Art. 34 · Disposizioni transitorie e finali
Capo IX

Art. 34

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Disposizioni transitorie e finali

In vigore dal 17 set 2015
1. In relazione ai proprietari, agli operatori di impianti di produzione pianificati e agli operatori che pianificano o realizzano operazioni di pozzo, l'applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative da adottare conformemente al presente decreto, avviene entro il 19 luglio 2016. 2. In relazione agli impianti esistenti, l'applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative da adottare conformemente al presente decreto, avviene entro il 19 luglio 2018.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;145#art-34