Art. 1 (commi 151-200) · Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

Art. 1 (commi 151-200)

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Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

In vigore dal 17 lug 2015
151. Il Capo II del Titolo XV del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: «Capo II Poteri dell'IVASS Art. 212-bis (Poteri dell'IVASS) 1. Con riferimento alla vigilanza sul gruppo, l'IVASS esercita le seguenti funzioni: a) effettua, secondo le modalità di cui all'articolo 47-quinquies il processo di revisione e valutazione prudenziale di cui all'articolo 216-decies e valuta la situazione finanziaria del gruppo; b) valuta l'osservanza da parte del gruppo delle disposizioni in materia di solvibilità, di concentrazione dei rischi e di operazioni infragruppo; c) valuta il sistema di governo societario del gruppo ed il possesso dei requisiti di cui all'articolo 76 da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo nelle società controllanti di cui all'articolo 210, comma 2, e dei soggetti in esse responsabili delle funzioni fondamentali. Art. 213. (Vigilanza informativa) 1. Le persone fisiche e giuridiche che rientrano nell'ambito della vigilanza sul gruppo, le loro società partecipate o controllate e le loro società partecipanti o controllanti scambiano informazioni pertinenti ai fini della vigilanza sul gruppo. 2. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, trasmette all'IVASS con le modalità e i termini stabiliti con regolamento, i dati e le informazioni utili all'esercizio della vigilanza sul gruppo. 3. L'IVASS ha accesso alle informazioni pertinenti ai fini della vigilanza sul gruppo, indipendentemente dalla natura della società interessata. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 189, comma 1, 190, comma 1. 4. L'IVASS può rivolgersi direttamente alle società del gruppo, anche avvalendosi della collaborazione dell'Autorità di vigilanza dello Stato in cui ha sede la società interessata, per ottenere le informazioni necessarie soltanto se dette informazioni sono state richieste all'ultima società controllante di cui all'articolo 210, comma 2, e la società non le ha trasmesse entro un termine ragionevole. Art. 214. (Vigilanza ispettiva) 1. Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni relative alla vigilanza sul gruppo di cui al presente Titolo l'IVASS può effettuare ispezioni direttamente o tramite soggetti incaricati, presso le società del gruppo. 2. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di società diverse da quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica dell'esattezza dei dati e delle informazioni utili per l'esercizio della vigilanza sul gruppo. 3. Se, in casi specifici, l'IVASS intende verificare le informazioni relative ad una società appartenente ad un gruppo e avente sede in un altro Stato membro, chiede alle autorità di vigilanza dell'altro Stato membro di effettuare detta verifica. Le autorità che ricevono la richiesta vi danno seguito nell'ambito delle loro competenze, procedendo direttamente alla verifica o consentendo all'IVASS di effettuarla. L'IVASS, nel caso in cui non proceda direttamente alla verifica delle informazioni, può chiedere all'Autorità di vigilanza dell'altro Stato membro di prendere parte all'attività ispettiva. L'IVASS è informata delle misure adottate. 4. Qualora nei casi di cui al comma 3 l'IVASS abbia richiesto ad un'altra autorità di vigilanza di effettuare una verifica e a tale richiesta non sia stato dato seguito entro due settimane o se non possa di fatto esercitare il diritto di partecipare all'attività ispettiva, l'IVASS può rinviare la questione all'AEAP e richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010. 5. Nei confronti delle società controllate di cui all'articolo 210-ter, comma 2, e dei titolari di partecipazioni nelle medesime società, sono attribuiti all'IVASS i poteri previsti dall'articolo 71. Art. 214-bis (Potere di indirizzo) 1. L'IVASS, al fine di assicurare una sana e prudente gestione del gruppo ed evitare ostacoli all'esercizio dei poteri di vigilanza, può impartire all'ultima società controllante di cui all'articolo 210, comma 2, con regolamento o con provvedimenti di carattere particolare, disposizioni concernenti le società di cui all'articolo 210-ter, comma 2, individualmente o complessivamente considerate, aventi ad oggetto il rispetto delle disposizioni relative al sistema di governo societario, all'adeguatezza patrimoniale, al contenimento del rischio nelle sue configurazioni, alle partecipazioni detenibili, all'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui al presente comma. 2. La società controllante adotta i provvedimenti di attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS e ne fa osservare l'applicazione nei confronti delle società di cui al comma 1, informandone periodicamente l'IVASS. 3. Gli amministratori delle società di cui al comma 1 sono tenuti a fornire alla società controllante la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza assicurativa. Art. 214-ter (Valutazione regime di equivalenza di Stati terzi) 1. Le valutazioni di equivalenza di cui agli articoli 216-sexies, comma 1, lettera e), e 220-septies, comma 1, sono effettuate dall'IVASS in conformità e nei limiti previsti dalle disposizioni dell'Unione europea.». 152. L'articolo 215 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è abrogato. 153. Il Capo III del Titolo XV del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: «Capo III Strumenti di vigilanza sul gruppo Art. 215-bis (Sistema di governo societario di gruppo) 1. Il gruppo si dota di un sistema di governo societario coerente con le disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, Sezione II, e con le relative disposizioni di attuazione dettate dall'IVASS con regolamento. 2. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, è responsabile dell'attuazione delle disposizioni in materia di sistema di governo societario di gruppo. Resta impregiudicata la responsabilità del consiglio di amministrazione di ciascuna impresa di assicurazione o riassicurazione del gruppo relativamente al rispetto delle disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, Sezione II. 3. I meccanismi di controllo interno del gruppo includono almeno: a) meccanismi adeguati in materia di solvibilità di gruppo che consentano di individuare e misurare tutti i rischi sostanziali incorsi e determinare un livello di fondi propri ammissibili adeguato ai rischi; b) valide procedure di segnalazione e contabili che consentano di sorvegliare e di gestire le operazioni infragruppo e la concentrazione di rischi; c) la costituzione di una funzione per la produzione dei dati e delle informazioni utili ai fini dell'esercizio della vigilanza sul gruppo. 4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano alle società del gruppo in modo coerente. Art. 215-ter (Valutazione interna del rischio e della solvibilità del gruppo) 1. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, procede alla valutazione richiesta dall'articolo 30-ter a livello di gruppo. 2. Qualora il calcolo della solvibilità a livello di gruppo sia effettuato conformemente al metodo del bilancio consolidato di cui agli articoli 216-ter, comma 2, e 216-quinquies, l'ultima società controllante italiana fornisce all'IVASS un'analisi adeguata della differenza tra la somma dei requisiti patrimoniali di solvibilità di tutte le imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate o controllate del gruppo e il requisito patrimoniale consolidato di solvibilità di gruppo. 3. L'ultima società controllante italiana può, con il parere favorevole dell'IVASS, procedere a tutte le valutazioni di cui all'articolo 30-ter a livello del gruppo e a livello di ogni impresa di assicurazione o di riassicurazione controllata del gruppo allo stesso tempo, e può redigere un documento unico avente ad oggetto tutte le valutazioni. 4. Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui al comma 3, l'IVASS consulta i membri del collegio delle autorità di vigilanza e tiene in debito conto i pareri e le riserve da loro espressi. 5. In caso di valutazione effettuata ai sensi del comma 3, l'ultima società controllante italiana presenta contestualmente il documento a tutte le autorità di vigilanza interessate. Art. 215-quater (Vigilanza sulla concentrazione di rischi) 1. Le concentrazioni dei rischi a livello di gruppo sono oggetto di vigilanza da parte dell'IVASS al fine di accertare che tali concentrazioni non producano effetti negativi sulla solvibilità del gruppo o possano arrecare pregiudizio agli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o agli interessi delle imprese coinvolte. 2. L'IVASS individua con regolamento, avuto riguardo alla significatività delle concentrazioni in relazione ai requisiti del capitale di solvibilità, alle riserve tecniche o entrambi, le concentrazioni di rischi da assoggettare a comunicazione a intervalli regolari e almeno una volta all'anno, fissando, altresì, le modalità e i termini per le comunicazioni stesse. L'IVASS esamina le concentrazioni dei rischi con particolare riferimento al possibile rischio di contagio nel gruppo, al rischio di conflitto di interessi e al livello o al volume dei rischi. 3. L'IVASS, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo, identifica inoltre, il tipo di concentrazione di rischi che l'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, di un determinato gruppo deve segnalare in ogni circostanza. Nel definire il tipo di concentrazione di rischi e la soglia di significatività rilevante, l'IVASS e le altre autorità di vigilanza interessate tengono conto delle società appartenenti a tale gruppo e della sua struttura di gestione dei rischi. 4. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, instaura, nell'ambito del sistema di governo societario di gruppo, adeguati meccanismi di segnalazione e contabili, ai sensi dell'articolo 215-bis, comma 3, lettera b), per consentire l'accertamento, la quantificazione, il monitoraggio e il controllo sulle concentrazioni dei rischi, nonché la tempestiva comunicazione delle informazioni rilevanti alla società di cui al presente comma. L'IVASS verifica l'idoneità delle procedure e dispone prescrizioni generali in merito. 5. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, segnala all'IVASS, ogni significativa concentrazione di rischi a livello del gruppo. Nel caso in cui l'ultima società controllante non è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'IVASS designa, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo, la società di partecipazione assicurativa, la società di partecipazione finanziaria mista o l'impresa di assicurazione o di riassicurazione del gruppo incaricata di trasmettere le informazioni di cui al presente comma. Art. 215-quinquies (Operazioni infragruppo) 1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane sono soggette alla vigilanza dell'IVASS sulle operazioni infragruppo, anche realizzate con l'impresa di partecipazione assicurativa mista. 2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione si dotano, nell'ambito del sistema di governo societario, di adeguati meccanismi di segnalazione e contabili, per consentire l'accertamento, la quantificazione, il monitoraggio e il controllo delle operazioni di cui al comma 1, secondo le indicazioni eventualmente fornite dall'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2. L'IVASS verifica l'idoneità delle procedure e dispone prescrizioni generali in merito. 3. L'IVASS esercita la vigilanza sulle operazioni di cui al comma 1 al fine di accertare che tali operazioni non producano effetti negativi sulla solvibilità del gruppo e per la solvibilità delle imprese di assicurazione o riassicurazione del gruppo, o possano arrecare pregiudizio agli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o agli interessi delle imprese di assicurazione o riassicurazione coinvolte. Art. 216. (Comunicazione delle operazioni infragruppo) 1. L'impresa di assicurazione o riassicurazione segnala all'IVASS, ad intervalli regolari e almeno una volta l'anno, ogni operazione infragruppo significativa effettuata ai sensi dell'articolo 215-quinquies, comma 1. 2. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione segnala all'IVASS con la massima tempestività le operazioni infragruppo molto significative. 3. L'IVASS individua con regolamento, avuto riguardo alla tipologia e alla significatività delle operazioni, le operazioni da assoggettare a comunicazione fissando, altresì, le modalità e i termini per le comunicazioni stesse. 4. Le comunicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere effettuate in modo centralizzato dall'ultima impresa di assicurazione o di riassicurazione controllante di cui all'articolo 210, comma 2. Nel caso in cui la società controllante non è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'IVASS designa, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo, la società di partecipazione assicurativa, la società di partecipazione finanziaria mista o l'impresa di assicurazione o di riassicurazione del gruppo che può trasmettere le informazioni in modo centralizzato. 5. L'IVASS, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo, identifica inoltre il tipo di operazioni infragruppo che le imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti ad un determinato gruppo devono segnalare in ogni circostanza. Nel definire il tipo di operazioni rilevanti, l'IVASS e le altre autorità di vigilanza interessate tengono conto delle società appartenenti a tale gruppo e della sua struttura di gestione dei rischi. Art. 216-bis (Poteri dell'IVASS sulle operazioni infragruppo) 1. Se risulta che un'operazione infragruppo determina o rischia di determinare gli effetti negativi di cui all'articolo 215-quinquies, comma 3 o arreca o rischia di arrecare pregiudizio per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o per gli interessi delle imprese di assicurazione e riassicurazione cedenti, l'IVASS può, secondo le disposizioni stabilite con regolamento: a) vietare all'impresa il compimento dell'operazione o imporre condizioni per il suo compimento; b) ordinare all'impresa di porre in atto le misure idonee a rimuovere tali conseguenze negative o pregiudizievoli, assegnando a tal fine un termine congruo. Art. 216-ter (Vigilanza sulla solvibilità di gruppo) 1. Il calcolo della solvibilità di gruppo è effettuato secondo le disposizioni stabilite dall'IVASS con regolamento. 2. Il calcolo della solvibilità di gruppo è effettuato dall'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, a partire dal bilancio consolidato. La solvibilità di gruppo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione controllante è data dalla differenza tra: a) i fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, calcolato sulla base dei dati consolidati; b) il Requisito Patrimoniale di Solvibilità a livello di gruppo calcolato sulla base dei dati consolidati. 3. Il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità a livello di gruppo e dei fondi propri ammissibili per la sua copertura calcolato sulla base dei conti consolidati di cui alle lettere a) e b), comma 2, è effettuato secondo le disposizioni di cui al Titolo III, Capo IV, Sezione I e II, e di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione I, II e III, e le disposizioni attuative dettate dall'IVASS con regolamento, ai sensi del comma 1. 4. Se l'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, è una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista, la solvibilità di gruppo è calcolata a livello di detta società. Ai fini del calcolo, la società controllante è considerata alla stregua di un'impresa di assicurazione o riassicurazione per quanto riguarda il Requisito Patrimoniale di Solvibilità e i fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità. 5. L'IVASS, previa consultazione delle Autorità di vigilanza interessate e del gruppo, può autorizzare l'applicazione ad un determinato gruppo del metodo della deduzione ed aggregazione di cui all'articolo 216-sexies, comma 1, lettera b), o della combinazione dello stesso con il metodo dei conti consolidati, qualora l'applicazione esclusiva del metodo dei conti consolidati risulti inappropriata. Art. 216-quater (Frequenza del calcolo) 1. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, calcola e comunica all'IVASS la situazione di solvibilità di gruppo almeno una volta all'anno. Nel caso in cui la società controllante non è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'IVASS designa, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo, la società di partecipazione assicurativa, la società di partecipazione finanziaria mista o l'impresa di assicurazione o di riassicurazione del gruppo incaricata di trasmettere le informazioni relative alla solvibilità di gruppo. 