Art. 34 · Data di riferimento del bilancio consolidato (articolo 24, paragrafo 8 della direttiva 2013/34/UE)
Sez. III

Art. 34

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Data di riferimento del bilancio consolidato (articolo 24, paragrafo 8 della direttiva 2013/34/UE)

In vigore dal 16 set 2015
Data di riferimento del bilancio consolidato (, paragrafo 8 della direttiva 2013/34/UE) 1. La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con quella del bilancio d'esercizio dell'intermediario tenuto a redigere il bilancio consolidato ai sensi dell'. Tuttavia, la data di riferimento può anche essere quella dei bilanci della maggior parte delle imprese incluse nel consolidamento o delle più importanti di esse. L'uso di questa facoltà è indicato e debitamente motivato nella nota integrativa. 2. Se la data di riferimento del bilancio di un'impresa inclusa nel consolidamento è diversa da quella del bilancio consolidato, questa impresa è consolidata in base a un bilancio annuale intermedio riferito alla medesima data del bilancio consolidato e redatto secondo le disposizioni della sezione II del presente capo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;136#art-34