Art. 44 · Sanzioni amministrative pecuniarie
Capo V

Art. 44

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Sanzioni amministrative pecuniarie

In vigore dal 16 set 2015
1. Agli intermediari IFRS che violano le disposizioni adottate nell'esercizio dei poteri di cui all' si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 150.000 euro. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle ipotesi previste dall'. 2. Per l'inosservanza delle disposizioni richiamate dal comma 1, ai soggetti che svolgono, per gli intermediari IFRS funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'articolo 154-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 120.000 euro, quando l'inosservanza è conseguenza della grave violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza. 3. Alla procedura sanzionatoria e ai criteri per la determinazione delle sanzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dei capi V e VI del titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
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