2. L'ultima società controllante italiana monitora su base continuativa il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo. Se il profilo di rischio del gruppo si discosta significativamente dalle ipotesi sottese all'ultimo Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo comunicato, il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo è ricalcolato immediatamente e comunicato all'IVASS. Quando vi siano elementi che suggeriscano che il profilo di rischio del gruppo è cambiato significativamente dalla data in cui è stato comunicato l'ultimo Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo, l'IVASS può chiedere che il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo sia ricalcolato. Art. 216-quinquies (Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato) 1. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, assicura la costante disponibilità in seno al gruppo di fondi propri ammissibili che siano sempre almeno uguali al Requisito Patrimoniale di Solvibilità. 2. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato è come minimo pari alla somma dei seguenti elementi: a) il Requisito Patrimoniale Minimo, di cui all'articolo 47-ter, dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione controllante; b) la quota proporzionale del Requisito Patrimoniale Minimo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate o partecipate. 3. L'importo minimo di cui al comma 2 è coperto da fondi propri di base ammissibili ai sensi dell'articolo 44-decies, comma 4. Al fine di determinare se tali fondi propri di base ammissibili consentono di coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato minimo, si applicano i principi di cui all'articolo 216-sexies, comma 1, lettere a), c), d) e) ed f). Si applica l'articolo 222-bis, commi 1 e 2. In tal caso le comunicazioni sono effettuate dall'ultima società controllante di cui al comma 2. Art. 216-sexies (Calcolo della situazione di solvibilità di gruppo) 1. L'IVASS stabilisce con regolamento i criteri e le modalità del calcolo della solvibilità di gruppo ed in particolare: a) le disposizioni relative ai metodi di calcolo della solvibilità di gruppo, in particolare al metodo basato sul bilancio consolidato, alla frequenza del calcolo, all'inclusione della quota proporzionale, all'eliminazione del doppio computo di fondi propri ammissibili, all'eliminazione della creazione infragruppo di capitale, ai criteri di valutazione delle attività e delle passività, ai termini e le modalità delle comunicazioni da effettuare periodicamente; b) i presupposti e la procedura di autorizzazione per l'utilizzo del metodo della deduzione e dell'aggregazione; c) il trattamento delle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate o partecipate con sede in un altro Stato membro, in particolare prevedendo che l'IVASS possa tener conto, in relazione all'impresa controllata o partecipata, del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e dei fondi propri ammissibili a copertura di tale requisito previsti da detto Stato membro; d) il trattamento degli enti creditizi, delle imprese di investimento e enti finanziari partecipati o controllati; e) il trattamento delle società di partecipazione assicurativa e di partecipazione finanziaria mista intermedie e delle imprese di assicurazione o di riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo, ai fini dell'inclusione nel calcolo della solvibilità di gruppo; in particolare l'IVASS può prevedere che, nel caso in cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione controllata o partecipata avente sede legale in uno Stato terzo sia soggetta ad un regime di autorizzazione e a requisiti di solvibilità almeno equivalenti, il calcolo, effettuato secondo il metodo della deduzione e della aggregazione, tenga conto, per quanto riguarda l'impresa in questione, del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e dei fondi propri ammissibili a copertura di tale requisito previsti dallo Stato terzo; f) le modalità di vigilanza della solvibilità di gruppo nel caso di indisponibilità delle informazioni relativamente ad una società partecipata o controllata avente sede in uno Stato membro o in uno Stato terzo. Art. 216-septies (Maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato) 1. L'IVASS, al fine di determinare se il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato riflette adeguatamente il profilo di rischio del gruppo, tiene in particolare considerazione i casi in cui le circostanze di cui all'articolo 47-sexies, comma 1, lettere a), b) e c), potrebbero verificarsi a livello di gruppo, segnatamente qualora: a) un rischio specifico esistente a livello di gruppo non sia sufficientemente coperto dalla formula standard o dal modello interno utilizzati, in quanto difficile da quantificare; b) una maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità delle imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate o controllate sia imposta dall'IVASS o dalle autorità di vigilanza interessate, conformemente agli articoli 47-sexies e 207-octies, comma 7. 2. Se il profilo di rischio del gruppo non è adeguatamente riflesso dal Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato, l'IVASS, anche a seguito del processo di controllo prudenziale degli strumenti di vigilanza sul gruppo, può imporre una maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato. Si applica l'articolo 47-sexies. Art. 216-octies (Informativa all'IVASS ai fini della verifica degli adempimenti sulla vigilanza sul gruppo) 1. Al fine di consentire all'IVASS di effettuare il processo di controllo prudenziale a livello di gruppo, l'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, trasmette periodicamente all'IVASS le informazioni necessarie, tenuto conto degli obiettivi di vigilanza di cui al presente Titolo, stabilite con regolamento. Si applica l'articolo 190, commi 1-bis e 1-ter. 2. L'IVASS può limitare le informazioni di vigilanza da presentare periodicamente con una frequenza inferiore a un anno a livello del gruppo se tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione all'interno del gruppo beneficiano della limitazione conformemente all'articolo 47-quater, comma 3, tenuto conto della natura, della portata e della complessità dei rischi inerenti all'attività del gruppo. L'IVASS può esonerare dalla presentazione di informazioni su base analitica a livello di gruppo se tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione all'interno del gruppo beneficiano dell'esenzione conformemente all'articolo 47-quater, comma 7, tenuto conto della natura, della portata e della complessità dei rischi inerenti all'attività del gruppo e dell'obiettivo della stabilità finanziaria. Art. 216-novies (Informativa sulla solvibilità di gruppo, la condizione finanziaria e la struttura del gruppo) 1. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, pubblica una relazione annuale sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria a livello di gruppo, secondo i principi di cui agli articoli 47-septies, 47-octies, 47-novies e 47-decies. 2. La società controllante può, con il parere favorevole dell'IVASS, presentare un'unica relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria contenente i seguenti elementi: a) le informazioni a livello del gruppo che devono essere pubblicate conformemente al comma 1; b) le informazioni relative a ciascuna delle imprese controllate del gruppo, informazioni che devono essere identificabili singolarmente e pubblicate conformemente agli articoli 47-septies, 47-octies, 47-novies e 47-decies. 3. Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui al comma 2, l'IVASS consulta i membri del collegio delle autorità di vigilanza, e tiene in debito conto i pareri e le riserve da loro espressi. 4. Se la relazione di cui al comma 2 non contiene le informazioni che l'autorità di vigilanza che ha autorizzato una società controllata del gruppo impone a società analoghe di fornire, e se questa omissione è sostanziale, l'IVASS può richiedere alla società controllata interessata di pubblicare le informazioni complementari necessarie. 5. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, pubblica annualmente a livello di gruppo, le informazioni sulla struttura giuridica e sulla struttura organizzativa e gestionale, comprendenti una descrizione di tutte le società controllate, le società partecipate e le sedi secondarie di rilievo appartenenti al gruppo. Art. 216-decies (Processo di controllo prudenziale degli strumenti di vigilanza sul gruppo) 1. L'adempimento degli obblighi in materia di sistema di governo societario, di valutazione interna del rischio e della solvibilità del gruppo, di concentrazione dei rischi e di operazioni infragruppo, di calcolo della solvibilità di gruppo di cui al presente Capo, sono soggetti al processo di controllo prudenziale da parte dell'IVASS.». 154. L'articolo 217 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è abrogato. 155. Il Capo IV del Titolo XV del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: «Capo IV Gestione centralizzata del rischio Art. 217-bis (Gestione centralizzata del rischio: condizioni per la vigilanza sulla solvibilità sul gruppo) 1. Le previsioni di cui agli articoli 217-quater e 217-quinquies si applicano all'impresa di assicurazione o di riassicurazione controllata da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione se sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni: a) l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata è inclusa nell'area di vigilanza sul gruppo esercitata dall'autorità di vigilanza dello Stato membro in cui ha sede l'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante; b) le procedure di gestione dei rischi e i meccanismi di controllo interno dell'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante coprono l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata, e le autorità di vigilanza interessate sono soddisfatte in merito alla gestione prudente dell'impresa controllata da parte dell'impresa controllante; c) l'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante, secondo quanto previsto dall'articolo 215-ter, commi 3 e 4, ha ricevuto parere favorevole in merito alla valutazione interna del rischio e della solvibilità del gruppo in modo centralizzato; d) l'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante, secondo quanto previsto dall'articolo 216-novies, commi 2 e 3, ha ricevuto parere favorevole in merito alla solvibilità e alla condizione finanziaria di gruppo in modo centralizzato; e) l'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante è autorizzata dall'autorità di vigilanza, conformemente alla procedura di cui all'articolo 217-ter, ad avvalersi della vigilanza sulla solvibilità di gruppo con gestione centralizzata dei rischi. Art. 217-ter (Gestione centralizzata del rischio: procedura di autorizzazione) 1. La richiesta di autorizzazione all'applicazione della vigilanza sulla solvibilità di gruppo con gestione centralizzata dei rischi è presentata all'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata. Tale autorità informa gli altri membri del collegio delle autorità di vigilanza e presenta loro immediatamente la domanda completa. 2. Le autorità di vigilanza interessate collaborano nell'ambito del collegio sulla base di una piena cooperazione al fine di decidere se concedere o meno l'autorizzazione, stabilendo altresì a quali altri termini eventualmente subordinarla. Esse si adoperano al massimo per pervenire a una decisione congiunta sulla domanda entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda completa da parte di tutte le autorità di vigilanza nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza. 3. Se, nel termine di tre mesi di cui al comma 2, una qualunque delle autorità di vigilanza interessate rinvia la questione all'AEAP, conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010, l'autorità di vigilanza sul gruppo posticipa la propria decisione in attesa della decisione eventualmente adottata dall'AEAP a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e adegua la propria decisione a quella dell'AEAP. 4. La decisione di cui al comma 3, adottata dall'AEAP entro un mese, è riconosciuta come determinante ed è applicata dalle autorità di vigilanza interessate. La questione non può essere rinviata all'AEAP dopo la scadenza del periodo di tre mesi o dopo che è stata raggiunta una decisione congiunta. L'autorità di vigilanza sul gruppo decide in via definitiva se, conformemente all'articolo 41, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 44, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1094/2010, la decisione proposta dal gruppo di esperti è respinta. Tale decisione è riconosciuta come determinante e applicata dalle autorità di vigilanza interessate. Il periodo di tre mesi è considerato la fase di conciliazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del predetto regolamento. 5. Se le autorità di vigilanza interessate sono pervenute alla decisione congiunta di cui al comma 2, l'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa controllata trasmette all'impresa richiedente la decisione. La decisione congiunta è riconosciuta come determinante e applicata dalle autorità di vigilanza interessate. 6. In mancanza di una decisione congiunta delle autorità di vigilanza interessate entro il termine di tre mesi di cui al comma 2, l'autorità di vigilanza sul gruppo decide autonomamente in merito alla domanda, tenendo in debita considerazione: a) eventuali pareri e riserve delle autorità di vigilanza interessate; b) eventuali riserve delle altre autorità di vigilanza nell'ambito del collegio. 7. La decisione di cui al comma 6 contiene la motivazione di ogni eventuale scostamento significativo dalle riserve espresse dalle altre autorità di vigilanza interessate. La decisione è trasmessa all'impresa richiedente e alle altre autorità di vigilanza interessate che la riconoscono come determinante e la applicano. Art. 217-quater (Gestione centralizzata del rischio: determinazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità) 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 207-octies il Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata di cui all'articolo articolo 217-bis è calcolato secondo quanto previsto dai commi 2, 4, 5 e 6 del presente articolo. 2. Nell'ipotesi in cui il Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata è calcolato sulla base di un modello interno approvato a livello di gruppo conformemente all'articolo 207-octies e l'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata ritiene che il suo profilo di rischio si discosti significativamente dal predetto modello interno e fino a quando l'impresa non risolve adeguatamente le riserve dell'autorità di vigilanza, quest'ultima può, nei casi di cui all'articolo 47-sexies, proporre di: a) fissare una maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di tale impresa controllata risultante dall'applicazione del predetto modello, o, b) in circostanze eccezionali in cui la maggiorazione di cui alla lettera a) non sarebbe appropriata, imporre all'impresa di calcolare il suo Requisito Patrimoniale di Solvibilità sulla base della formula standard. 3. L'autorità di vigilanza discute le proposte di cui al comma 2 nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza e ne comunica le ragioni sia all'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata sia al collegio delle autorità di vigilanza. 4. Nell'ipotesi in cui il Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata è calcolato sulla base della formula standard e l'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa controllata ritiene che il suo profilo di rischio si discosti significativamente dalle ipotesi sottese alla formula, e fino a quando l'impresa non risolve adeguatamente le riserve dell'autorità di vigilanza, quest'ultima può proporre all'impresa: a) in circostanze eccezionali, di sostituire un sottoinsieme di parametri utilizzati nel calcolo della formula standard con parametri specifici a tale impresa nel calcolare i moduli del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita, per l'assicurazione danni e per l'assicurazione malattia, a norma dell'articolo 45-terdecies, o, b) nei casi di cui all'articolo 47-sexies, di fissare una maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'impresa controllata. 5. L'autorità di vigilanza discute la proposta di cui al comma 4 nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza e ne comunica le ragioni sia all'impresa controllata sia al collegio delle autorità di vigilanza. 