Art. 1 · Trasferimento di funzioni in materia di incentivi alle imprese

Art. 1

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Trasferimento di funzioni in materia di incentivi alle imprese

In vigore dal 19 ago 2015
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma della Costituzione; Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo Statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste; Visto l'articolo 48-bis dello Statuto speciale, introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed in particolare gli articoli 10, 12 e 19; Vista la proposta della Commissione paritetica, approvata nella riunione del 25 febbraio 2015; Acquisito il parere del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, espresso nella seduta del 25 marzo 2015; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 2015; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Trasferimento di funzioni in materia di incentivi alle imprese 1. Sono trasferite alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, per la parte che già non le spetti ai sensi delle norme vigenti, tutte le funzioni amministrative in materia di incentivi, agevolazioni e servizi reali alle imprese esercitate sia da organi centrali e periferici dello Stato sia da enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o interregionale di cui agli articoli 12 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). 2. È soppresso il comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1985, n. 1142 (Trasferimento alla regione Valle d'Aosta delle funzioni in materia di industria, commercio, annona ed utilizzazione delle miniere).
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-07-15;116#art-1