Art. 43 · Poteri delle Autorità
Capo V

Art. 43

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Poteri delle Autorità

In vigore dal 16 set 2015
1. Gli intermediari si attengono alle disposizioni che la Banca d'Italia adotta relativamente alle forme tecniche, su base individuale e su base consolidata, dei bilanci e delle situazioni dei conti destinate al pubblico, nonché alle modalità e ai termini della pubblicazione delle situazioni dei conti. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono adottate anche in relazione: a) ai rendiconti dei patrimoni destinati di cui all'; b) ai rendiconti dei patrimoni destinati di cui all', comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, costituiti dagli intermediari IFRS; c) ai rendiconti dei patrimoni destinati di cui all', comma 1-bis, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38; d) alle relazioni sulla gestione di cui agli . 3. Le disposizioni di cui al comma 1 relative agli intermediari IFRS e ai rendiconti di cui al comma 2, lettera c), sono adottate nel rispetto dei principi contabili internazionali. 4. Le disposizioni di cui al comma 1 sono adottate altresì per le modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti delle forme tecniche stabilite dal presente decreto nonché per l'adeguamento della disciplina nazionale all'evolversi della disciplina, dei principi e degli orientamenti comunitari. 5. Nel caso di società finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le disposizioni della Banca d'Italia di cui al presente articolo sono adottate d'intesa con la Consob. Nel caso di società di intermediazione mobiliare di cui all', comma 1, lettera e), e di società di gestione del risparmio di cui all', comma 1, lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le istruzioni della Banca d'Italia sono adottate sentita la Consob. 6. Le disposizioni adottate nell'esercizio dei poteri previsti dal presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;136#art-43