Art. 23
23 / 28Disposizioni in materia di telelavoro
In vigore dal 25 giu 2015
1. I datori di lavoro privati che facciano ricorso all'istituto del telelavoro per motivi legati ad esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in forza di accordi collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono escludere i lavoratori ammessi al telelavoro dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;80#art-23