Art. 34 · Abrogazioni e norme di coordinamento
Capo IV

Art. 34

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Abrogazioni e norme di coordinamento

In vigore dal 24 set 2015
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni: a) , comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; b) , comma 12, della legge 28 giugno 2012, n. 92; c) , comma 1, lettera d), della legge 24 giugno 1997, n. 196; d) decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468; e) decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469; f) articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144; g) decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, ad eccezione degli articoli 1-bis e 4-bis; h) , commi 13 e 15, della legge 28 giugno 2012, n. 92; l) , commi da 2 a 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. 2. Fermo quanto previsto dall', comma 3, le disposizioni di cui all', commi da 40 a 45, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono abrogate a far data dall'adozione del decreto di cui agli , comma 1, 21, comma 2 e 22, comma 2, e non trovano, comunque, applicazione a far data dalla stipula del patto di servizio personalizzato. 3. Al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all', comma 3, le parole «il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione» sono sostituite dalle seguenti: «il cui reddito corrisponda a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell' del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»; b) agli , comma 1, e 15, comma 12, le parole «un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione» sono sostituite dalle seguenti: « un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell' del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;150#art-34