Art. 3 · Principi generali di gestione del rischio nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi
Capo II

Art. 3

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Principi generali di gestione del rischio nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi

In vigore dal 17 set 2015
1. Gli operatori mettono in atto tutte le misure adeguate a prevenire incidenti gravi in operazioni in mare nel settore degli idrocarburi. 2. Gli operatori non sono sollevati dai loro obblighi di cui al presente decreto a motivo del fatto che le azioni o le omissioni che hanno causato incidenti gravi o vi hanno contribuito sono state effettuate da contraenti incaricati. 3. In caso di incidente grave, gli operatori mettono in atto tutte le misure adeguate per limitarne le conseguenze per la salute umana e l'ambiente. 4. Gli operatori effettuano le operazioni in mare nel settore degli idrocarburi sulla base di una gestione del rischio sistematica, tale che i rischi residui di incidenti gravi per le persone, l'ambiente e gli impianti in mare siano accettabili.
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