Art. 47 quinquies · Divieto di discriminazione

Art. 47 quinquies

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Divieto di discriminazione

In vigore dal 3 nov 2019
1. Ai lavoratori di cui all' si applicano la disciplina antidiscriminatoria e quella a tutela della libertà e dignità del lavoratore previste per i lavoratori subordinati, ivi compreso l'accesso alla piattaforma. 2. L'esclusione dalla piattaforma e le riduzioni delle occasioni di lavoro ascrivibili alla mancata accettazione della prestazione sono vietate.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81#art-47-quinquies