Sez. III
Art. 13
13 / 17Informazione su cancellazioni e ritardi
In vigore dal 3 set 2015
1. Il vettore o l'operatore del terminale che violano uno degli obblighi di informazione e comunicazione previsti dall' del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000 per ogni cancellazione o ritardo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-07-29;129#art-13