Sez. II
Art. 15
15 / 49Immobilizzazioni materiali (articoli 2 punti 6 e 7, 6, paragrafo 1, lettera i), 12, paragrafi 5, 6 e 8, 17, paragrafo 1, lettera a), punto vi, e lettera b) della direttiva 2013/34/UE)
In vigore dal 16 set 2015
1. Il costo delle immobilizzazioni materiali la cui utilizzazione è limitata nel tempo viene sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla loro vita utile. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati sono motivate nella nota integrativa.
2. Le immobilizzazioni materiali che, alla data di chiusura dell'esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore al costo o al valore determinato a norma del comma 1 sono iscritte a tale minor valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;136#art-15