Art. 6 quater · Misure alternative al trattenimento del richiedente
Capo I

Art. 6 quater

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Misure alternative al trattenimento del richiedente

In vigore dal 12 giu 2026
1. Nei casi di cui agli , il questore, ove ritenga che possano essere applicate efficacemente, dispone, in luogo del trattenimento, una o più delle seguenti misure alternative: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità; b) prestazione della idonea garanzia finanziaria stabilita ai sensi dell', comma 2; c) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato o monitorato anche con l'ausilio di strumentazioni elettroniche nel caso il richiedente abbia attivamente collaborato per la sua identificazione; d) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente nel caso il richiedente abbia attivamente collaborato per la sua identificazione. 2. Nel valutare i motivi per i quali non siano applicabili efficacemente le misure alternative di cui al comma 1, il questore tiene conto del rischio di fuga, ovvero se il richiedente rientri in una delle categorie indicate al comma 2 dello stesso . 3. Si applica l', comma 1-bis, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
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