Sez. II
Art. 13
13 / 49Principi generali in materia di criteri di valutazione (articoli 2, punti 6 e 7, 4, paragrafo 4, 6, paragrafi 1, lettere a), b), c), d), f) e i), 12, paragrafi 5, 6, 7, comma 1 e 2, e 8, 17, paragrafo 1 lettera a) punto vi) e b) della direttiva 2013/34/UE)
In vigore dal 16 set 2015
1. Le valutazioni sono effettuate conformemente ai seguenti principi:
a) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro;
b) le valutazioni sono fatte secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività; in particolare:
1) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto;
2) si tiene conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
3) sono rilevate tutte le rettifiche di valore sia che l'esercizio chiuda in perdita sia che chiuda in utile;
c) le attività e le passività in bilancio e «fuori bilancio» sono valutate separatamente; tuttavia, le attività e le passività tra loro collegate sono valutate in modo coerente.
2. In casi eccezionali sono ammesse deroghe al principio di cui al comma 1, lettera a), purchè nella nota integrativa siano spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;136#art-13