Art. 8 · Sistema di accoglienza
Capo I

Art. 8

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Sistema di accoglienza

In vigore dal 11 dic 2024
1. Il sistema di accoglienza per richiedenti protezione internazionale si basa sulla leale collaborazione tra i livelli di governo interessati, secondo le forme di coordinamento nazionale e regionale previste dall'. 2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis dell' del presente decreto e dall'articolo 1-sexies, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale è assicurata nei centri di cui agli , fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per le procedure di soccorso e di identificazione dei cittadini stranieri irregolarmente giunti nel territorio nazionale. 2-bis. Fermo restando quanto stabilito dall', commi 2 e 3, l'accoglienza nei centri e nelle strutture di cui agli è assicurata con priorità a coloro che sono giunti nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare, in ragione delle preminenti esigenze di soccorso e assistenza a esse connesse. 3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 10 MARZO 2023, N. 20, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 5 MAGGIO 2023, N. 50.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;142#art-8