6. Il collegio delle autorità di vigilanza si adopera al massimo per pervenire ad un accordo sulla proposta dell'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata o su eventuali altre misure. Tale accordo è riconosciuto come determinante e applicato dalle autorità di vigilanza interessate. 7. In caso di disaccordo, entro il termine di un mese dalla proposta dell'autorità di vigilanza, una delle autorità interessate può rinviare la questione all'AEAP conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010, affinché decida entro un mese da tale rinvio. La questione non può essere rinviata all'AEAP oltre tale termine di un mese o in seguito al raggiungimento di un accordo nell'ambito del collegio ai sensi del comma 3. 8. L'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata posticipa la sua decisione in attesa di una decisione eventualmente adottata dall'AEAP conformemente all'articolo 19 del suddetto regolamento e adegua la propria decisione a quella dell'AEAP. Tale decisione è riconosciuta come determinante e applicata dalle autorità di vigilanza interessate. La decisione è pienamente motivata ed è trasmessa all'impresa controllata e al collegio delle autorità di vigilanza. Art. 217-quinquies (Gestione centralizzata del rischio: inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e del Requisito Patrimoniale Minimo) 1. In caso di inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e fatto salvo l'articolo 222, l'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata trasmette senza indugio al collegio delle autorità di vigilanza il piano di risanamento presentato dall'impresa controllata per ristabilire, entro sei mesi dal rilevamento dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, il livello di fondi propri ammissibili o ridurre il proprio profilo di rischio al fine di garantire il rispetto del Requisito Patrimoniale di Solvibilità. 2. Il collegio delle autorità di vigilanza si adopera al massimo per pervenire ad un accordo sulla proposta dell'autorità di vigilanza in merito all'approvazione del piano di risanamento entro quattro mesi dalla data in cui è stata rilevata l'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità. In mancanza di tale accordo, l'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa controllata decide se approvare il piano di risanamento, tenendo in debita considerazione i pareri e le riserve delle altre autorità di vigilanza nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza. 3. Se l'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa controllata individua, a norma dell'articolo 220-bis, un deterioramento delle condizioni finanziarie, informa tempestivamente il collegio delle autorità di vigilanza in merito alle misure da adottare. Se non ricorre una situazione di emergenza, tali misure sono discusse dal collegio delle autorità di vigilanza. Il collegio delle autorità di vigilanza si adopera al massimo per pervenire ad un accordo sulle misure proposte da adottare entro un mese dalla notifica. In mancanza di tale accordo, l'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa controllata decide se approvare le misure proposte, tenendo in debito conto i pareri e le riserve delle altre autorità di vigilanza nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza. 4. In caso d'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo e fatto salvo l'articolo 222-bis, l'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata trasmette senza indugio al collegio delle autorità di vigilanza il piano di finanziamento a breve termine presentato dall'impresa controllata per ristabilire, entro tre mesi dalla data in cui è stata rilevata l'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo, il livello di fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale Minimo o per ridurre il suo profilo di rischio al fine di garantire il rispetto del Requisito Patrimoniale Minimo. Il collegio delle autorità di vigilanza è altresì informato circa le eventuali misure adottate per garantire il rispetto del Requisito Patrimoniale Minimo a livello di impresa controllata. 5. L'Autorità di vigilanza sull'impresa controllata e l'autorità di vigilanza sul gruppo possono rinviare la questione all'AEAP e richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010 in caso di disaccordo: a) sull'approvazione del piano di risanamento, anche in relazione ad un'eventuale estensione del periodo ammesso per il risanamento, entro il periodo di quattro mesi di cui al comma 2; o b) sull'approvazione delle misure proposte entro il periodo di un mese di cui al comma 3. 6. Nelle ipotesi di cui al comma 5 l'AEAP assume la decisione entro un mese da tale rinvio. 7. La questione non è rinviata all'AEAP: a) dopo la scadenza del periodo di quattro mesi o di un mese di cui ai commi 2 e 3; b) dopo il raggiungimento di un accordo nell'ambito del collegio ai sensi dei commi 2 o 3; c) nelle situazioni di emergenza di cui al comma 3. 8. Il periodo di quattro mesi e di un mese di cui ai commi 2 e 3 sono considerati periodi di conciliazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010. L'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa di assicurazione e riassicurazione controllata posticipa la sua decisione in attesa di una decisione eventualmente adottata dall'AEAP conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, di tale regolamento e adegua la propria decisione a quella dell'AEAP. Tale decisione è riconosciuta come determinante e applicata dalle autorità di vigilanza interessate. La decisione è pienamente motivata ed è trasmessa all'impresa controllata e al collegio delle autorità di vigilanza. Art. 217-sexies (Gestione centralizzata del rischio: fine delle deroghe per l'impresa controllata) 1. Le disposizioni, di cui agli articoli 217-quater e 217-quinquies cessano di essere applicabili quando: a) la condizione di cui all'articolo 217-bis, comma 1, lettera a), non è più soddisfatta; b) la condizione di cui all'articolo 217-bis, comma 1, lettera b), non è più soddisfatta e l'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante non ne ripristina l'osservanza entro un termine adeguato; c) le condizioni di cui all'articolo 217-bis, comma 1, lettere c) e d), non sono più soddisfatte. 2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), se l'autorità di vigilanza del gruppo decide, previa consultazione del collegio delle autorità di vigilanza, di non includere più l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata nella vigilanza sul gruppo, ne informa immediatamente l'autorità di vigilanza interessata e l'ultima impresa controllante. 3. Ai fini dell'articolo 217-bis, comma 1, lettere b), c) e d), l'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante ha la responsabilità di assicurare che le condizioni siano soddisfatte su base continuativa. In caso di inosservanza, l'impresa controllante informa immediatamente l'autorità di vigilanza sul gruppo e l'autorità di vigilanza dell'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata interessata. L'impresa controllante presenta un piano mirante a ripristinare l'osservanza entro un termine adeguato. 4. Fatto salvo il comma 3, l'autorità di vigilanza sul gruppo verifica con cadenza almeno annuale che le condizioni di cui all'articolo 217-bis, comma 1, lettere b), c) e d), continuino ad essere soddisfatte. L'autorità di vigilanza sul gruppo procede a tale verifica, anche su richiesta dell'autorità di vigilanza interessata, quando quest'ultima abbia serie riserve in merito al rispetto continuativo di tali condizioni. Se la verifica evidenzia carenze nell'osservanza di tali condizioni, l'autorità di vigilanza sul gruppo impone all'impresa controllante di presentare un piano mirante a ripristinare l'osservanza entro un termine adeguato. 5. Se l'autorità di vigilanza sul gruppo ritiene, previa consultazione del collegio delle autorità di vigilanza, che il piano di cui ai commi 3 e 4 è inadeguato o non è stato attuato entro i termini concordati, conclude che le condizioni di cui all'articolo 217-bis, comma 1, lettere b), c) e d), non sono più soddisfatte e ne informa immediatamente l'autorità di vigilanza interessata. 6. Il regime di vigilanza sulla solvibilità di gruppo con gestione centralizzata del rischio, di cui agli articoli 217-quater e 217-quinquies, si applica nuovamente se l'impresa controllante presenta una nuova domanda e ottiene l'autorizzazione secondo la procedura di cui all'articolo 217-ter. Art. 217-septies (Gestione centralizzata del rischio: imprese di assicurazione o riassicurazione controllate da una società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista) 1. Gli articoli 217-bis, 217-ter, 217-quater, 217-quinquies, 217-sexies si applicano alle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate da una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista.». 156. Gli articoli 218, 219 e 220 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono abrogati. 157. Dopo il Capo IV del Titolo XV del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti: «Capo IV-bis Sottogruppo nazionale con società controllante di Stato membro Art. 220-bis (Vigilanza sul sottogruppo nazionale con società controllante di Stato membro) 1. Se l'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, è controllata da un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un'altra società di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con sede in un altro Stato membro, l'IVASS applica al sottogruppo nazionale con a capo livello l'ultima società controllante italiana le disposizioni sulla vigilanza di gruppo di cui al presente codice, secondo quanto previsto dal presente Capo e fatti salvi gli accordi eventualmente conclusi ai sensi del comma 4. 2. La vigilanza sul sottogruppo di cui al comma 1 è in ogni caso esercitata dall'IVASS, previa consultazione dell'ultima società controllante dello Stato membro e dell'autorità di vigilanza a livello di gruppo. A tali soggetti l'IVASS riferisce le ragioni della decisione di esercitare la vigilanza sul sottogruppo e informa il Collegio delle Autorità di vigilanza ai sensi degli articoli 207-bis e 207-septies, comma 1, lettera b). 3. L'IVASS può stabilire se e quali disposizioni sulla vigilanza di gruppo di cui al presente codice non applicare al sottogruppo nazionale, anche in base agli accordi di coordinamento conclusi con le autorità degli altri Stati membri. 4. Nel caso in cui sussista un sottogruppo nazionale in un altro Stato membro, l'IVASS può concludere accordi di coordinamento con l'autorità di vigilanza dello Stato membro in cui ha sede il sottogruppo al fine di stabilire le modalità di esercizio della vigilanza. L'IVASS può esercitare la vigilanza sul sottogruppo nazionale italiano di cui al comma 1 secondo quanto previsto dall'accordo di coordinamento concluso con l'autorità di vigilanza dello Stato membro includendo nell'area di vigilanza anche il sottogruppo dell'altro Stato. In tal caso, l'IVASS spiega le ragioni dell'accordo concluso all'ultima società controllante del gruppo con sede in un altro Stato membro di cui al comma 1 e all'autorità di vigilanza sul gruppo. L'IVASS informa il collegio delle autorità di vigilanza ai sensi degli articoli 207-bis e 207-septies, comma 1, lettera b). Art. 220-ter (Disciplina applicabile al sottogruppo nazionale con società controllante di Stato membro) 1. La scelta del metodo di calcolo della solvibilità di gruppo di cui all'articolo 216-sexies, comma 1, lettera a) e b), effettuata dall'autorità di vigilanza sul gruppo a capo del quale vi è un'ultima società controllante con sede in un altro Stato membro, è riconosciuta come determinante e applicata dall'IVASS. 2. L'autorizzazione a calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo e il Requisito Patrimoniale di Solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione del gruppo sulla base di un modello interno, rilasciata dall'autorità di vigilanza sul gruppo a capo del quale vi è una ultima società controllante con sede in un altro Stato membro, è riconosciuta come determinante e applicata dall'IVASS. 3. Nel caso di cui al comma 2, se l'IVASS ritiene che il profilo di rischio della società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 3, si discosti significativamente dal modello interno approvato a livello comunitario, l'IVASS, può decidere, fino a quando tale società non risolve adeguatamente le riserve dell'Autorità, di imporre una maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo risultante dall'applicazione del predetto modello, o, in circostanze eccezionali in cui la maggiorazione del Requisito Patrimoniale non sarebbe opportuna, di imporre alla società medesima di calcolare il suo Requisito Patrimoniale di solvibilità di gruppo sulla base della formula standard. 4. L'IVASS indica le ragioni della decisione adottata, ai sensi del comma 3, sia alla società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, che all'autorità di vigilanza sul gruppo. L'IVASS informa il Collegio delle autorità di vigilanza ai sensi degli articoli 207-bis e 207-septies, comma 1, lettera b). 5. L'ultima società controllante italiana a capo del sottogruppo nazionale può presentare la richiesta di autorizzazione all'applicazione delle disposizioni sulla vigilanza di gruppo con gestione centralizzata dei rischi ai sensi dell'articolo 217-ter, in relazione alle proprie imprese di assicurazione o riassicurazione controllate, solo se l'IVASS ha deciso di non applicare al sottogruppo nazionale tutte o parte delle disposizioni sulla vigilanza sulla solvibilità di gruppo di cui al presente codice ai sensi dell'articolo 220-bis, comma 3. 6. L'IVASS non applica o cessa di applicare gli strumenti di cui al Capo III del presente Titolo nel caso in cui l'ultima società controllante con sede in un altro Stato membro abbia ottenuto l'autorizzazione ad applicare le disposizioni sulla vigilanza di gruppo con gestione centralizzata del rischio per l'ultima impresa controllante a capo del sottogruppo nazionale. Capo IV-ter Sottogruppo nazionale con società controllante di Stato terzo Art. 220-quater (Vigilanza sul sottogruppo nazionale con società controllante di Stato terzo) 1. Se l'ultima società controllante di cui all'articolo 210, comma 2, è controllata da un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un'altra società di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con sede in uno Stato terzo, l'IVASS applica al sottogruppo nazionale con a capo l'ultima società controllante italiana le disposizioni sulla vigilanza di gruppo di cui al presente codice, secondo quanto previsto dal presente Capo. 2. L'IVASS può stabilire se e quali disposizioni sulla vigilanza di gruppo di cui al presente codice non applicare al sottogruppo nazionale, valutando anche se le società appartenenti al sottogruppo nazionale siano soggette da parte dell'autorità di vigilanza dello Stato terzo a disposizioni di vigilanza sul gruppo equivalenti a quelle esercitate sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane. Art. 220-quinquies (Verifica dell'equivalenza del regime di vigilanza sul gruppo) 1. Nel caso di cui all'articolo 210, comma 1, lettera c), l'IVASS verifica che le imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate italiane siano soggette da parte dell'autorità di vigilanza dello Stato terzo a disposizioni di vigilanza sul gruppo equivalenti a quelle esercitate sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane ai sensi del presente codice. 2. L'IVASS, procede alla verifica dell'equivalenza del regime ai sensi del comma 1, anche su richiesta della società controllante o dell'impresa di assicurazione o riassicurazione italiana controllata di cui all'articolo 210, comma 1, lettera c). 3. L'IVASS è assistita dall'AEAP conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e consulta le altre autorità di vigilanza interessate prima di adottare una decisione sull'equivalenza. 4. L'IVASS può adottare, in relazione a un determinato Stato terzo, una decisione in contraddizione con altre precedentemente adottate nei confronti del medesimo Stato, laddove tale decisione sia necessaria per tenere conto di eventuali modifiche di rilievo al regime di vigilanza sulle imprese di assicurazione o riassicurazione previsto dal presente codice o dalla legislazione dello Stato terzo. 5. Qualora le autorità di vigilanza siano in disaccordo con le decisioni adottate ai sensi dei commi 3 e 4, possono rinviare la questione all'AEAP conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010 entro tre mesi dalla comunicazione della decisione da parte dell'autorità di vigilanza incaricata del gruppo. In tal caso l'AEAP può agire conformemente ai poteri che le conferisce tale articolo. 