Art. 33 · Partecipazioni non consolidate (articolo 27 della direttiva 2013/34/UE)
Sez. III

Art. 33

34 / 49

Partecipazioni non consolidate (articolo 27 della direttiva 2013/34/UE)

In vigore dal 16 set 2015
Partecipazioni non consolidate ( della direttiva 2013/34/UE) 1. Alle partecipazioni in imprese collegate è attribuito un valore determinato a norma dell'. Tuttavia, la frazione, corrispondente alla quota di partecipazione, dell'utile d'esercizio della partecipata è iscritta in apposita voce del conto economico consolidato. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle partecipazioni in imprese controllate e alle imprese sottoposte a controllo congiunto che sono escluse dal consolidamento ai sensi dell'. 3. Quando l'entità della partecipazione è irrilevante per i fini indicati nell', comma 3, i commi 1 e 2 del presente articolo possono non essere applicati. Di ciò l'intermediario tenuto a redigere il bilancio consolidato ai sensi dell' indica il motivo nella nota integrativa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;136#art-33