Art. 22 · Obblighi di redazione (articolo 42 della direttiva 86/635/CEE e articolo 2, paragrafo 10, della direttiva 2013/34/UE)
Sez. III

Art. 22

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Obblighi di redazione (articolo 42 della direttiva 86/635/CEE e articolo 2, paragrafo 10, della direttiva 2013/34/UE)

In vigore dal 16 set 2015
1. Sono tenuti alla redazione del bilancio consolidato gli intermediari non IFRS che controllano altre imprese e che non siano a loro volta controllati da un'impresa tenuta a redigere il bilancio consolidato ai sensi del presente comma e dell'. 2. Sono altresì tenuti alla redazione del bilancio consolidato gli intermediari non IFRS sottoposti alla direzione unitaria di cui all'. 3. Le imprese controllate incluse nel consolidamento a norma dell', le imprese sottoposte a controllo congiunto ai sensi dell' e le imprese partecipate di cui all' sono tenute a trasmettere tempestivamente all'intermediario tenuto a redigere il bilancio consolidato le informazioni richieste ai fini della redazione del bilancio consolidato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;136#art-22