6. Ai fini della applicazione degli articoli 220-septies e 220-octies, rilevano anche le valutazioni sull'equivalenza, ancorchè temporanea, assunte dalla Commissione europea. Art. 220-sexies (Verifica dell'equivalenza: livelli) 1. Se la società controllante di cui all'articolo 210, comma 1, lettera c), è una società controllata da un'altra società di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con sede in uno Stato terzo o da un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede in uno Stato terzo, l'IVASS effettua la verifica dell'equivalenza in merito alla sussistenza di un regime di vigilanza sul gruppo, di cui all'articolo 220-septies, a livello dell'ultima società controllante di Stato terzo. 2. L'IVASS, nel caso in cui in base alla verifica di cui al comma 1 sia risultata insussistente l'equivalenza del regime di vigilanza sul gruppo, può effettuare una nuova verifica al livello inferiore della società di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con sede in uno Stato terzo o dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede in uno Stato terzo, controllante ai sensi dell'articolo 210, comma 1, lettera c), che sia controllata ai sensi del comma 1. In tal caso l'IVASS indica le ragioni della propria decisione al gruppo. 3. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 220-octies. Art. 220-septies (Sussistenza di un regime equivalente di vigilanza sul gruppo) 1. Nel caso in cui sia stata accertata la sussistenza di un regime di vigilanza sul gruppo equivalente, l'IVASS, tenendo conto degli orientamenti e delle decisioni assunte a livello comunitario, può non applicare le disposizioni sulla vigilanza di gruppo di cui al presente codice e basarsi sulla vigilanza esercitata dall'Autorità di vigilanza dello Stato terzo conformemente al presente Titolo, salvo che, nei casi di sussistenza di un regime di equivalenza temporanea, un'impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede in Italia abbia un totale di bilancio superiore a quello della società controllante con sede in uno Stato terzo. In tal caso la funzione di autorità di vigilanza sul gruppo è esercitata dall'IVASS, ai sensi dell'articolo 212-bis. Art. 220-octies (Insussistenza di un regime equivalente di vigilanza sul gruppo) 1. Nel caso in cui sia stata accertata l'insussistenza di un regime equivalente di vigilanza sul gruppo ovvero non ricorrono le altre condizioni di cui all'articolo 220-septies, si applicano in quanto compatibili alle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate italiane di cui all'articolo 210, comma 1, lettera c), gli strumenti di vigilanza sul gruppo di cui al presente codice, escluso il regime di solvibilità delle imprese di assicurazione o riassicurazione con gestione centralizzata del rischio. 2. I principi generali e i metodi stabiliti agli articoli di cui al presente Capo, si applicano a livello della società controllante di cui all'articolo 210, comma 1, lettera c). 3. Ai soli fini del calcolo della solvibilità del gruppo, la società controllante di cui all'articolo 210, comma 1, lettera c), è considerata alla stregua di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta alle condizioni fissate dagli articoli 44-ter, 44-quater, 44-quinquies con riguardo ai fondi propri ammissibili per il Requisito Patrimoniale di Solvibilità e all'articolo 216-quinquies con riguardo al possesso del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato. 4. L'IVASS può disporre l'applicazione, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate, di metodi ulteriori che assicurino una vigilanza adeguata sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane appartenenti al gruppo. Tali metodi sono approvati dall'autorità di vigilanza del gruppo, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate. In particolare, nell'ipotesi in cui non vi sia l'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, l'IVASS può esigere, la costituzione di una società di partecipazione assicurativa o di una società di partecipazione finanziaria mista con sede in Italia o in altro Stato membro al fine di applicare la disciplina della vigilanza sul gruppo di cui al presente titolo alle imprese del gruppo controllate da tale società di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista. 5. L'IVASS comunica gli approcci di cui al comma 4, che consentono di conseguire gli obiettivi di vigilanza sul gruppo definiti nel presente titolo, alle altre autorità di vigilanza interessate e alla Commissione europea. Capo IV-quater Misure correttive Art. 220-novies (Misure correttive sul gruppo) 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 227, se le imprese di assicurazione o di riassicurazione del gruppo non rispettano i requisiti di cui al presente Titolo o se i requisiti sono rispettati ma la solvibilità è comunque a rischio o se le operazioni infragruppo o le concentrazioni dei rischi minacciano la situazione finanziaria delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, le misure necessarie, incluse quelle previste dall'articolo 188, per rimediare il più rapidamente possibile alla situazione sono adottate tempestivamente: a) dall'IVASS, in qualità di autorità di vigilanza sul gruppo, nei confronti delle società di partecipazione assicurativa e delle società di partecipazione finanziaria mista controllante ai sensi dell'articolo 210, comma 2; b) dall'IVASS nei confronti delle imprese di assicurazione e riassicurazione del gruppo con sede legale nel territorio della Repubblica. 2. Nelle ipotesi in cui le misure di cui al comma 1 devono essere adottate nei confronti di società di partecipazione assicurativa e delle società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in un altro Stato membro, l'IVASS informa le autorità di vigilanza di tale Stato delle conclusioni a cui è pervenuta, al fine di consentire alle stesse l'adozione delle misure necessarie e collabora con esse al fine di garantire un'azione efficace di vigilanza. 3. Nel caso in cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione nei cui confronti devono essere prese le misure correttive abbia sede in un altro Stato membro, IVASS, in qualità di autorità di vigilanza sul gruppo ai sensi dell'articolo 207-sexies, informa l'autorità di vigilanza in cui ha sede l'impresa al fine di consentire alla stessa l'adozione delle misure necessarie e collabora con essa al fine di garantire un'azione efficace di vigilanza.». 158. Dopo l'articolo 220-novies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito al Titolo XVI, Capo I, il seguente: «Art. 220-decies (Rilevazione e comunicazione del deterioramento delle condizioni finanziarie) 1. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione si dota di procedure per individuare il deterioramento delle proprie condizioni finanziarie e comunica immediatamente all'IVASS il deterioramento individuato.». 159. All'articolo 221 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 184, qualora l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, che ha sede legale nel territorio della Repubblica, non osservi le disposizioni sulle riserve tecniche di cui agli articoli 36, 36-bis, 36-ter, 36-quater, 36-quinquies, 36-sexies, 36-septies, 36-octies, 36-novies e 37 e sulle attività a copertura delle medesime di cui agli articoli 37-ter, 38, 41, 42, 42-bis, 43, l'IVASS ne contesta la violazione e le ordina di conformarsi alle norme violate, assegnando un termine congruo per l'attuazione degli adempimenti richiesti, ma non pregiudizievole per la protezione degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.». 160. L'articolo 222 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: «Art. 222 (Violazione delle norme sul Requisito Patrimoniale di Solvibilità) 1. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione informa immediatamente l'IVASS non appena rilevano che il Requisito Patrimoniale di Solvibilità non è più rispettato o quando vi è il rischio che non sia rispettato nei successivi tre mesi. 2. Entro due mesi dalla rilevazione dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità ovvero, in mancanza di comunicazione dell'impresa, su richiesta dell'IVASS, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione presenta all'IVASS, ai fini dell'approvazione, un piano di risanamento fondato su basi realistiche. 2-bis. L'IVASS impone all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di adottare i provvedimenti necessari per ristabilire, entro sei mesi dalla rilevazione dell'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità, il livello di fondi propri ammissibili in misura tale da coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità o per ridurre il profilo di rischio al fine di garantire l'osservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità. 2-ter. L'IVASS, qualora lo ritenga opportuno, può concedere una proroga di tre mesi. 2-quater. In presenza di situazioni eccezionalmente avverse aventi ripercussioni, riconosciute dall'AEAP, su imprese di assicurazione e riassicurazione che rappresentano una quota significativa del mercato o delle aree di attività interessate, l'IVASS può estendere per le imprese colpite, se del caso anche in consultazione con il CERS, il periodo fissato al comma 2-ter per un periodo di tempo massimo di sette anni, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, ivi inclusa la durata media relativa delle riserve tecniche. 2-quinquies. L'IVASS può chiedere all'AEAP di constatare l'esistenza di situazioni eccezionalmente avverse. 2-sexies. L'IVASS può formulare una richiesta in tal senso se esiste la concreta possibilità che talune imprese di assicurazione o di riassicurazione che rappresentano una quota significativa del mercato o delle aree di attività interessate non siano in grado di soddisfare uno dei requisiti di cui al comma 2-bis. Si è in presenza di situazioni eccezionalmente avverse nel caso in cui la situazione finanziaria di talune di dette imprese sia gravemente o negativamente colpita da almeno una delle seguenti circostanze: a) un crollo dei mercati finanziari che sia imprevisto, brusco e drastico; b) un contesto caratterizzato in maniera persistente da tassi di interesse bassi; c) un evento catastrofico ad alto impatto. 2-septies. L'IVASS collabora con l'AEAP nella valutazione sulla persistenza delle condizioni di cui ai commi 2-quinquies e 2-sexies. La cessazione della situazione eccezionalmente avversa è dichiarata dall'AEAP, previa consultazione dell'IVASS. 2-octies. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata presenta ogni tre mesi all'IVASS una relazione concernente le misure adottate e i progressi realizzati in relazione al ripristino del livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità o alla riduzione del suo profilo di rischio al fine di garantire la conformità al requisito stesso. 2-novies. L'estensione di cui al comma 2-quater è revocata se dalla suddetta relazione si evince che non si sono registrati progressi significativi in relazione al ripristino del livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità o alla riduzione del profilo di rischio al fine di garantire la conformità al requisito stesso tra la data di rilevamento dell'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità e la data di presentazione della relazione sui progressi realizzati. 3. L'IVASS, in casi eccezionali se ritiene che la situazione finanziaria dell'impresa rischi di subire ulteriori deterioramenti, può vietare all'impresa di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica e successivamente può consentirne, con specifiche autorizzazioni, una disponibilità limitata, comunque informando preventivamente le autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera. L'IVASS può inoltre chiedere alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri, nei quali l'impresa possiede beni, di adottare analogo provvedimento, indicando i beni da assoggettare a tale misura. 4. L'IVASS può anche disporre il vincolo sui singoli attivi iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche con le modalità previste dall'articolo 224. 5. Qualora il piano di risanamento o il piano di finanziamento riguardino una società cooperativa e prevedano un aumento di capitale sociale, il limite individuale di sottoscrizione del capitale sociale è elevato sino al triplo. In tal caso, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione assembleare di aumento del capitale sociale, la società cooperativa è tenuta ad esibire il provvedimento adottato dall'IVASS.». 161. L'articolo 223 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è abrogato. 162. Dopo l'articolo 222 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti: «Art. 222-bis (Violazione delle norme sul Requisito Patrimoniale Minimo) 1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione informano immediatamente l'autorità di vigilanza qualora rilevino che il Requisito Patrimoniale Minimo non è più rispettato o quando vi è il rischio che non sia rispettato nei successivi tre mesi. 2. Entro un mese dalla rilevazione dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo, ovvero, in mancanza di comunicazione dell'impresa, su richiesta dell'IVASS, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione presenta all'IVASS, ai fini dell'approvazione, un piano di finanziamento a breve termine fondato su basi realistiche per riportare, entro tre mesi da tale rilevazione, i fondi propri di base ammissibili almeno al livello del Requisito Patrimoniale Minimo o per ridurre il profilo di rischio al fine di garantire l'osservanza del Requisito Patrimoniale Minimo. 3. L'IVASS può vietare all'impresa di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica e successivamente può consentirne, con specifiche autorizzazioni, una disponibilità limitata, comunque informando preventivamente le autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera. L'IVASS può inoltre chiedere alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri, nei quali l'impresa possiede beni, di adottare analogo provvedimento, indicando i beni da assoggettare a tale misura. 4. L'IVASS può anche disporre il vincolo sui singoli attivi iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche con le modalità previste dall'articolo 224. Art. 222-ter (Limitazioni alla distribuzione di elementi dei fondi propri) 1. Fatte salve le deroghe previste dalle disposizioni dell'Unione Europea direttamente applicabili, in caso di inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità o del requisito minimo di solvibilità o se la distribuzione comporta detta inosservanza, l'impresa non opera distribuzioni in relazione ad elementi di fondi propri, incluse distribuzioni di utili, fino al momento in cui non sia ripristinato il rispetto del requisito e la distribuzione non determini la sua inosservanza. 2. Il divieto di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui l'inosservanza del requisito patrimoniale emerga solo dopo la delibera di distribuzione ma prima che alla stessa sia stata data esecuzione. Art. 223-bis (Misure di intervento in caso di deterioramento delle condizioni finanziarie dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione) 1. Fatti salvi gli articoli 222 e 222-bis, se la solvibilità dell'impresa continua a deteriorarsi, l'IVASS può adottare tutte le misure necessarie per salvaguardare gli interessi dei contraenti in caso di contratti di assicurazione o il rispetto degli obblighi derivanti da contratti di riassicurazione. Tali misure sono proporzionate e riflettono il livello e la durata del deterioramento della solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione. Art. 223-ter (Piano di risanamento e piano di finanziamento) 1. L'IVASS stabilisce, con regolamento, le norme di attuazione che riguardano, in particolare, i dati e le informazioni da indicare nel piano di risanamento di cui all'articolo 222 e nel piano di finanziamento di cui all'articolo 222-bis i quali devono includere, in ogni caso, almeno le seguenti indicazioni: a) le previsioni relative alle spese di gestione, in particolare le spese generali correnti e le provvigioni; b) le previsioni di entrata e di spesa, sia per le operazioni dirette e per le operazioni di riassicurazione attiva sia per le operazioni di riassicurazione passiva; c) le previsioni di bilancio; d) le previsioni relative ai mezzi finanziari destinati alla copertura delle riserve tecniche, del requisito patrimoniale di solvibilità e del requisito patrimoniale minimo; e) la politica di riassicurazione nel suo complesso. 2. L'IVASS, valutata la situazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, può ridurre il valore di tutti gli elementi che rientrano nel Requisito Patrimoniale di Solvibilità e ciò anche nel caso in cui abbiano subito una significativa diminuzione del valore di mercato nel periodo successivo alla fine del precedente esercizio. 