Art. 1 (commi 101-150) · Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

Art. 1 (commi 101-150)

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Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

In vigore dal 17 lug 2015
101. All'articolo 91, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, comma 2, le parole: «e le sedi secondarie di cui all'articolo 88, comma 2,» sono soppresse. 102. All'articolo 93, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «e le sedi secondarie di cui all'articolo 88, comma 2,» sono soppresse; b) al comma 2, le parole: «insieme alla relazione dell'attuario nominato dalla medesima società» sono soppresse; c) il comma 3 è abrogato; d) il comma 5 è abrogato. 103. All'articolo 95, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, comma 1, le parole: «e le sedi secondarie delle imprese estere di cui all'articolo 88, comma 2,» sono soppresse. 104. All'articolo 100, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, comma 1-ter, le parole: «delle imprese incluse» sono sostituite dalle seguenti: «delle società incluse». 105. All'articolo 101, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, comma 1, le parole: «e le sedi secondarie di imprese di assicurazione di Stati terzi» sono soppresse. 106. All'articolo 102, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1, è sostituito dal seguente: «1. Il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica è corredato dalla relazione di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. b) il comma 2, è sostituito dal seguente «La relazione del revisore legale o della società di revisione legale esprime anche un giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche dell'impresa, avuto riguardo alle disposizioni del presente codice e tenuto conto di corrette tecniche attuariali. A tal fine, l'IVASS individua con regolamento i criteri per la determinazione della sufficienza delle riserve tecniche e le corrette tecniche attuariali alla luce delle quali deve essere espresso il giudizio del revisore o della società di revisione legale, nonché le modalità e i termini di espressione del giudizio medesimo.». 107. L'articolo 103, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è abrogato. 108. All'articolo 104, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, comma 1, le parole: «si avvalgono dell'attuario» sono sostituite dalle seguenti: «utilizzano corrette tecniche attuariali». 109. L'articolo 105, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è abrogato. 110. All'articolo 117, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, comma 3-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il limite minimo può essere elevato dall'IVASS, con regolamento, tenendo conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo.». 111. Agli articoli 154, commi 1 e 5, 157, comma 1, 158, comma 3 e 159, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la parola: «ISVAP» è sostituita dalla seguente: «CONSAP». 112. Dopo l'articolo 162 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti: «Art. 162-bis (Riserve tecniche) 1. L'impresa avente sede nel territorio della Repubblica, che partecipa a un contratto di coassicurazione comunitaria, determina le riserve tecniche in conformità alle disposizioni del Titolo III. 2. In ogni caso, l'ammontare delle riserve tecniche di cui al comma 1 è almeno uguale a quello identificato e comunicato dal coassicuratore delegatario secondo le norme del suo Stato membro di origine. 3. Se l'impresa di cui al comma 1 riveste la qualifica di delegataria, la stessa deve tener conto dei rischi per l'intero contratto. Art. 162-ter (Dati statistici) 1. L'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica che opera in coassicurazione comunitaria mantiene dati statistici che mettano in evidenza l'entità delle operazioni di coassicurazione comunitaria alle quali partecipa e gli Stati membri interessati.» 113. All'articolo 185, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La nota informativa contiene il riferimento alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa di cui all'articolo 47-septies». 113-bis. All'articolo 185, comma 4 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano ferme le competenze della Consob ai sensi dell'articolo 25-bis del decreto legislativo 28 febbraio 1998 n. 58.». 114. Dopo l'articolo 187 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente: «Art. 187-bis (Modalità di esercizio dei poteri di vigilanza) 1. I poteri di vigilanza sono esercitati in modo tempestivo e proporzionato.». 115. All'articolo 188 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, capoverso, le parole: «per l'esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «nell'esercizio»; le parole: «di assicurazione e di riassicurazione» sono soppresse e dopo le parole: «del presente codice» sono inserite le seguenti: «nonché delle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili»; b) al comma 1, lettera a), le parole: «, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti» sono sostituite dalle seguenti: «e i soggetti responsabili delle funzioni fondamentali all'interno delle imprese di assicurazione e riassicurazione;»; c) al comma 2, le parole: «per l'esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «nell'esercizio»; dopo le parole: «nel presente codice» sono inserite le seguenti: «, nonché delle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili»; le parole: «ed al ruolo dei periti assicurativi» sono soppresse; d) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. L'IVASS può, nell'esercizio delle funzioni indicate al comma 1, ove la situazione lo richieda, anche a seguito del processo di controllo prudenziale di cui all'articolo 47-quinquies, adottare misure preventive o correttive nei confronti delle singole imprese di assicurazione o riassicurazione, ivi inclusi i provvedimenti specifici riguardanti anche: a) la restrizione dell'attività, ivi incluso il potere di vietare l'ulteriore commercializzazione dei prodotti assicurativi; b) il divieto di effettuare determinate operazioni anche di natura societaria; c) la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio; d) il rafforzamento dei sistemi di governo societario, ivi incluso il contenimento dei rischi; e) l'ordine di rimuovere i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo e i titolari di funzioni fondamentali, in caso di inerzia della società. 