Art. 17 · Clausola di invarianza

Art. 17

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Clausola di invarianza

In vigore dal 17 set 2015
1. Le amministrazioni dello Stato provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 2. Dall'esecuzione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 agosto 2015 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Orlando, Ministro della giustizia Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Alfano, Ministro dell'interno Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-07;137#art-17