3. L'IVASS non rilascia attestazioni di solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, alla quale ha richiesto ai sensi del comma 1 il piano di risanamento finanziario di cui all'articolo 222, comma 2, o un piano di finanziamento di cui all'articolo 222-bis, comma 2, fino a quando ritenga che i diritti degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o gli impegni contrattuali dell'impresa di riassicurazione siano a rischio.». 163. All'articolo 225, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «per il caso di violazione delle norme sulle riserve tecniche, sulle attività a copertura, sul margine di solvibilità richiesto o sulla quota di garanzia» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 221, 222, 222-bis». 164. L'articolo 226 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: «Art. 226. (Imprese con sede legale in altri Stati membri e in Stati terzi) 1. Se le autorità di vigilanza dei rispettivi Stati membri d'origine hanno adottato le misure corrispondenti a quelle previste dagli articoli 221, 222, 222-bis, 225, 240 e 242 l'IVASS vieta alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, che hanno sede legale in altri Stati membri e che operano nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento e di prestazione di servizi, di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica, quando ciò sia richiesto dalle autorità di vigilanza dei rispettivi Stati membri d'origine e siano indicati gli attivi che devono costituire oggetto di tale misura. A richiesta delle medesime autorità, l'IVASS adotta altresì i provvedimenti di vincolo delle singole attività patrimoniali a copertura delle riserve tecniche con le modalità di cui all'articolo 224. 2. L'IVASS applica le disposizioni di cui al presente capo nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, che hanno sede legale in Stati terzi in caso di violazione posta in essere dalla sede secondaria stabilita nel territorio della Repubblica. 3. Se la violazione riguarda le disposizioni sul requisito patrimoniale di solvibilità ed è posta in essere da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un Paese terzo che sia stabilita, oltre che nel territorio della Repubblica, anche in altri Stati membri e che sia vigilata dall'IVASS anche per le attività effettuate dalle sedi secondarie stabilite negli altri Stati membri, l'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 221, 222, 222-bis, 224 e 225 spetta all'IVASS, ad eccezione dei casi in cui il controllo di solvibilità venga demandato ad altra Autorità ai sensi dell'articolo 51, comma 3. Dei provvedimenti adottati è data comunicazione alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera o possiede beni. Alle stesse autorità può essere richiesto di adottare misure analoghe, cooperando nell'adozione di ogni provvedimento idoneo a salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. 4. Nel caso di cui al comma 3, se lo stato di solvibilità per il complesso delle attività esercitate dalle sedi secondarie dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un Paese terzo è sottoposto al controllo esclusivo dell'autorità di vigilanza di un altro Stato membro, per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 224 sui beni posseduti dall'impresa nel territorio della Repubblica la medesima autorità può avvalersi della cooperazione dell'IVASS.». 165. Dopo l'articolo 226 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente: «Art. 226-bis (Rilevazione e comunicazione del deterioramento delle condizioni finanziarie di gruppo) 1. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, si dota di procedure per individuare il deterioramento delle condizioni del gruppo finanziarie e comunica immediatamente all'IVASS il deterioramento individuato.». 166. L'articolo 227 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: «Art. 227. (Misure in caso di verifica della situazione di solvibilità di gruppo) 1. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, informa immediatamente l'IVASS non appena rileva che il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo non è più rispettato o quando vi è il rischio che non sia rispettato nei successivi tre mesi. 2. Entro due mesi dalla rilevazione dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo ovvero, in mancanza di comunicazione della società, su richiesta dell'IVASS, la società di cui al comma 1 presenta all'IVASS, ai fini dell'approvazione, un piano di risanamento fondato su basi realistiche. 3. L'IVASS impone alla società di cui al comma 1 di adottare i provvedimenti necessari per ristabilire, entro sei mesi dalla rilevazione dell'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo, il livello di fondi propri ammissibili in misura tale da coprire il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo o per ridurre il profilo di rischio al fine di garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo. 4. L'IVASS, qualora lo ritenga opportuno, può concedere una proroga di tre mesi. 5. In presenza delle situazioni eccezionalmente avverse aventi ripercussioni, riconosciute dall'AEAP ai sensi dell'articolo 222, comma 2-quater, su imprese di assicurazione e riassicurazione che rappresentano una quota significativa del mercato o delle aree di attività interessate, l'IVASS può estendere per il gruppo coinvolto, se del caso anche in consultazione con il CERS, il periodo fissato al comma 4 per un periodo di tempo massimo di sette anni, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, ivi inclusa la durata media relativa delle riserve tecniche. Si applica l'articolo 222, commi 2-octies e 2-novies.». 167. L'articolo 228 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è abrogato. 168. All'articolo 229 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 2, le parole: «, in ogni caso è preceduto dalla contestazione delle violazioni accertate e», sono soppresse. 169. All'articolo 231 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 2 è soppresso. 170. All'articolo 233 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Agli organi della procedura si applicano i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti in attuazione dell'articolo 76.». 171. All'articolo 234 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. I commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione dell'IVASS, possono, nell'interesse della procedura, sostituire la società di revisione. Ai medesimi soggetti compete soltanto il corrispettivo per la durata residua dell'incarico e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi. Il nuovo incarico può avere durata massima fino al termine dell'amministrazione straordinaria.». 172. All'articolo 240 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'IVASS accerta, con provvedimento pubblicato nel Bollettino, la decadenza dall'autorizzazione e, nel caso riguardi il complesso dei rami esercitati, dispone la cancellazione dall'albo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. Il provvedimento è comunicato dall'IVASS alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri, per l'adozione da parte di tali Autorità di misure idonee a impedire all'impresa di assicurazione di esercitare l'attività sul loro territorio.»; b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis L'IVASS comunica all'AEAP ogni caso in cui un'impresa di assicurazione e riassicurazione decada dall'autorizzazione rilasciata ai fini della pubblicazione nell'elenco dalla stessa tenuto.». 173. All'articolo 241 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. I liquidatori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti in attuazione dell'articolo 76. Qualora perdano i relativi requisiti, i liquidatori decadono dalla carica. Se l'assemblea non provvede alla loro sostituzione entro trenta giorni dalla conoscenza del sopravvenuto difetto dei requisiti, l'IVASS propone al Ministro dello sviluppo economico l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.». 174. All'articolo 242 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) non rispetta il Requisito Patrimoniale Minimo ed ha presentato, a giudizio dell'IVASS, un piano di finanziamento manifestamente inadeguato ovvero non ha rispettato il piano approvato entro tre mesi dalla rilevazione dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo ovvero, nel caso in cui sia soggetta a vigilanza di gruppo, non ha realizzato entro i termini stabiliti le misure previste dall'articolo 227;»; b) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. I decreti del Ministro dello sviluppo economico sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono riprodotti nel Bollettino e sono comunicati dall'IVASS alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri per l'adozione da parte di tali Autorità di misure idonee a impedire all'impresa di assicurazione di esercitare l'attività sul loro territorio.»; c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. L'IVASS comunica all'AEAP ogni caso di revoca di autorizzazione ai fini della pubblicazione nell'elenco dalla stessa tenuto.». 175. All'articolo 243 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 2, le parole: «margine di solvibilità e della quota di garanzia» sono sostituite dalle seguenti: «Requisito Patrimoniale di Solvibilità e del Requisito Patrimoniale Minimo». 176. All'articolo 244 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 1, dopo le parole: «di cui agli articoli 240, commi 2, 3,» sono aggiunte le seguenti: «3-bis,» e al comma 2, le parole: «di cui all'articolo 242, commi 3, 4, 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 242, commi 3, 4, 5, 6 e 7». 177. All'articolo 246 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Agli organi della procedura si applicano i requisiti di professionalità e di onorabilità ed indipendenza stabiliti in attuazione dell'articolo 76.». 178. All'articolo 250 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 5, le parole: «e l'attuario revisore» sono soppresse. 179. All'articolo 254 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'opposizione è disciplinata dagli articoli 98 e 99 della legge fallimentare.». 180. All'articolo 256 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 1, le parole: «dagli articoli 98, 99 e 100» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 98 e 99». 181. All'articolo 258 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Gli impegni risultanti dalla partecipazione ad un contratto di coassicurazione comunitaria sono soddisfatti alla stessa stregua degli impegni risultanti dagli altri contratti di assicurazione senza distinzione di nazionalità per quanto riguarda gli aventi diritto alle prestazione assicurative.». 182. All'articolo 264 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 2, dopo le parole: «ha sede legale» sono inserite le seguenti: «in uno Stato Membro o». 183. Il Capo VII del Titolo XVI del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: «Capo VII DISPOSIZIONI SUL RISANAMENTO E SULLA LIQUIDAZIONE NEL GRUPPO ASSICURATIVO Art. 275. (Amministrazione straordinaria dell'ultima società controllante italiana) 1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, si applicano le norme del capo II del presente titolo. 2. L'amministrazione straordinaria della società di cui al comma 1, oltre che nei casi previsti dall'articolo 231, può essere disposta quando: a) risultino gravi inadempienze nell'esercizio dell'attività di direzione e di coordinamento per l'esecuzione delle istruzioni di vigilanza impartite dall'IVASS; b) una delle società del gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2, sia stata sottoposta alla procedura del fallimento, del concordato preventivo, della liquidazione coatta amministrativa, dell'amministrazione straordinaria ovvero ad altra analoga procedura prevista da leggi speciali o dalla legislazione di altri Stati membri, nonché quando sia stato nominato l'amministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi irregolarità nella gestione e possa essere alterato in modo grave l'equilibrio finanziario o gestionale del gruppo. 3. L'amministrazione straordinaria della società di cui al comma 1 dura un anno dalla data di emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico, salvo che sia prescritto un termine più breve dal provvedimento medesimo o che ne sia disposta la chiusura anticipata. In casi eccezionali la procedura può essere prorogata per un periodo non superiore ad un anno. 4. I commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione dell'IVASS, possono revocare o sostituire, anche in parte, gli amministratori delle società del gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2, al fine di realizzare i mutamenti degli indirizzi gestionali che si rendano necessari. I nuovi amministratori restano in carica al massimo sino al termine dell'amministrazione straordinaria della società di cui al comma 1. Gli amministratori revocati hanno titolo esclusivamente ad un indennizzo corrispondente ai compensi ordinari ad essi spettanti per la durata residua del mandato ma, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. 5. I commissari straordinari possono richiedere, previa autorizzazione dell'IVASS sentiti i cessati amministratori della società, l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza delle società del gruppo, di cui all'articolo 210-ter, comma 2. 6. I commissari straordinari possono richiedere alle società del gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2, i dati, le informazioni e ogni altro elemento utile per adempiere al proprio mandato. Art. 276. (Liquidazione coatta amministrativa dell'ultima società controllante italiana) 1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, all'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, si applicano le norme del capo IV del presente titolo. 2. La liquidazione coatta amministrativa della società di cui al comma 1, oltre che nei casi previsti dall'articolo 245, può essere disposta quando le inadempienze nell'esercizio dell'attività di direzione e di coordinamento per l'esecuzione delle istruzioni di vigilanza impartite dall'IVASS siano di eccezionale gravità. 3. I commissari liquidatori depositano annualmente nel registro delle imprese una relazione sulla situazione contabile e sull'andamento della liquidazione, corredata da notizie sia sullo svolgimento delle procedure cui sono sottoposte altre società del gruppo controllate italiane, di cui all'articolo 210-ter, comma 2, sia sugli eventuali interventi a tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. La relazione è accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. L'IVASS può prescrivere speciali forme di pubblicità per rendere noto l'avvenuto deposito della relazione. 4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 275, commi 5 e 6. 5. Quando sia accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, compete ai commissari l'esperimento dell'azione revocatoria prevista dall'articolo 67 della legge fallimentare nei confronti delle altre società del gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2. L'azione può essere esperita per gli atti indicati ai numeri 1), 2) e 3) del primo comma dell'articolo 67 della legge fallimentare, che siano stati posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta, e per gli atti indicati al numero 4) del primo comma e dal secondo comma del medesimo articolo 67, che siano stati posti in essere nei tre anni anteriori. Art. 277. (Amministrazione straordinaria delle società del gruppo assicurativo) 1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando l'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, alle società del gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2, si applicano, ove ne ricorrono i presupposti, le norme del capo II del presente titolo. L'amministrazione straordinaria può essere richiesta all'IVASS anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2. 2. Quando presso società del gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2, sia stato nominato l'amministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi irregolarità nella gestione, la procedura si converte in amministrazione straordinaria. Il tribunale competente, anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è soggetta alla procedura di amministrazione straordinaria e ordina la trasmissione degli atti all'IVASS. Gli organi della cessata procedura e quelli dell'amministrazione straordinaria provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite dall'IVASS. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti. 3. Quando le società del gruppo da sottoporre all'amministrazione straordinaria siano soggette a vigilanza, il relativo provvedimento è adottato sentita l'autorità che esercita la vigilanza, alla quale, in caso di urgenza, potrà essere fissato un termine per la formulazione del parere. 