Art. 6 · Operazioni in mare nel settore degli idrocarburi all'interno delle aree autorizzate
Capo II

Art. 6

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Operazioni in mare nel settore degli idrocarburi all'interno delle aree autorizzate

In vigore dal 17 set 2015
1. Gli impianti di produzione e le infrastrutture connesse sono eserciti da operatori designati dall'autorità competente per il rilascio delle licenze nel relativo decreto di conferimento. 2. Se il Comitato di cui all' riscontra che l'operatore non è più in grado di soddisfare i pertinenti requisiti a norma del presente decreto, ne informa l'autorità preposta al rilascio delle licenze. Quest'ultima valuta l'opportunità di revocare la licenza all'operatore ai sensi della normativa vigente e comunque adotta tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza delle operazioni. In caso di danni alla salute e all'ambiente, il Comitato di cui all' informa l'autorità preposta al rilascio delle licenze al fine di valutare l'adozione dei provvedimenti di propria competenza. 3. Fatto salvo quanto prescritto dai decreti del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e 24 maggio 1979, n. 886, e dai decreti legislativi 25 novembre 1996, n. 624, e 9 aprile 2008, n. 81, le operazioni riguardanti gli impianti di produzione e quelli non destinati alla produzione possono iniziare o proseguire, nel caso di modifica sostanziale, solo dopo che la relazione sui grandi rischi è stata accettata da parte del Comitato, a norma del presente decreto. 4. Fatto salvo quanto prescritto dai decreti del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e 24 maggio1979, n. 886, e dai decreti legislativi 25 novembre 1996, n. 624, e 9 aprile 2008, n. 81, le operazioni riguardanti gli impianti di produzione e quelli non destinati alla produzione, le operazioni di pozzo o le operazioni combinate non possono iniziare o proseguire, nel caso di modifica sostanziale, fino a quando non è stata accettata la relazione sui grandi rischi per gli impianti interessati. Inoltre, tali operazioni non sono avviate o proseguite qualora una comunicazione di operazioni di pozzo o una comunicazione di operazioni combinate non è presentata a norma dell', comma 1, rispettivamente lettere h) o i), al Comitato o qualora l'UNMIG solleva obiezioni sul contenuto di una comunicazione o in difformità alle misure disposte a seguito dell'esame di una comunicazione. 5. Ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, è istituita una zona di sicurezza circostante l'impianto il cui raggio è individuato con ordinanza della Capitaneria di Porto con le modalità indicate alla definizione di cui all', lettera tt). 6. È vietato alle navi entrare o stazionare nella zona di cui al comma 5. Tale divieto non si applica alle navi che entrano o stazionano nella zona di sicurezza: a) nell'ambito della posa, dell'ispezione, della prova, della riparazione, della manutenzione, della modifica, del rinnovo o della rimozione di cavi, oleodotti o gasdotti nella zona di sicurezza o nelle adiacenze; b) per fornire servizi o per trasportare persone o merci verso o da un impianto situato in tale zona di sicurezza; c) sotto l'autorità nazionale, per ispezionare un impianto o un'infrastruttura connessa situati in tale zona di sicurezza da parte degli enti preposti; d) in collegamento con il salvataggio o il tentativo di salvataggio di vite umane o di beni e per la prevenzione e lotta all'inquinamento del mare ai sensi degli della legge 31 dicembre 1982, n. 979; e) a causa di intemperie; f) in situazioni di emergenza; g) con l'assenso dell'operatore e della competente capitaneria di porto; h) per operazioni di pattugliamento e sorveglianza delle unità navali delle Forze di Polizia e dei Corpi armati dello Stato. 7. La consultazione tripartita, ai fini dell'effettiva partecipazione alla formulazione di standard e strategie in materia di prevenzione degli incidenti gravi, tra il Comitato di cui all', operatori e rappresentanti dei lavoratori, avrà luogo con modalità e cadenza individuata dal Comitato o a seguito di richieste formulate dagli operatori o dai rappresentanti dei lavoratori.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;145#art-6