Sez. III
Art. 27
28 / 49Principi generali per la redazione del bilancio consolidato (articoli 6, lettera b) e 4, paragrafo 4 della direttiva 2013/34/UE)
In vigore dal 16 set 2015
1. Il bilancio consolidato è redatto dagli intermediari non IFRS in base alle disposizioni del presente articolo, di quelle contenute negli articoli dal 28 al 34 e agli atti di cui all'. Si applicano gli articoli da 4 a 12, salvi gli adeguamenti necessari per il consolidamento dei conti.
2. I criteri di redazione del bilancio consolidato non possono essere modificati da un esercizio all'altro. In casi eccezionali sono ammesse deroghe a tale principio, purchè nella nota integrativa siano spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico.
3. Il bilancio consolidato può essere redatto in migliaia di euro.
Gli atti di cui all' possono imporre che il bilancio consolidato sia redatto in migliaia di euro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;136#art-27