Capo V
Art. 34
41 / 52Utilizzo delle tracce orarie
In vigore dal 25 lug 2015
1. Il gestore dell'infrastruttura impone, in particolare in caso di infrastruttura saturata, la rinuncia alle tracce orarie, riferite ad una linea ferroviaria che, per un periodo di almeno un mese, sia stata utilizzata al di sotto della soglia minima fissata nel prospetto informativo della rete, a meno che la causa sia riconducibile a fattori di carattere non economico che sfuggano al controllo dei richiedenti.
2. Nel prospetto informativo della rete, il gestore dell'infrastruttura indica le condizioni in base alle quali si terrà conto dei precedenti livelli di utilizzo delle tracce orarie nella determinazione delle priorità nella procedura di assegnazione di capacità.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-07-15;112#art-34