Art. 34 · Contribuzione correlata
Titolo II

Art. 34

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Contribuzione correlata

In vigore dal 24 set 2015
1. Nei casi di cui all', comma 1, e all', i fondi di cui agli provvedono a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione. Nel caso delle prestazioni erogate dai fondi di cui all' la contribuzione correlata è versata all'INPS dal datore di lavoro, il quale potrà poi rivalersi sui fondi medesimi. La contribuzione dovuta è computata in base a quanto previsto dall' della legge 4 novembre 2010, n. 183. 2. La contribuzione correlata di cui al comma 1 può altresì essere prevista, dai decreti istitutivi, in relazione alle prestazioni di cui all'. In tal caso, il fondo di cui all' e all' provvede a versare la contribuzione correlata alla prestazione alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;148#art-34