Titolo II
Art. 34
40 / 54Contribuzione correlata
In vigore dal 24 set 2015
1. Nei casi di cui all', comma 1, e all', i fondi di cui agli provvedono a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione. Nel caso delle prestazioni erogate dai fondi di cui all' la contribuzione correlata è versata all'INPS dal datore di lavoro, il quale potrà poi rivalersi sui fondi medesimi. La contribuzione dovuta è computata in base a quanto previsto dall' della legge 4 novembre 2010, n. 183.
2. La contribuzione correlata di cui al comma 1 può altresì essere prevista, dai decreti istitutivi, in relazione alle prestazioni di cui all'. In tal caso, il fondo di cui all' e all' provvede a versare la contribuzione correlata alla prestazione alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;148#art-34