Art. 5 quinquies
16 / 20Contenuto della comunicazione sulle imposte sul reddito
In vigore dal 27 set 2024
1. La comunicazione sulle imposte sul reddito è redatta dai soggetti di cui all' e, nel caso di società capogruppo, contiene le informazioni di cui al presente articolo con riferimento a tutte le società incluse nel perimetro di consolidamento per l'esercizio di riferimento.
2. La comunicazione sulle imposte sul reddito contiene le seguenti informazioni:
a) il nome dell'impresa soggetta all'obbligo ai sensi dell', l'esercizio finanziario di riferimento, la valuta utilizzata per la presentazione della comunicazione;
b) nel caso di società capogruppo, l'elencazione delle imprese oggetto di consolidamento per l'esercizio di riferimento, con separata indicazione di quelle stabilite nell'Unione e di quelle aventi sede nelle giurisdizioni fiscali incluse negli allegati I e II delle conclusioni del Consiglio sulla lista delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, con ulteriore distinzione a seconda dell'allegato in cui sono incluse;
c) una breve descrizione della natura delle attività svolte dalle imprese;
d) il numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno;
e) l'ammontare complessivo dei ricavi, comprensivi delle operazioni con parti correlate, e per i quali si intende rispettivamente:
1) per i soggetti di cui all', che non utilizzano i principi contabili internazionali, le somma delle voci A1) ricavi delle vendite e delle prestazioni, A5) altri ricavi e proventi, C15) proventi da partecipazioni, con esclusione dei dividendi ricevuti da imprese partecipate, e C16 Altri proventi finanziari di cui all'articolo 2425 del Codice civile;
2) per i soggetti di cui all' che utilizzano i principi contabili internazionali, i proventi come definiti dai principi contabili internazionali, con esclusione delle rettifiche di valore e dei dividendi ricevuti da imprese partecipate;
3) per le altre imprese di cui all', diverse da quelle di cui ai numeri 1) e 2), i proventi come definiti dal quadro di informativa finanziaria ai sensi del quale sono preparati i bilanci, escluse le rettifiche di valore e i dividendi ricevuti dalle imprese partecipate;
f) l'importo dell'utile o della perdita al lordo dell'imposta sul reddito;
g) per ciascuna giurisdizione fiscale:
1) l'importo dell'imposta sul reddito maturata nel corso del pertinente esercizio, calcolata come l'importo delle imposte sul reddito complessivo e senza tenere in considerazione imposte differite o accantonamenti per debiti d'imposta incerti;
2) l'importo dell'imposta sul reddito versata secondo il principio di cassa, calcolata come l'importo dell'imposta sul reddito versata nel corso del pertinente esercizio in aggregato, comprese le ritenute alla fonte operate da altre imprese su pagamenti a imprese e succursali all'interno del gruppo;
h) l'importo degli utili non distribuiti al termine del pertinente esercizio.
3. Le informazioni di cui al comma 2 sono elaborate e riportate per ciascuna giurisdizione fiscale sulla base dello stabilimento, dell'esistenza di una sede fissa di attività economica o di un'attività economica permanente che, considerate le attività del gruppo o dell'impresa autonoma, può essere soggetta all'imposta sul reddito in tale giurisdizione fiscale. Se le attività di diverse imprese partecipate possono essere soggette all'imposta sul reddito in un'unica giurisdizione fiscale, le informazioni relative a tale giurisdizione fiscale rappresentano la somma delle informazioni relative alle attività di ciascuna impresa partecipata e delle rispettive succursali in tale giurisdizione fiscale. Le informazioni riferite alle singole attività attengono esclusivamente alla giurisdizione fiscale presso cui sono svolte. Nelle comunicazioni redatte a livello di gruppo possono essere fornite le esplicazioni necessarie a chiarire eventuali discrepanze in merito alle informazioni di cui al comma 2, lettera g) anche tenendo conto, se del caso, degli importi corrispondenti relativi a esercizi precedenti.
4. Gli importi di cui al comma 2 sono espressi nella medesima valuta utilizzata per la redazione del bilancio consolidato della società capogruppo o dell'impresa capogruppo di un paese terzo o per la redazione del bilancio di esercizio nel caso di società autonoma.
Le società controllate da una impresa capogruppo di un paese terzo tenute alla redazione e pubblicazione della comunicazione ai sensi dell', comma 3, possono esprimere gli importi nella medesima valuta utilizzata per la redazione del proprio bilancio.
5. Le informazioni di cui al comma 2 possono essere fornite secondo le modalità previste dall' del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 febbraio 2017, emanato in attuazione dell', commi 145 e 146 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e della direttiva 2016/881/UE, e provvedimenti attuativi emanati dal Direttore dell'Agenzia delle entrate.
6. Le informazioni di cui al comma 2 sono presentate utilizzando il modello previsto dall'atto di esecuzione emanato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 48-quater della direttiva 2013/34/UE.
7. Nella comunicazione è specificato se le informazioni in essa contenute sono state predisposte conformemente al comma 2 oppure al comma 5.
8. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, le informazioni di cui al comma 2 sono:
a) presentate separatamente per ciascuno Stato membro o aggregate a livello di Stato se uno Stato membro comprende più giurisdizioni fiscali;
b) presentate separatamente per ciascuna giurisdizione fiscale che, il 1° marzo dell'esercizio per il quale la comunicazione dev'essere redatta, è riportata nell'allegato I delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali;
c) presentate separatamente per ciascuna giurisdizione fiscale che, il 1° marzo dell'esercizio per il quale la comunicazione deve essere redatta e il 1° marzo dell'esercizio precedente, è stata menzionata nell'allegato II delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali;
d) presentate a livello aggregato per le giurisdizioni diverse di quelle di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 128 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio il 22 giugno 2024 o dopo tale data".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;139#art-5-quinquies