Art. 18 · Modifiche di uno stabilimento
Capo III

Art. 18

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Modifiche di uno stabilimento

In vigore dal 29 lug 2015
1. In caso di modifiche di un impianto, di uno stabilimento, di un deposito, di un processo o della natura o della forma fisica o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti o potrebbero comportare la riclassificazione di uno stabilimento di soglia inferiore in uno stabilimento di soglia superiore o viceversa, il gestore, secondo le procedure e i termini fissati ai sensi del comma 2: a) riesamina e, se necessario, aggiorna la notifica e le sezioni informative del modulo di cui all'allegato 5, il documento relativo alla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, il sistema di gestione della sicurezza e trasmette alle autorità competenti ai sensi del presente decreto tutte le informazioni utili prima di procedere alle modifiche; b) riesamina e, se necessario, aggiorna il rapporto di sicurezza e trasmette al Comitato di cui all' tutte le informazioni utili prima di procedere alle modifiche, per l'avvio dell'istruttoria di cui agli per i nuovi stabilimenti; c) comunica la modifica all'autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale, che si pronuncia entro un mese, ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura prevista per tale valutazione. 2. Le modifiche che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti, e le procedure e i termini di cui al comma 1, sono definiti all'allegato D.
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