4. La durata dell'amministrazione straordinaria delle società del gruppo è indipendente da quella della procedura cui è sottoposta la ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2. Art. 278. (Liquidazione coatta amministrativa delle società del gruppo assicurativo) 1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando l'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, alle società di cui all'articolo 210-ter, comma 2, del gruppo si applicano, qualora ne sia stato accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, le norme del capo IV del presente titolo. Per le imprese di assicurazione e di riassicurazione resta ferma comunque la disciplina del capo IV. La liquidazione coatta può essere richiesta all'IVASS anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori dell'ultima società controllante. 2. Quando presso società del gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2, siano in corso il fallimento, la liquidazione coatta o altre procedure concorsuali, queste si convertono nella liquidazione coatta disciplinata dal presente articolo. Fermo restando l'accertamento dello stato di insolvenza già operato, il tribunale competente, anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è soggetta alla procedura di liquidazione prevista dal presente articolo e ordina la trasmissione degli atti all'IVASS. Gli organi della cessata procedura e quelli della liquidazione provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite dall'IVASS. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti. 3. Ai commissari liquidatori sono attribuiti i poteri previsti dall'articolo 276, comma 5. Art. 279. (Procedure proprie delle singole società del gruppo assicurativo) 1. Quando l'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, non sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, le società del gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2, sono soggette alle procedure previste dalle norme di legge a esse applicabili. Dei relativi provvedimenti viene data comunicazione all'IVASS a cura dell'autorità amministrativa o giudiziaria che li ha emessi. Le autorità amministrative o giudiziarie che vigilano sulle procedure informano l'IVASS di ogni circostanza, emersa nello svolgimento delle medesime, rilevante ai fini della vigilanza sul gruppo assicurativo. 2. In deroga al comma 1, la società del gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2, non è soggetta alla procedura ad essa altrimenti applicabile e, se avviata, viene convertita in amministrazione straordinaria o liquidazione coatta, se essa svolge funzioni strumentali essenziali per conto dell'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 277 e 278. Art. 280. (Disposizioni comuni agli organi delle procedure) 1. Fermo quanto disposto dagli articoli 233 e 246, le medesime persone possono essere nominate negli organi dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa di società del gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2, quando ciò sia ritenuto utile per agevolare lo svolgimento delle procedure. 2. Il commissario che in una determinata operazione ha un interesse in conflitto con quello della società, a cagione della qualità di commissario di altra società del gruppo, ne dà notizia agli altri commissari, ove esistano, nonché al comitato di sorveglianza e all'IVASS. In caso di omissione, a detta comunicazione sono tenuti i membri del comitato di sorveglianza che siano a conoscenza della situazione di conflitto. Il comitato di sorveglianza può prescrivere speciali cautele e formulare indicazioni in merito all'operazione, dell'inosservanza delle quali i commissari sono personalmente responsabili. Ferma la facoltà di revocare e sostituire i componenti gli organi delle procedure, l'IVASS può impartire direttive o disporre, ove del caso, la nomina di un commissario per compiere determinati atti. 3. Le indennità spettanti ai commissari e ai componenti del comitato di sorveglianza sono determinate dall'IVASS in base ai criteri dallo stesso stabiliti e sono a carico delle società. Le indennità sono determinate valutando in modo complessivo le prestazioni connesse alle cariche eventualmente ricoperte in altre procedure nel gruppo. Art. 281. (Disposizioni comuni sulla competenza giurisdizionale) 1. Quando l'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per l'azione revocatoria prevista dall'articolo 276, comma 5, nonché per tutte le controversie fra le società del gruppo è competente il tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale tale società controllante. 2. Quando l'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per i ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi concernenti o comunque connessi alle procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa di tale società controllante e delle società del gruppo, di cui all'articolo 210-ter, comma 2, è competente il tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede a Roma. Art. 282. (Gruppi e società non iscritte all'albo) 1. Le disposizioni degli articoli di cui al presente capo si applicano anche nei confronti delle società per le quali, pur non essendo intervenuta l'iscrizione, ricorrano le condizioni per l'inserimento nell'albo di cui all'articolo 210-ter.». 184. All'articolo 309 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:«1-bis Le imprese locali di cui al Titolo IV, Capo I, che esercitano l'attività assicurativa oltre i limiti di cui all'articolo 51-ter, comma 1, in violazione dell'articolo 51-quater, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila.»; b) al comma 2 le parole: «Le mutue assicuratrici» sono sostituite dalle seguenti: «Le particolari mutue assicuratrici»; c) al comma 3, dopo le parole: «di cui ai commi 1» sono inserite le seguenti: «, 1-bis». 185. L'articolo 310 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito con il seguente: «Art. 310. (Condizioni di esercizio) 1. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 30, 30-bis, 30-ter, 30-quater, 30-quinquies, 30-sexies, 30-septies, 30-octies, 30-novies, 32, 33, 35-bis, 35-ter, 35-quater, 36-bis, 36-ter, 36-quater, 36-quinquies, 36-sexies, 36-septies, 36-octies, 36-novies, 36-decies, 36-undecies, 36-duodecies, 36-terdecies, 37-bis, 37-ter, 38, 41, 42, 42-bis, 43, 44-ter, 44-quater, 44-quinquies, 44-sexies, 44-septies, 44-octies, 44-novies, 44-decies, 47-quater, comma 1, 47-septies, 47-octies, 47-novies, 47-decies, 48, 49, 56, 57-bis, 62, 63, 64, 65, 65-bis, 66-sexies.1, 66-septies, 67, 76, comma 2, 90, comma 1, lettere c) e d), 119, comma 2, ultimo periodo, 188, 189, comma 1, 190, commi 1, 1-bis, 1-ter e 5-bis, 190-bis, comma 1, 191, 196, comma 2, 197, 210, 210-ter, comma 8, 214-bis, 215-bis, 216-ter, e 216-sexies, 216-octies, 216-novies, 220-novies, comma 1, 348 e 349, comma 1, o delle relative norme di attuazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila. 2. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 48-bis, 67, comma 1, 88, 89, 90, comma 1, lettere a) e b), commi 2, 3 e 4, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100 e 101 o delle relative norme di attuazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila. 3. In caso di violazione degli obblighi di cui al Titolo XV, le sanzioni amministrative di cui al presente Titolo sono adottate nei confronti dell'ultima società controllante italiana come determinata dall'articolo 210, comma 2.». 186. All'articolo 311 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'omissione delle comunicazioni prescritte dagli articoli 69, 71 e 79, compresa anche l'intenzione di assumere la partecipazione di controllo, o delle relative norme di attuazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila.». 187. L'articolo 312 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: «Art. 312. (Comunicazioni per la vigilanza di gruppo) 1. L'omissione delle comunicazioni di cui all'articolo 213 o delle relative norme di attuazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila. L'incompletezza o l'erroneità della comunicazione sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila. 2. L'omissione delle comunicazioni di cui all'articolo 216, comma 2, o delle relative norme di attuazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila. Se l'omissione riguarda un'operazione da cui può derivare pregiudizio per gli interessi degli assicurati si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila. L'incompletezza o l'erroneità della comunicazione preventiva sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro diecimila. 3. L'omissione della comunicazione periodica di cui all'articolo 216, comma 1, o delle relative norme di attuazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro millecinquecento ad euro quindicimila. L'incompletezza o l'erroneità delle comunicazioni periodiche successive sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento ad euro cinquemila.». 188. L'articolo 323 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è abrogato. 189. All'articolo 326 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. I provvedimenti dell'IVASS, che infliggono le sanzioni pecuniarie, e le sentenze dei giudici amministrativi che decidono i ricorsi sono pubblicati nel Bollettino dell'IVASS. Il Ministero dello sviluppo economico, su richiesta dell'IIVASS, tenuto conto della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione.». 190. L'articolo 331 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: «Art. 331. (Procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari) 1. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 330, l'IVASS, nel termine di centoventi giorni dall'accertamento dell'infrazione, ovvero nel termine di centottanta per i soggetti residenti all'estero, provvede alla contestazione degli addebiti nei confronti dei soggetti iscritti nel registro degli intermediari, compresi i collaboratori e gli altri soggetti ausiliari dell'intermediario di assicurazione o di riassicurazione, possibili responsabili della violazione e trasmette i relativi atti al Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari. 1-bis. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 330, la CONSAP, nel termine di centoventi giorni dall'accertamento dell'infrazione, ovvero nel termine di centottanta per i soggetti residenti all'estero, provvede alla contestazione degli addebiti nei confronti dei periti di assicurazione, possibili responsabili della violazione. 2. I destinatari di cui ai commi 1 e 1-bis possono proporre, nel termine di sessanta giorni, reclamo avverso la contestazione degli addebiti e chiedere l'audizione dinnanzi al Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari. 3. Il Collegio di garanzia è istituito presso l'IVASS ed è composto da un magistrato con qualifica non inferiore a consigliere della Corte di cassazione o equiparato, anche a riposo, con funzioni di presidente ovvero da un docente universitario di ruolo, e da due componenti esperti in materia assicurativa, questi ultimi designati sentite le associazioni maggiormente rappresentative. Il mandato ha durata quadriennale ed è rinnovabile una sola volta. Il Collegio di garanzia può essere costituito in più sezioni, con corrispondente incremento del numero dei suoi componenti, qualora l'IVASS lo ritenga necessario per garantire condizioni di efficienza e tempestività nella definizione dei procedimenti disciplinari. L'IVASS nomina il Collegio di garanzia, stabilisce le norme sulla procedura dinnanzi al Collegio nel rispetto dei principi del giusto procedimento e determina il regime delle incompatibilità ed il compenso dei componenti, che è posto a carico dell'Istituto. 4. A seguito dell'esercizio della facoltà di reclamo di cui al comma 2 ovvero decorso inutilmente il relativo termine, il Collegio di garanzia acquisisce le risultanze istruttorie, esamina gli scritti difensivi e dispone l'audizione, alla quale le parti possono partecipare anche con l'assistenza di avvocati ed esperti di fiducia. Se non ritiene provata la violazione, il Collegio di garanzia può disporre l'archiviazione della contestazione o chiedere l'integrazione delle risultanze istruttorie. Se, invece, ritiene provata la violazione, trasmette per competenza all'IVASS o alla CONSAP la proposta motivata di determinazione della sanzione disciplinare. 5. L'IVASS o la CONSAP, ricevuta la proposta formulata dal Collegio di garanzia, decide la sanzione disciplinare con decreto, che viene successivamente comunicato alle parti del procedimento. 6. Le controversie relative ai ricorsi avverso i provvedimenti che applicano la sanzione disciplinare sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. L'IVASS o la CONSAP provvede alla difesa in giudizio con propri legali. 7. I provvedimenti che infliggono la sanzione disciplinare della radiazione, le sentenze dei giudici amministrativi che decidono i ricorsi e i decreti che decidono i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica sono pubblicati nel Bollettino dell'IVASS o da CONSAP nel suo sito internet.». 191. All'articolo 335 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) le imprese locali di cui all'articolo 51-bis, comma 1, lettera a), iscritte nella sezione dell'albo delle imprese di assicurazione rubricata «Imprese locali di cui al Titolo IV, Capo II, del Codice delle Assicurazioni private» e le particolari mutue assicuratrici di cui all'articolo 51-bis, comma 1, lettera b), ed iscritte nella sezione dell'albo rubricata «Particolari mutue assicuratrici di cui al Titolo IV, Capo III, del Codice delle Assicurazioni private»;»; b) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Il contributo, calcolato al netto dell'aliquota per oneri di gestione, è versato direttamente all'IVASS in due rate rispettivamente entro il 31 gennaio e entro il 31 luglio di ogni anno e viene iscritto in apposita voce del bilancio di previsione. L'eventuale residuo confluisce nell'avanzo di amministrazione e viene considerato nell'ambito del fabbisogno per l'esercizio successivo.». 192. L'articolo 337 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: «Art. 337. (Periti assicurativi) 1. Gli iscritti nel ruolo dei periti assicurativi sono tenuti al pagamento alla CONSAP di un contributo annuale, denominato contributo di gestione del ruolo dei periti assicurativi, nella misura massima di euro cento. 2. Il contributo di gestione è determinato entro il 30 maggio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentita la CONSAP, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di gestione del ruolo dei periti assicurativi. Il decreto è pubblicato entro il 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e sul sito internet della CONSAP. 3. Il contributo di cui al presente articolo viene versato direttamente alla CONSAP entro il 31 luglio di ogni anno e viene iscritto in apposita voce del bilancio di previsione della stessa CONSAP. L'eventuale residuo confluisce nell'avanzo di amministrazione e viene considerato nell'ambito del fabbisogno per l'esercizio successivo. 4. L'attestazione relativa al pagamento è comunicata alla CONSAP nelle forme e con i termini stabiliti con il decreto di cui al comma 2. In caso di mancato pagamento si applica la disposizione di cui all'articolo 335, comma 6.». 193. L'articolo 339 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è abrogato. 194. Dopo l'articolo 344 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente capo: «Capo III-bis Disposizioni transitorie relative all'entrata in vigore del regime solvibilità II Sezione I REGIME DI APPLICAZIONE IMMEDIATA Art. 344-bis (Regime di applicazione immediata) 1. A decorrere dal 1° aprile 2015 l'IVASS decide sulle autorizzazioni relative a: a) fondi propri accessori ai sensi dell'articolo 44-quinquies, commi 5, 6, 7 e 8; b) classificazione degli elementi dei fondi propri di cui all'articolo 44-octies, commi 1, 6 e 7; c) parametri specifici dell'impresa ai sensi dell'articolo 45-sexies, comma 7; d) modello interno completo o parziale ai sensi degli articoli 46-bis e 46-ter; e) stabilimento sul territorio italiano di società veicolo di cui all'articolo 57-bis; f) fondi propri accessori di una società di partecipazione assicurativa intermedia conformemente all'articolo 216-sexies, comma 1, lettera e); g) applicazione del modello interno di gruppo di cui agli articoli 207-octies, 216-sexies, comma 1, lettere a) e b); h) applicazione del sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata di cui all'articolo 45-novies; i) applicazione dell'aggiustamento di congruità alla pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio conformemente agli articoli 36-quinquies e 36-sexies; l) applicazione della misura transitoria sui tassi d'interesse privi di rischio conformemente all'articolo 344-novies; m) applicazione nella misura transitoria sulle riserve tecniche conformemente all'articolo 344-undecies. 