Sez. III
Art. 31
32 / 49Rapporti reciproci (articoli 24, paragrafo 7, e 6, paragrafo 1, lettera j) della direttiva 2013/34/UE)
In vigore dal 16 set 2015
Rapporti reciproci (, paragrafo 7, e 6,
paragrafo 1, lettera j) della direttiva 2013/34/UE)
1. Sono eliminati dal bilancio consolidato:
a) i rapporti attivi e passivi e le operazioni «fuori bilancio» fra le imprese incluse nel consolidamento;
b) i proventi e gli oneri relativi ad operazioni effettuate fra le imprese incluse nel consolidamento;
c) i profitti e le perdite risultanti da operazioni di negoziazione effettuate fra le imprese incluse nel consolidamento e riguardanti, nel caso di beni diversi dai titoli, dalle valute e da altri strumenti finanziari, valori compresi nel patrimonio.
2. Le eliminazioni indicate nel comma 1 possono essere omesse se di importo irrilevante.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;136#art-31