Art. 15
15 / 17Risarcimento
In vigore dal 17 set 2015
1. In caso di responsabilità dello Stato italiano per i danni causati nell'esecuzione di una decisione di confisca, il Ministro della giustizia richiede senza ritardo, ai sensi dell'articolo 18 della decisione quadro, allo Stato di emissione il rimborso degli importi versati alle parti a titolo di risarcimento, salvo che il danno sia dovuto esclusivamente alla condotta dello Stato italiano in qualità di Stato di esecuzione.
2. Gli importi di denaro ottenuti a titolo di rimborso affluiscono, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-07;137#art-15