Art. 11 · Interessi (articoli 12 e 29 della direttiva 86/635/CEE)
Sez. II

Art. 11

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Interessi (articoli 12 e 29 della direttiva 86/635/CEE)

In vigore dal 16 set 2015
1. Sono contabilizzati secondo il principio di competenza gli interessi e i proventi e gli oneri assimilati relativi a titoli, crediti e debiti, anche se indicizzati o subordinati. 2. I proventi e gli oneri assimilati agli interessi comprendono in particolare: a) la differenza tra il costo di acquisto e il valore superiore di rimborso dei titoli di debito che costituiscono immobilizzazioni finanziarie; b) la differenza tra il costo di acquisto e il valore inferiore di rimborso dei titoli di debito che costituiscono immobilizzazioni finanziarie; tale differenza è portata in riduzione degli interessi prodotti dai titoli; c) le riduzioni e gli aumenti di costo rivenienti dalla assunzione di debiti, rispettivamente, sopra o sotto la pari; d) le commissioni e le provvigioni calcolate in funzione dell'importo o della durata del credito o del debito cui si riferiscono; e) i proventi e gli oneri relativi ad operazioni «fuori bilancio» destinate alla copertura di attività o di passività; f) i proventi e gli oneri relativi ai riporti e alle operazioni pronti contro termine, che prevedano l'obbligo per il cessionario di rivendita a termine delle attività oggetto della transazione; tali proventi ed oneri sono calcolati tenendo conto sia della differenza fra il prezzo a pronti e il prezzo a termine sia dei frutti prodotti, nel periodo di durata dell'operazione, dalle suddette attività.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;136#art-11