Capo I
Art. 5 quinquies
32 / 40Reclamo giurisdizionale avverso il provvedimento di autorizzazione a risiedere in un luogo specifico
In vigore dal 12 giu 2026
1. L'interessato, a mezzo di difensore munito di procura speciale, può presentare reclamo avverso il provvedimento di autorizzazione a risiedere in un luogo specifico con ricorso al giudice del luogo in cui è autorizzato a risiedere, nel termine di sette giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il ricorso contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dei motivi in base ai quali è chiesta la revoca o la modifica del provvedimento impugnato.
2. Il reclamo è dichiarato inammissibile con decreto motivato se difettano i requisiti di cui al comma 1. In tal caso, quando il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato il giudice procede alla revoca ai sensi dell'articolo 136, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
3. Il giudice, se non procede ai sensi del comma 2 nomina, quando necessario, l'interprete e fissa la data dell'udienza in camera di consiglio. Il decreto di fissazione è notificato a cura del ricorrente al prefetto almeno dieci giorni prima dell'udienza. Il prefetto può depositare note difensive entro cinque giorni dalla notificazione e può stare in giudizio personalmente, anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il ricorrente che ne fa richiesta è sentito personalmente.
4. L'udienza può svolgersi mediante collegamento audiovisivo ai sensi dell'articolo 127-bis, comma primo, del codice di procedura civile. In questo caso il provvedimento di fissazione dell'udienza contiene le disposizioni necessarie.
5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 196-duodecies, comma quinto, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, di cui al Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, l'interessato, se intende partecipare all'udienza, può collegarsi esclusivamente dal luogo dove si trova il difensore, il quale ne attesta l'identità. L'autorità che ha adottato il provvedimento può collegarsi dal luogo in cui si trova.
6. Se il difensore del ricorrente non compare all'udienza fissata ai sensi del comma 3, il ricorso è dichiarato improcedibile. Si applica il comma 2, secondo periodo.
7. Il giudice procede nel rispetto del principio del contraddittorio e di concentrazione delle attività processuali e provvede con ordinanza depositata entro venti giorni.
8. Contro il provvedimento adottato ai sensi del comma 7 è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
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