Capo I
Art. 5 ter
30 / 40Autorizzazione a risiedere in un luogo specifico
In vigore dal 12 giu 2026
1. Il richiedente può essere autorizzato a risiedere soltanto in un luogo specifico, con esclusione delle strutture destinate all'applicazione delle misure di trattenimento, per motivi di ordine pubblico oppure per prevenire efficacemente che si renda irreperibile ove vi sia un rischio di fuga, in particolare quando:
a) è tenuto ad essere presente in un altro Stato membro a norma dell', paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1351;
b) è stato trasferito in Italia a norma dell', paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1351 dopo essere fuggito in un altro Stato membro.
2. Quando la domanda di protezione presentata dal richiedente è esaminata a norma dell'articolo 43 del regolamento (UE) 2024/1348, l'autorizzazione di cui al comma 1 è sempre adottata, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, del medesimo regolamento, salvo che ricorrano le condizioni per disporre il trattenimento o una misura alternativa al trattenimento.
3. Quando, tenuto conto della situazione individuale del richiedente, è necessario garantire l'osservanza dell'autorizzazione di cui al comma 1, al richiedente può essere imposto, con provvedimento adottato anche successivamente, di segnalare la propria presenza al prefetto in una data specifica o a intervalli ragionevoli. La segnalazione di cui al primo periodo è effettuata dal richiedente in maniera attiva e volontaria con strumenti di comunicazione a distanza o con altre modalità che consentano l'invio della propria posizione, secondo quanto disposto dal provvedimento adottato ai sensi dell'.
4. Quando il richiedente è autorizzato a risiedere soltanto in un luogo specifico ed è stato ammesso a fruire delle misure materiali di accoglienza, l'erogazione di esse è subordinata alla sua effettiva residenza in tale luogo.
5. Il richiedente può chiedere di essere autorizzato a risiedere temporaneamente in un luogo diverso da quello di cui al comma 1. La decisione sulla richiesta di cui al primo periodo è adottata in modo obiettivo e imparziale tenuto conto della situazione individuale del richiedente, è motivata in caso di rigetto ed è impugnabile ai sensi dell', comma 5.
6. Il richiedente non è tenuto a chiedere un permesso per comparire dinanzi alle autorità o in giudizio quando è richiesta la sua presenza. Il richiedente, in tal caso, informa il prefetto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;142#art-5-ter