Art. 31 · Rapporti reciproci (articoli 24, paragrafo 7, e 6, paragrafo 1, lettera j) della direttiva 2013/34/UE)
Sez. III

Art. 31

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Rapporti reciproci (articoli 24, paragrafo 7, e 6, paragrafo 1, lettera j) della direttiva 2013/34/UE)

In vigore dal 16 set 2015
Rapporti reciproci (, paragrafo 7, e 6, paragrafo 1, lettera j) della direttiva 2013/34/UE) 1. Sono eliminati dal bilancio consolidato: a) i rapporti attivi e passivi e le operazioni «fuori bilancio» fra le imprese incluse nel consolidamento; b) i proventi e gli oneri relativi ad operazioni effettuate fra le imprese incluse nel consolidamento; c) i profitti e le perdite risultanti da operazioni di negoziazione effettuate fra le imprese incluse nel consolidamento e riguardanti, nel caso di beni diversi dai titoli, dalle valute e da altri strumenti finanziari, valori compresi nel patrimonio. 2. Le eliminazioni indicate nel comma 1 possono essere omesse se di importo irrilevante.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;136#art-31