Sez. III
Art. 34
35 / 49Data di riferimento del bilancio consolidato (articolo 24, paragrafo 8 della direttiva 2013/34/UE)
In vigore dal 16 set 2015
Data di riferimento del bilancio consolidato
(, paragrafo 8 della direttiva 2013/34/UE)
1. La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con quella del bilancio d'esercizio dell'intermediario tenuto a redigere il bilancio consolidato ai sensi dell'. Tuttavia, la data di riferimento può anche essere quella dei bilanci della maggior parte delle imprese incluse nel consolidamento o delle più importanti di esse. L'uso di questa facoltà è indicato e debitamente motivato nella nota integrativa.
2. Se la data di riferimento del bilancio di un'impresa inclusa nel consolidamento è diversa da quella del bilancio consolidato, questa impresa è consolidata in base a un bilancio annuale intermedio riferito alla medesima data del bilancio consolidato e redatto secondo le disposizioni della sezione II del presente capo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;136#art-34