Titolo II
Art. 39
45 / 54Disposizioni generali
In vigore dal 1 gen 2022
1. Ai fondi di solidarietà di cui agli si applica l', commi 1 e 4. Ai fondi di cui agli si applicano anche gli , comma 1, 7, commi da 1 a 4, e 8. A decorrere dal 1° gennaio 2016, al fondo di cui all' si applica inoltre l', commi 2 e 3. Per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 ai fondi di cui agli si applica l', comma 9.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;148#art-39