Capo VI
Art. 49
Abrogato51 / 66Disciplina del lavoro accessorio
In vigore dal 17 mar 2017
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 17 MARZO 2017, N. 25, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 20 APRILE 2017, N. 49
Note all'articolo
- Il D.L. 17 marzo 2017, n. 25, convertito senza modificazioni dalla L. 20 aprile 2017, n. 49, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "I buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81#art-49