Art. 39 · Disposizioni generali
Titolo II

Art. 39

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Disposizioni generali

In vigore dal 1 gen 2022
1. Ai fondi di solidarietà di cui agli si applica l', commi 1 e 4. Ai fondi di cui agli si applicano anche gli , comma 1, 7, commi da 1 a 4, e 8. A decorrere dal 1° gennaio 2016, al fondo di cui all' si applica inoltre l', commi 2 e 3. Per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 ai fondi di cui agli si applica l', comma 9.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;148#art-39