Art. 13 · Informazione su cancellazioni e ritardi
Sez. III

Art. 13

13 / 17

Informazione su cancellazioni e ritardi

In vigore dal 3 set 2015
1. Il vettore o l'operatore del terminale che violano uno degli obblighi di informazione e comunicazione previsti dall' del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000 per ogni cancellazione o ritardo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-07-29;129#art-13