Art. 11 · Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale
Capo II

Art. 11

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Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale

In vigore dal 29 lug 2015
Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale 1. È istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero, del Dipartimento di protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e trasporti, dello sviluppo economico, della salute, delle Regioni e Province autonome, dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) e dell'Unione Province Italiane (UPI). Partecipano al Coordinamento rappresentanti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'INAIL, dell'Istituto superiore di sanità nonché, in rappresentanza del Sistema nazionale per la protezione ambientale, esperti dell'ISPRA e, su indicazione della regione o provincia autonoma di appartenenza, delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente. Il Coordinamento opera attraverso l'indizione di riunioni periodiche e la creazione di una rete di referenti per lo scambio di dati e di informazioni. Il Coordinamento, per lo svolgimento delle sue funzioni, può convocare, a soli fini consultivi, rappresentanti dei portatori di interesse, quali associazioni degli industriali, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, delle associazioni ambientali riconosciute tali ai sensi e per gli effetti dell' della legge 8 luglio 1986, n. 349. 2. Il Coordinamento di cui al comma 1 assicura, anche mediante gruppi di lavoro, l'elaborazione di indirizzi e di linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse e permette un esame congiunto di temi e quesiti connessi all'applicazione del presente decreto, anche al fine di garantire un'attuazione coordinata e omogenea delle nuove norme e di prevenire le situazioni di inadempimento e le relative conseguenze. 3. Il ruolo di segreteria tecnica del Coordinamento di cui al comma 1 è svolto dall'ISPRA. 4. Il Coordinamento di cui al comma 1, in particolare, può formulare proposte ai fini dell'adozione dei decreti ministeriali previsti dal presente decreto. 5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare rende note, a mezzo di pubblicazione sul sito web istituzionale, le determinazioni del Coordinamento nonché gli indirizzi e gli orientamenti dell'Unione europea. 6. Per le attività a qualunque titolo svolte nell'ambito del Coordinamento non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, fatta eccezione per eventuali costi di missione, che restano a carico delle amministrazioni di appartenenza. 7. Le autorità competenti in materia di rischio di incidente rilevante cooperano, in ambito regionale, nello svolgimento dei propri compiti.
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