Art. 11
11 / 17Procedimento di trasmissione
In vigore dal 17 set 2015
1. L'autorità competente ai sensi dell' trasmette a quella dello Stato di esecuzione la decisione di confisca e il certificato ad essa relativo direttamente o per il tramite del Ministro della giustizia.
2. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi:
a) quando la decisione di confisca concerne beni specifici, allo Stato membro sul cui territorio si abbia fondato motivo di ritenere che i beni si trovino;
b) quando la decisione di confisca concerne una somma di denaro, allo Stato membro sul cui territorio si abbia fondato motivo di ritenere che la persona, fisica o giuridica, contro la quale è stata emessa la decisione disponga di beni o di un reddito.
3. Quando non è possibile determinare lo Stato di esecuzione ai sensi del comma 2, gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi allo Stato membro sul cui territorio la persona fisica o giuridica contro la quale è stata emessa la decisione di confisca risiede abitualmente o in cui ha la sede sociale.
4. Il certificato è tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione.
5. Se l'autorità competente per l'esecuzione della confisca non è nota, l'autorità giudiziaria italiana di cui al comma 1 compie a tale fine tutti i necessari accertamenti, anche tramite il Ministro della giustizia e la Rete giudiziaria europea, al fine di ottenere informazioni dallo Stato di esecuzione.
6. L'autorità giudiziaria italiana informa senza indugio il Ministro della giustizia dell'eventuale revoca della decisione di confisca o della sopravvenuta carenza di esecutività della stessa, del rischio che l'esecuzione ecceda il valore del bene confiscato o, infine, dell'avvenuto pagamento di una somma di denaro da parte dell'interessato. Il Ministro della giustizia informa senza indugio l'autorità competente dello Stato di esecuzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-07;137#art-11