Art. 3
3 / 28Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico
In vigore dal 25 giu 2015
1. All' del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'articolo 54, comma 3, lettere a), b) e c), che si verifichino durante i periodi di congedo di maternità previsti dagli ».
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;80#art-3