Capo IX
Art. 34
34 / 36Disposizioni transitorie e finali
In vigore dal 17 set 2015
1. In relazione ai proprietari, agli operatori di impianti di produzione pianificati e agli operatori che pianificano o realizzano operazioni di pozzo, l'applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative da adottare conformemente al presente decreto, avviene entro il 19 luglio 2016.
2. In relazione agli impianti esistenti, l'applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative da adottare conformemente al presente decreto, avviene entro il 19 luglio 2018.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;145#art-34