2. Con riferimento alla vigilanza sul gruppo, a partire dal 1° aprile 2015, l'IVASS può: a) disporre in merito all'applicazione delle disposizioni di vigilanza sul gruppo di cui ai Capi I, IV-bis e IV-ter del Titolo XV; b) essere qualificata autorità di vigilanza sul gruppo, ai sensi degli articoli 207-sexies; c) procedere all'istituzione di un Collegio delle Autorità di vigilanza, ai sensi dell'articolo 206-bis. 3. Con riferimento alla vigilanza sul gruppo, a partire dal 1° luglio 2015, l'IVASS può: a) dedurre eventuali partecipazioni di cui all'articolo 216-sexies, comma 1, lettera d); b) determinare la scelta del metodo di calcolo della solvibilità di gruppo, ai sensi dell'articolo 216-sexies, comma 1, lettera a); c) effettuare la verifica in merito alla sussistenza di un regime di vigilanza equivalente, ai sensi degli articoli 216-sexies, comma 1, lettera e), e 220-septies; d) prevedere l'applicazione delle disposizioni sulla vigilanza sul gruppo con gestione centralizzata dei rischi di cui agli articoli 217-quater e 217-quinquies, conformemente all'articolo 217-bis; e) effettuare gli accertamenti di cui agli articoli 220-octies e 220-sexies; 4. A partire dal 1° luglio 2015, l'IVASS può prevedere l'applicazione di misure transitorie ai sensi della Sezione II del presente Capo. 5. Le autorizzazioni e le decisioni assunte dall'IVASS ai sensi dei commi 1, e dei commi 2 e 3, sono applicabili a partire dal 1° gennaio 2016. Sezione II MISURE TRANSITORIE Art. 344-ter (Misure transitorie inerenti particolari tipi di imprese di assicurazione o di riassicurazione) 1. Fino alle date di cui al comma 2, lettere a) e b), i Titoli I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV, XV, XVI, XVIII del presente Codice non si applicano alle imprese di assicurazione o riassicurazione che al 1° gennaio 2016 abbiano cessato di stipulare nuovi contratti di assicurazione o di riassicurazione e si limitino ad amministrare il portafoglio esistente nella prospettiva di cessare l'attività se: a) l'impresa ha dimostrato all'IVASS l'intenzione di cessare l'attività prima del 1° gennaio 2019; o b) l'impresa è sottoposta a provvedimenti di risanamento di cui al Titolo XVI, Capo II, ed è stato nominato un commissario. 2. L'impresa di cui: a) al comma 1, lettera a), è soggetta ai Titoli I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV, XV, XVI, XVIII a decorrere dal 1° gennaio 2019 o da una data precedente qualora l'IVASS non sia soddisfatto dei progressi compiuti per la cessazione dell'attività; b) al comma 1, lettera b), è soggetta ai Titoli I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV, XV, XVI, XVIII a decorrere dal 1° gennaio 2021 o da una data precedente qualora l'IVASS non sia soddisfatto dei progressi compiuti per la cessazione dell'attività. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano se l'impresa di cui al comma 1 soddisfa le seguenti condizioni: a) l'impresa non appartiene a un gruppo oppure, in caso contrario, tutte le imprese del gruppo cessano di stipulare nuovi contratti di assicurazione o di riassicurazione; b) l'impresa presenta all'IVASS una relazione annuale che illustri i progressi compiuti verso la cessazione della sua attività; c) l'impresa ha comunicato all'IVASS di applicare le misure transitorie. I commi 1 e 2 non ostano a che un'impresa operi in conformità dei titoli I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV, XV, XVI, XVIII. 4. L'IVASS predispone un elenco delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui al comma 1 e lo comunica a tutti gli altri Stati membri. 5. Ai fini e nei limiti dell'applicazione del comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai Titoli I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV, XV, XVI, XVIII nella formulazione vigente anteriormente al 1° gennaio 2016. Art. 344-quater (Misure transitorie inerenti l'informativa e il processo di controllo prudenziale) 1. Fino al 31 dicembre 2019, il termine per la presentazione da parte dell'impresa dell'informativa annuale all'IVASS ai fini della verifica delle condizioni di esercizio di cui all'articolo 47-quater, diminuisce di due settimane per ogni esercizio finanziario, a cominciare da 20 settimane dopo la chiusura di esercizio dell'impresa in relazione all'esercizio avente fine il 31 dicembre 2016 fino al più tardi a 14 settimane dopo la chiusura di esercizio dell'impresa in relazione all'esercizio finanziario avente fine il 31 dicembre 2019. 2. Fino al 31 dicembre 2019, il termine per la presentazione da parte dell'impresa della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria: di cui all'articolo 47-septies diminuisce di due settimane per ogni esercizio finanziario, a cominciare al più tardi da 20 settimane dopo la chiusura di esercizio dell'impresa in relazione all'esercizio avente fine il 31 dicembre 2016, fino al più tardi a 14 settimane dopo la chiusura dell'esercizio avente fine il 31 dicembre 2019. 3. Fino al 31 dicembre 2019, il termine per la presentazione da parte dell'impresa dell'informativa trimestrale all'IVASS ai fini della verifica delle condizioni di esercizio di cui all'articolo 47-quater, su base trimestrale, diminuisce di una settimana per ogni esercizio finanziario, a cominciare al più tardi da otto settimane per ogni trimestre a partire dalla chiusura del primo trimestre 2016 fino al più tardi a cinque settimane dopo la chiusura del primo trimestre 2019. 4. I termini previsti dai commi 1 e 3, aumentati di ulteriori sei settimane, si applicano all'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, con riferimento agli obblighi di informativa all'IVASS ai fini della verifica degli adempimenti sulla vigilanza sul gruppo di cui all'articolo 216-octies. 5. I termini previsti dal comma 2, aumentati di ulteriori sei settimane, si applicano all'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, con riferimento alla relazione relativa alla solvibilità di gruppo e alla condizione finanziaria di cui all'articolo 216-novies. Art. 344-quinquies (Misure transitorie in materia di fondi propri e investimenti) 1. In deroga all'articolo 44-octies, commi 2, 3, 4 e 5, in materia di criteri per la classificazione in livelli, gli elementi dei fondi propri di base sono inseriti nei fondi propri di base di livello 1 per un periodo massimo di 10 anni a partire dal 1° gennaio 2016, se: a) sono stati emessi entro il 1° gennaio 2016 o alla data di entrata in vigore dell'atto delegato di cui all'articolo 97 della direttiva 2009/138/CE, ove quest'ultima sia anteriore; b) al 31 dicembre 2015 possono essere utilizzati per soddisfare il margine di solvibilità disponibile fino al 50 per cento del margine di solvibilità secondo le disposizioni legislative e regolamentari in materia di margine di solvibilità applicabili in tale data; c) non sarebbero altrimenti classificati nel livello 1 o nel livello 2 conformemente all'articolo 44-octies, commi 2, 3, 4 e 5. 2. In deroga all'articolo 44-octies, commi 2, 3, 4 e 5, in materia di criteri per la classificazione in livelli, gli elementi dei fondi propri di base sono inseriti nei fondi propri di base di livello 2 per un periodo massimo di 10 anni a partire dal 1° gennaio 2016, se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: a) sono stati emessi entro il 1° gennaio 2016 o alla data di entrata in vigore dell'atto delegato di cui all'articolo 97 della direttiva 2009/138/CE, ove quest'ultima sia anteriore; b) al 31 dicembre 2015 possono essere utilizzati per soddisfare il margine di solvibilità disponibile fino al 25 per cento del margine di solvibilità legislative e regolamentari in materia di margine di solvibilità applicabili in tale data. 3. Per l'impresa che investe in titoli negoziabili e altri strumenti finanziari basati su prestiti «confezionati» emessi prima del 1° gennaio 2011, i requisiti che devono essere soddisfatti dalle imprese che «confezionano» i prestiti in titoli negoziabili e altri strumenti finanziari si applicano soltanto nell'eventualità in cui dopo il 31 dicembre 2014 siano state aggiunte o sostituite nuove esposizioni sottostanti. Art. 344-sexies (Misure transitorie in materia di Requisito Patrimoniale di Solvibilità) 1. In deroga agli articoli 45-bis, 45-ter, comma 3, e 45-sexies, il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è effettuato secondo le disposizioni seguenti: a) fino al 31 dicembre 2017 i parametri standard da utilizzare per il calcolo del sottomodulo per le concentrazioni del rischio di mercato e del sottomodulo di rischio di spread secondo la formula standard per le esposizioni verso le amministrazioni o le banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di uno Stato membro sono gli stessi rispetto a quelli che sarebbero applicati alle esposizioni denominate e finanziate nella loro valuta nazionale; b) nel 2018 i parametri standard da utilizzare per il calcolo del sottomodulo per le concentrazioni del rischio di mercato e del sottomodulo di rischio di spread secondo la formula standard sono ridotti dell'80 per cento in relazione alle esposizioni verso le amministrazioni o le banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di un altro Stato membro; c) nel 2019 i parametri standard da utilizzare per il calcolo del sottomodulo per le concentrazioni del rischio di mercato e del sottomodulo di rischio di spread secondo la formula standard sono ridotti del 50 per cento in relazione alle esposizioni verso le amministrazioni o le banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di un altro Stato membro; d) a decorrere dal 1° gennaio 2020 i parametri standard da utilizzare per il calcolo del sottomodulo per le concentrazioni del rischio di mercato e del sottomodulo di rischio di spread secondo la formula standard non sono ridotti in relazione alle esposizioni verso le amministrazioni o le banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di un altro Stato membro. 2. In deroga agli articoli 45-bis, 45-ter, comma 3, e 45-sexies, in materia di calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, i parametri standard da utilizzare per le azioni acquistate dall'impresa entro il 1° gennaio 2016, in sede di calcolo del sottomodulo del rischio azionario secondo la formula standard senza l'opzione prevista all'articolo 45-novies sono calcolati come media ponderata tra: a) il parametro standard da utilizzare in sede di calcolo del sottomodulo del rischio azionario conformemente all'articolo 45-novies; nonché b) il parametro standard da utilizzare in sede di calcolo del sottomodulo del rischio azionario secondo la formula standard senza l'opzione di cui all'articolo 45-novies. 3. La ponderazione relativa al parametro di cui al comma 2, lettera b), aumenta almeno linearmente alla fine di ogni anno, partendo dallo 0 per cento nell'anno avente inizio il 1° gennaio 2016 fino al 100 per cento al 1° gennaio 2023. Art. 344-septies (Misure transitorie in materia di misure di salvaguardia) 1. In deroga all'articolo 222, commi 2-bis e 2-ter, in materia di violazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e fatto salvo il comma 2-quater della medesima disposizione, se l'impresa rispetta il margine di solvibilità richiesto dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di margine di solvibilità applicabili al 31 dicembre 2015, ma, nel corso dell'anno 2016, non rispetta il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui al Titolo III, capo IV bis, l'IVASS impone all'impresa di adottare i provvedimenti necessari per raggiungere il livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità o per ridurre il profilo di rischio dell'impresa al fine di garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità entro il 31 dicembre 2017. 2. Nei casi di cui al comma 1 l'impresa presenta all'IVASS, ogni tre mesi, una relazione concernente le misure adottate e i progressi realizzati per raggiungere il livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità o per ridurre il proprio profilo di rischio al fine di garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità. 3. L'estensione di cui al comma 1 è revocata dall'IVASS se dalla relazione sui progressi realizzati, di cui al comma 2, si evince che non vi sono stati progressi significativi nel ristabilire il livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità o nel ridurre il profilo di rischio al fine di garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità tra la data di rilevamento dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e la data di presentazione della relazione sui progressi realizzati. Art. 344-octies (Disposizioni transitorie in materia di vigilanza sul gruppo) 1. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, fino al 31 marzo 2022, può presentare all'IVASS la domanda per l'autorizzazione all'utilizzo di un modello interno di gruppo applicabile ad una parte del gruppo se l'impresa, cui si applica il modello interno di gruppo, ha sede nel territorio della Repubblica e se presenta un profilo di rischio sensibilmente diverso da quello del resto del gruppo. 2. Il regolamento IVASS di cui all'articolo 216-ter, comma 1, stabilisce le disposizioni transitorie, applicabili a livello di gruppo in deroga al Titolo XV, Capo III, in coerenza con le disposizioni transitorie di cui agli articoli 344-quinquies in materia di fondi propri, 344-sexies in materia di Requisito Patrimoniale di Solvibilità, 344-novies in materia di tassi d'interesse privi di rischio, 344-decies in materia di riserve tecniche. 3. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 227 in materia di verifica della situazione di solvibilità di gruppo, nel caso in cui l'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, soddisfi il requisito di solvibilità corretta calcolato secondo le disposizioni legislative e regolamentari applicabili al 31 dicembre 2015 ma non soddisfi il requisito di solvibilità di gruppo di cui agli articoli 216-sexies e 216-septies (requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo), l'IVASS impone alla società controllante di adottare i provvedimenti necessari per raggiungere il livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo o per ridurre il profilo di rischio del gruppo al fine di garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo entro il 31 dicembre 2017. Si applica l'articolo 344-septies, commi 2 e 3. 4. Nelle ipotesi di cui al comma 3, l'IVASS, in qualità di autorità di vigilanza sul gruppo, adotta le misure di cui all'articolo 344-septies, comma 1, nei confronti dell'impresa italiana al vertice del gruppo che non sia ultima società controllante italiana, ai sensi dell'articolo 210, comma 2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 344-septies. Art. 344-novies (Misura transitoria sui tassi d'interesse privi di rischio) 1. L'impresa di assicurazione o riassicurazione può applicare un adeguamento transitorio alla pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio riguardo agli impegni di assicurazione e di riassicurazione ammissibili. 2. L'applicazione dell'adeguamento transitorio di cui al comma 1 è soggetto all'autorizzazione dell'IVASS. 3. Per ciascuna valuta l'adeguamento è calcolato come parte della differenza tra: a) il tasso d'interesse quale determinato dall'impresa conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di riserve tecniche applicabili al 31 dicembre 2015; b) il tasso effettivo annuo, calcolato come tasso di attualizzazione unico che, laddove applicato ai flussi di cassa del portafoglio di impegni di assicurazione o riassicurazione ammissibili, ha come risultato un valore equivalente a quello della migliore stima del portafoglio di impegni di assicurazione o riassicurazione ammissibili, tenuto conto del valore temporale del denaro mediante utilizzo della pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio di cui all'articolo 36-quater. 4. La parte di cui alla lettera a) della differenza di cui al comma 3 diminuisce linearmente alla fine di ogni anno, partendo dal 100 per cento al 1° gennaio 2016 fino allo 0 per cento al 1° gennaio 2032. 5. Se l'impresa applica l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 36-septies, la pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio di cui alla lettera b) del comma 3 corrisponde alla pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio rettificata di cui allo stesso articolo 36-septies. 