Sez. III
Art. 33
34 / 49Partecipazioni non consolidate (articolo 27 della direttiva 2013/34/UE)
In vigore dal 16 set 2015
Partecipazioni non consolidate
( della direttiva 2013/34/UE)
1. Alle partecipazioni in imprese collegate è attribuito un valore determinato a norma dell'. Tuttavia, la frazione, corrispondente alla quota di partecipazione, dell'utile d'esercizio della partecipata è iscritta in apposita voce del conto economico consolidato.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle partecipazioni in imprese controllate e alle imprese sottoposte a controllo congiunto che sono escluse dal consolidamento ai sensi dell'.
3. Quando l'entità della partecipazione è irrilevante per i fini indicati nell', comma 3, i commi 1 e 2 del presente articolo possono non essere applicati. Di ciò l'intermediario tenuto a redigere il bilancio consolidato ai sensi dell' indica il motivo nella nota integrativa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;136#art-33