Capo I
Art. 13
13 / 35Allontanamento ingiustificato dai centri
In vigore dal 30 set 2015
1. L'allontanamento ingiustificato dalle strutture di cui agli comporta la revoca delle condizioni di accoglienza di cui al presente decreto, adottata con le modalità di cui all', comma 1, lettera a), con gli effetti di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, come introdotto dal presente decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;142#art-13