Art. 18 · Disposizioni particolari per le imprese del settore agricolo
Capo II

Art. 18

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Disposizioni particolari per le imprese del settore agricolo

In vigore dal 24 set 2015
Disposizioni particolari per le imprese del settore agricolo 1. Restano in vigore le disposizioni di cui agli e seguenti della legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni per quanto compatibili con il presente decreto. 2. La disposizione di cui all', comma 5, non si applica, limitatamente alla previsione di importi massimi delle prestazioni, ai trattamenti concessi per intemperie stagionali nel settore agricolo.
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