6. Gli impegni di assicurazione e di riassicurazione ammissibili comprendono unicamente gli impegni di assicurazione o di riassicurazione che soddisfano i seguenti requisiti: a) sono originati da contratti conclusi precedentemente al 31 dicembre 2015, esclusi i rinnovi contrattuali in tale data o in una successiva; b) le relative riserve tecniche sono state stabilite in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di riserve tecniche applicabili al 31 dicembre 2015; c) a detti impegni non si applica l'aggiustamento per la congruità di cui all'articolo 36-quinquies. 7. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione che applica il comma 1: a) non include gli impegni di assicurazione e di riassicurazione ammissibili nel calcolo dell'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 36-septies; b) non applica l'articolo 344-decies; c) nell'ambito della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria di cui all'articolo 47-septies, rende pubblico il fatto che applica la struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio transitoria e quantifica l'impatto che la mancata applicazione di tale misura transitoria avrebbe sulla posizione finanziaria dell'impresa. Art. 344-decies (Misura transitoria sulle riserve tecniche) 1. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione può applicare una deduzione transitoria alle riserve tecniche. La deduzione può essere applicata a livello dei gruppi di rischi omogenei di cui all'articolo 36-novies, comma 1. 2. L'applicazione della deduzione transitoria di cui al comma 1 è soggetta all'autorizzazione dell'IVASS. 3. La deduzione transitoria corrisponde a una parte della differenza tra i due importi seguenti: a) le riserve tecniche, previa deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo, calcolate secondo l'articolo 36-bis alla data del 1° gennaio 2016; b) le riserve tecniche, previa deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione, calcolate secondo le disposizioni legislative e regolamentari in materia di riserve tecniche in vigore al 31 dicembre 2015. 4. La deduzione transitoria massima diminuisce linearmente alla fine di ogni anno, partendo dal 100 per cento a partire dal 1° gennaio 2016 fino allo 0 per cento al 1° gennaio 2032. 5. Se l'impresa, al 1° gennaio 2016, applica l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 37-septies, l'importo di cui al comma 3, lettera a), è calcolato con l'aggiustamento per la volatilità al 1° gennaio 2016. 6. Gli importi delle riserve tecniche, compreso, se applicabile, l'importo dell'aggiustamento per la volatilità, utilizzati per calcolare la deduzione transitoria di cui al comma 3, possono essere ricalcolati ogni 24 mesi o con una frequenza maggiore in caso di rilevante variazione del profilo di rischio dell'impresa. Il ricalcolo è effettuato su autorizzazione o richiesta dell'IVASS. 7. La deduzione di cui al comma 3 può essere limitata dall'IVASS qualora la sua applicazione possa comportare una riduzione dei requisiti sulle risorse finanziarie applicati all'impresa rispetto a quelli calcolati secondo le disposizioni legislative e regolamentari in materia di riserve tecniche applicabili al 31 dicembre 2015. 8. L'impresa che applica il comma 1: a) non applica l'articolo 244-decies; b) se non può soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità senza applicare la deduzione transitoria, presenta una relazione annuale all'IVASS concernente le misure adottate e i progressi realizzati per ristabilire, alla fine del periodo di transizione di cui al comma 4, un livello di fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità o per ridurre il profilo di rischio dell'impresa al fine di ripristinare l'osservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità; c) nell'ambito della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria di cui all'articolo 47-septies, rende pubblico il fatto che applica la deduzione transitoria alle riserve tecniche e quantifica l'impatto che la mancata applicazione di tale deduzione avrebbe sulla posizione finanziaria dell'impresa. Art. 344-undecies (Piano di transizione sulle misure transitorie relative ai tassi d'interesse privi di rischio e sulle riserve tecniche) 1. L'impresa che applica le misure transitorie di cui agli articoli 344-novies e 344-decies e rileva che senza l'applicazione di tali misure non potrebbe rispettare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità, ne informa immediatamente l'IVASS. 2. Nei casi di cui al comma 1, l'IVASS impone all'impresa di adottare i provvedimenti necessari a garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità alla fine del periodo di transizione. 3. Entro due mesi dal rilevamento dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità che deriverebbe dalla mancata applicazione di tali misure transitorie, l'impresa presenta all'IVASS un piano di transizione contenente le misure previste per raggiungere il livello di fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità o per ridurre il profilo di rischio al fine di garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità alla fine del periodo di transizione. 4. Durante il periodo di transizione l'impresa interessata può aggiornare il piano di transizione. 5. L'impresa interessata presenta all'IVASS una relazione annuale concernente le misure adottate e i progressi realizzati per garantire l'osservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità alla fine del periodo di transizione. 6. L'IVASS revoca l'approvazione ad applicare le misure transitorie di cui agli articoli 344-novies e 344-decies se dalla relazione sulle misure adottate e i progressi realizzati di cui al comma 5 si evince che l'osservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità alla fine del periodo di transizione non è realisticamente conseguibile. Art. 344-duodecies (Comunicazione di informazioni all'AEAP) 1. Fino al 1° gennaio 2021 l'IVASS fornisce all'AEAP informazioni sui seguenti aspetti, in coerenza con le disposizioni dell'Unione europea: a) disponibilità di garanzie a lungo termine nei prodotti assicurativi sul mercato italiano e comportamento delle imprese di assicurazione e di riassicurazione in quanto investitori a lungo termine; b) il numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione che applicano l'aggiustamento di congruità, l'aggiustamento per la volatilità, l'estensione del periodo ammesso per il risanamento ai sensi dell'articolo 222, comma 2-ter, il sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata e le misure transitorie di cui agli articoli 344-novies e 344-decies; c) l'impatto dell'aggiustamento di congruità, dell'aggiustamento per la volatilità, del meccanismo di aggiustamento simmetrico del fabbisogno standard del rischio azionario (equity risk charge), del sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata relativa (duration) nonché delle misure transitorie di cui agli articoli 344-novies e 344-decies sulla posizione finanziaria delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, a livello nazionale e in forma anonima per ciascuna impresa; d) gli effetti, sul comportamento delle imprese di assicurazione e di riassicurazione in materia di investimenti, dell'aggiustamento di congruità, dell'aggiustamento per la volatilità, del meccanismo di aggiustamento simmetrico del fabbisogno standard del rischio azionario (equity risk charge), e del sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata, nonché l'eventuale indebito alleggerimento dei requisiti patrimoniali; e) gli effetti di eventuali estensioni del periodo ammesso per il risanamento ai sensi dell'articolo 222, comma 2-ter, sugli sforzi profusi dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione per ripristinare il livello di fondi propri ammissibili destinati alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità oppure per ridurre il profilo di rischio al fine di garantire la conformità al requisito stesso; f) per le imprese di assicurazione e di riassicurazione che applicano le misure transitorie di cui agli articoli 344-novies e 344-decies, l'effettivo rispetto dei piani di transizione di cui all'articolo 344-undecies e le prospettive di riduzione della dipendenza dalle misure transitorie stesse, anche per quanto concerne quelle adottate o che si prevede che siano adottate dalle imprese e dall'IVASS, tenendo conto del contesto normativo dello Stato Italiano. Art. 344-terdecies (Disposizioni transitorie riguardanti il rispetto del Requisito Patrimoniale Minimo) 1. In deroga all'articolo 222-bis, le imprese di assicurazione e di riassicurazione che, al 31 dicembre 2015, rispettano il margine di solvibilità richiesto dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore a tale data ma non detengono fondi propri di base ammissibili sufficienti per coprire il Requisito Patrimoniale Minimo, si conformano alle disposizioni sul Requisito Patrimoniale Minimo di cui alla Sezione IV, Capo IV-bis, Titolo III, entro il 31 dicembre 2016. 2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assicurazione o riassicurazione è revocata, ai sensi dell'articolo 242, all'impresa di cui al comma 1 che non si è conformata alle disposizioni sul Requisito Patrimoniale Minimo di cui alla Sezione IV, Capo IV-bis, Titolo III, entro il 31 dicembre 2016. Art. 344-quaterdecies (Obblighi di informativa sulle maggiorazioni di capitale) 1. Fermi restando gli obblighi di informativa previsti da altre disposizioni di legge o regolamentari, l'impresa, sebbene siano stati comunicati i Requisiti Patrimoniali di Solvibilità ai sensi dell'articolo 47-septies, comma 2, lettera e), punto 2), sino al 31 dicembre 2020, pubblica senza separata evidenza la maggiorazione di capitale o l'impatto dei parametri specifici cui l'impresa deve ricorrere ai sensi dell'articolo 45-terdecies.». 195. All'articolo 345 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 1, la lettera b), è soppressa. 196. All'articolo 347 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 3, le parole: «e dei periti di assicurazione» sono soppresse. 197. L'articolo 348 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: «Art. 348. (Esercizio congiunto dei rami vita e danni) 1. In deroga all'obbligo di limitazione dell'oggetto sociale all'esercizio dei rami vita o dei rami danni, della relativa riassicurazione e delle operazioni connesse a tali attività, di cui all'articolo 11, comma 2, è consentito l'esercizio congiunto dei rami vita e danni alle imprese a ciò autorizzate alla data del 15 marzo 1979. 2. L'impresa che, ai sensi del comma 1, esercita congiuntamente i rami vita e danni ha l'obbligo di tenere, per ciascuna delle due attività, una gestione distinta. L'IVASS stabilisce, con regolamento, i criteri e le modalità di rappresentazione della gestione separata, prevedendo l'obbligo di: a) indicare nello statuto quale parte del capitale, o del fondo di garanzia se mutua di assicurazione, e delle riserve patrimoniali è attribuita a ciascuna gestione; b) tenere le scritture contabili in modo che, per ciascuna gestione, siano evidenziati i relativi risultati. A tal fine tutte le entrate, in particolare i premi, le somme corrisposte dai riassicuratori, i redditi finanziari, e tutte le spese, in particolare le prestazioni di assicurazione, gli incrementi delle riserve tecniche, i premi di riassicurazione e le spese di gestione delle operazioni di assicurazione, sono ripartite in base alla loro origine; c) imputare ai conti gli elementi comuni alle due gestioni secondo un criterio di ripartizione approvato dall'IVASS. 2-bis. Fatte salve le disposizioni in materia di requisiti patrimoniali di cui agli articoli 45-bis e 47-bis, l'impresa che esercita congiuntamente i rami vita e danni, calcola: a) un Requisito Patrimoniale Minimo nozionale vita rispetto all'attività di assicurazione o di riassicurazione vita, calcolato come se l'impresa esercitasse soltanto tale attività, sulla base delle scritture contabili separate di cui al comma 2, lettera b); e b) un Requisito Patrimoniale Minimo nozionale danni rispetto all'attività di assicurazione o riassicurazione danni, calcolato come se l'impresa esercitasse soltanto tale attività, sulla base delle scritture contabili separate di cui al comma 2, lettera b). 2-ter. L'impresa che esercita congiuntamente i rami vita e danni, copre i requisiti seguenti con un importo equivalente di elementi di fondi propri di base ammissibili: a) il Requisito Patrimoniale Minimo nozionale vita rispetto all'attività della gestione vita; b) il Requisito Patrimoniale Minimo nozionale danni rispetto all'attività della gestione danni. 2-quater. I requisiti minimi di cui al comma 2-ter che sono a carico della gestione vita e della gestione danni non sono sostenuti dall'altra gestione. 2-quinquies. L'impresa in possesso dei requisiti minimi di cui ai commi 2-ter e 2-quater può, previa comunicazione all'IVASS, utilizzare gli elementi espliciti dei fondi propri ammissibili ancora disponibili per l'una o l'altra gestione per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità di cui all'articolo 45-bis. 2-sexies. L'IVASS, mediante l'analisi dei risultati delle attività di assicurazione delle gestioni vita e danni, verifica che siano rispettati i requisiti di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies. 2-septies. L'impresa che esercita congiuntamente i rami vita e danni elabora, in base alle scritture contabili, un documento da cui risultano in modo distinto gli elementi dei fondi propri di base ammissibili portati a copertura di ciascun requisito patrimoniale minimo nozionale di cui al comma 2-bis in conformità all'articolo 44-decies, comma 4. 2-octies. Se l'importo degli elementi dei fondi propri di base ammissibili corrispondenti ad una delle due gestioni è insufficiente a coprire i requisiti minimi di cui al comma 2-ter, l'IVASS applica alla gestione in cui si riscontra tale insufficienza le misure previste dal presente codice, a prescindere dai risultati ottenuti nell'altra gestione. 2-novies. In tali casi, in deroga al comma 2-quater, l'IVASS può autorizzare il trasferimento di elementi espliciti dei fondi propri di base ammissibili da una gestione all'altra. 3. Le imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri, che alla data di entrata in vigore del presente codice operano in regime di stabilimento o di prestazione di servizi e che sono autorizzate nei rispettivi Stati ad esercitare, congiuntamente uno o più rami vita e danni, possono continuare ad esercitare i medesimi rami nel territorio della Repubblica sia in regime di stabilimento che in regime di libertà di prestazione di servizi. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle imprese che successivamente alla data di cui al comma 1 vengono autorizzate ad esercitare congiuntamente i rami vita e i rami infortuni e malattia, con obbligo di osservare le disposizioni di cui ai commi 2, lettera b), 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies, 2-octies e 2-novies con il bilancio in corso alla data del rilascio dell'autorizzazione.». 198. All'articolo 349 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 le parole: «margine di solvibilità» sono sostituite dalle seguenti: «Requisito Patrimoniale di Solvibilità»; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Ai fini di cui al Titolo XV, le imprese di cui al comma 1 possono attribuire alla sede secondaria stabilita nel territorio della Repubblica le funzioni di direzione e coordinamento delle società del gruppo con sede legale in Italia. In tale caso la sede secondaria è considerata ultima società controllante italiana ai sensi dell'articolo 210, comma 2, ed è iscritta all'albo come impresa capogruppo ai sensi dell'articolo 210-ter, comma 1.». 199. All'articolo 350 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 2, le parole: «dall'ISVAP» sono sostituite dalle seguenti: «dalla CONSAP». 200. All'articolo 352 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 8, sono inseriti aggiunti, in fine, i seguenti: «8-bis. Nell'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, dopo l'espressione: «all'articolo 188», le parole: «, comma 1,» sono soppresse. 8-ter. Nell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: «d) le misure previste dall'articolo 220-novies del CAP.». 8-quater. Nell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le parole «lettere da a-bis) a c)» sono sostituite con le parole «lettere da a-bis) a d)». 8-quinquies. Nell'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: «di cui all'articolo 36» sono sostituite dalle seguenti:" di cui al regolamento previsto dall'articolo 90, comma 1,». 8-sexies. Nell'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: «all'articolo 37» sono sostituite dalle seguenti: «dal regolamento di cui all'articolo 90, comma 1,».».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-05-12;74#art-1-commi-151-200