Art. 38 · Obblighi di redazione (articoli 2 e 42 della direttiva 86/635/CEE e articolo 2, paragrafo 10, della direttiva 2013/34/UE)
Capo IIISez. I

Art. 38

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Obblighi di redazione (articoli 2 e 42 della direttiva 86/635/CEE e articolo 2, paragrafo 10, della direttiva 2013/34/UE)

In vigore dal 1 gen 2019
1. Sono tenuti alla redazione del bilancio consolidato: a) gli intermediari IFRS che controllano un gruppo bancario, di SIM o finanziario e che non siano a loro volta controllati da intermediari tenuti a redigere il bilancio consolidato ai sensi del presente articolo; b) gli intermediari IFRS, diversi da quelli di cui alla lettera a), che controllano banche, SIM o società finanziarie non appartenenti a gruppi e che non siano a loro volta controllati da intermediari tenuti a redigere il bilancio consolidato ai sensi del presente articolo; c) gli intermediari IFRS, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), che controllano altre imprese e che non siano a loro volta controllati da intermediari tenuti a redigere il bilancio consolidato ai sensi del presente articolo. 2. Le imprese controllate incluse nel consolidamento, le imprese sottoposte a controllo congiunto e le imprese collegate sono tenute a trasmettere tempestivamente all'intermediario tenuto a redigere il bilancio consolidato le informazioni richieste ai fini della redazione del bilancio consolidato. 2-bis. Nel caso di gruppi bancari cooperativi di cui all'articolo 37-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la società capogruppo e le banche di credito cooperativo ad essa affiliate in virtù del contratto di coesione costituiscono un'unica entità consolidante. 3. Restano salve le disposizioni riguardanti gli enti e le società che abbiano emesso titoli quotati in mercati regolamentati.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;136#art-38