Art. 40 · Monitoraggio del mercato
Capo V

Art. 40

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Monitoraggio del mercato

In vigore dal 25 lug 2015
1. Ai fini del monitoraggio del mercato da parte della Commissione di cui all', paragrafo 5, della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto del ruolo delle parti sociali, trasmette annualmente alla Commissione le informazioni necessarie sull'uso delle reti e sull'evoluzione delle condizioni quadro nel settore ferroviario, sulla base degli atti di esecuzione di cui all', paragrafo 6, della direttiva stessa. 2. Ai fini di tale adempimento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si avvale dell'Istituto nazionale di statistica e dell'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, istituito con l', comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per quanto di competenza, sulla base di un protocollo di intesa da formalizzare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. 3. Sono fatte salve le disposizioni sulla protezione dei dati di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. La Commissione europea sostiene gli scambi di informazioni di cui al comma 1 tra i membri della rete, eventualmente tramite mezzi elettronici, nel rispetto della riservatezza dei segreti commerciali trasmessi dalle imprese interessate. 4. Per assicurare la coerenza degli obblighi di comunicazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce e pubblica le modalità e le tempistiche di acquisizione delle informazioni richieste dalla Commissione, che sono vincolanti per tutti i soggetti destinatari della rilevazione somministrata.
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