Art. 14 · Immobilizzazioni immateriali (articoli 2 punti 6 e 7, 6, paragrafo 1, lettera i), 12 paragrafi 5, 6, 8 e 11 e 17, paragrafo 1 lettera a) punto vi e lettera b) della direttiva 2013/34/UE)
Sez. II

Art. 14

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Immobilizzazioni immateriali (articoli 2 punti 6 e 7, 6, paragrafo 1, lettera i), 12 paragrafi 5, 6, 8 e 11 e 17, paragrafo 1 lettera a) punto vi e lettera b) della direttiva 2013/34/UE)

In vigore dal 16 set 2015
1. Le immobilizzazioni immateriali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio in relazione alla loro vita utile. 2. In casi eccezionali in cui la vita utile dell'avviamento e dei costi di sviluppo non può essere stimata attendibilmente, essi sono ammortizzati entro un termine massimo di dieci anni per l'avviamento e di cinque anni per i costi di sviluppo. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento. 3. Il costo delle immobilizzazioni immateriali rappresentate dai costi di impianto e di ampliamento e dagli altri costi pluriennali di cui all', comma 2, lettera d), è ammortizzato entro un periodo non superiore a cinque anni. 4. Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e di ampliamento, dei costi di sviluppo e degli altri costi pluriennali di cui all', comma 2, lettera d), non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati. 5. Le immobilizzazioni immateriali che, alla data di chiusura dell'esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore al costo o al valore determinato a norma dei commi precedenti sono iscritte a tale minor valore. 6. Il minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. Questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all'avviamento.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;136#art-14