Art. 17 · Disposizioni finanziarie
Capo III

Art. 17

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Disposizioni finanziarie

In vigore dal 3 set 2015
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 luglio 2015 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Orlando, Ministro della giustizia Delrio, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Orlando
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