Art. 6 · Contabilizzazione degli elementi dell'attivo (articoli 2, punti 6 e 7, 6, paragrafo 1, lettera i), 12, paragrafi 8 e 9, 17, paragrafo 1, lettera a), punto vi), della direttiva 2013/34/UE)
Sez. II

Art. 6

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Contabilizzazione degli elementi dell'attivo (articoli 2, punti 6 e 7, 6, paragrafo 1, lettera i), 12, paragrafi 8 e 9, 17, paragrafo 1, lettera a), punto vi), della direttiva 2013/34/UE)

In vigore dal 16 set 2015
1. I crediti derivanti da contratti di finanziamento sono contabilizzati per l'importo erogato. 2. Gli elementi dell'attivo diversi dai crediti sono contabilizzati al costo di acquisto o di produzione maggiorato delle spese incrementative. Il costo di acquisto è rappresentato da qualsiasi corrispettivo, inclusi i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto; può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato. Con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; in tal caso la loro iscrizione nell'attivo è segnalata nella nota integrativa. I costi di distribuzione restano esclusi. 3. Il costo degli elementi fungibili, inclusi i valori mobiliari, appartenenti alla medesima categoria, definita anche in base alla destinazione di tali elementi ai sensi dell', può essere calcolato anche sulla base di valori medi ponderati o secondo i metodi «ultimo entrato, primo uscito» «primo entrato, primo uscito» o un metodo che rifletta la miglior prassi generalmente accettata. Nella nota integrativa è indicato il valore corrente dei titoli.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;136#art-6