Art. 2
2 / 4Modifiche al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
In vigore dal 25 lug 2015
1. All'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 68, comma 3, del presente Codice» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione dei casi in cui la pubblicazione riguardi dati personali».
2. All'articolo 52, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo le parole: «informativo pubblico» sono aggiunte le seguenti: ", nonché azioni finalizzate al riutilizzo dei dati pubblici".
3. All'articolo 68, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al numero 3), dopo la parola: «divulgazione» sono inserite le seguenti: «, salvo i casi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, e secondo le tariffe determinate con le modalità di cui al medesimo articolo»;
b) le parole da: «L'Agenzia per l'Italia digitale» alla fine del numero sono soppresse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-05-18;102#art-2