3-ter. L'esercizio dei poteri di vigilanza di cui al comma 3-bis, lettera a), è attribuito alla CONSOB, per i profili di propria competenza.». 116. All'articolo 189 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, ai soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione per indagini esclusivamente rivolte ai profili assicurativi o riassicurativi, agli intermediari assicurativi e riassicurativi, ai periti assicurativi,» sono sostituite dalle seguenti: «ai destinatari della vigilanza di cui all'articolo 6»; b) al comma 2, le parole: «dei periti assicurativi» sono soppresse; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le ispezioni nei confronti delle imprese che hanno ad oggetto i modelli interni di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione III, l'IVASS può, fino al 31 dicembre 2016, avvalersi di esperti esterni, inclusi revisori dei conti ed attuari, con onere a carico dell'impresa. L'IVASS disciplina con regolamento i criteri di scelta e le ipotesi di conflitto di interesse.». 117. All'articolo 190 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'IVASS, nel rispetto degli articoli 3 e 5, può chiedere ai soggetti vigilati la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, nonché qualsiasi informazione in merito ai contratti che sono detenuti da intermediari o in merito ai contratti conclusi con terzi con i termini e le modalità da esso stabilite con regolamento.»; b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Le informazioni di cui al comma 1 comprendono: a) elementi qualitativi o quantitativi o un'appropriata combinazione di entrambi; b) dati storici, attuali o futuri, o un'appropriata combinazione di tali dati; e c) dati provenienti da fonti interne o esterne o un'appropriata combinazione di entrambi. 1-ter. Le informazioni, i dati, i documenti trasmessi all'IVASS: a) riflettono la natura, la portata e la complessità dell'attività dell'impresa interessata, in particolare i rischi inerenti all'attività in oggetto; b) sono accessibili, completi da tutti i punti di vista sostanziali, confrontabili e coerenti nel tempo; e c) sono pertinenti, affidabili e comprensibili.»; c) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti del soggetto incaricato della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. L'IVASS stabilisce, con regolamento, le modalità e i termini per la trasmissione, da parte del medesimo soggetto, delle informazioni previste dai commi 3 e 4.»; d) dopo il comma 2, è inserito il comma 2-bis: « I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti di esperti esterni, quali attuari. L'IVASS stabilisce, con regolamento, le modalità e i termini per la trasmissione, da parte dei medesimi soggetti, delle informazioni previste dai commi 3 e 4»; e) al comma 4, dopo le parole: «un giudizio sul bilancio», sono inserite le seguenti: «, o che possano determinare l'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità o l'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo»; f) dopo il comma 4, è inserito il comma 4-bis: «La comunicazione in buona fede alle autorità di vigilanza da parte dei soggetti di cui ai commi 2 e 2-bis di fatti o decisioni di cui al comma 4 non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o in forma di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e non comporta per tali persone responsabilità di alcun tipo.»; g) al comma 5, dopo le parole: «primo periodo,» le parole «e 4» sono sostituite da «4 e 4-bis». 118. Dopo l'articolo 190 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente: «Art. 190-bis (Informazioni statistiche) 1. L'IVASS chiede ai soggetti vigilati di comunicare i dati e le informazioni per lo svolgimento di indagini statistiche, studi ed analisi relative al mercato assicurativo. L'IVASS stabilisce con regolamento la periodicità, le modalità, i contenuti ed i termini per la trasmissione, da parte dei medesimi soggetti, di tali dati e informazioni. 2. L'impresa di assicurazione o l'impresa di riassicurazione comunica all'IVASS, in forma separata per le operazioni rispettivamente effettuate in regime di stabilimento e in regime di libera prestazione di servizi, l'importo dei premi, dei sinistri e delle commissioni, al lordo della riassicurazione o della retrocessione, per Stato membro e secondo le modalità seguenti: a) per l'assicurazione danni, per linee di attività in conformità ai principi dell'ordinamento comunitario; b) per l'assicurazione vita, per linee di attività in conformità ai principi dell'ordinamento comunitario. 3. Per quanto riguarda le imprese autorizzate al ramo 10 di cui all', comma 3, l'impresa interessata comunica all'autorità di vigilanza anche la frequenza e il costo medio dei sinistri. 4. L'IVASS presenta alle autorità di vigilanza dei singoli Stati membri interessati su loro richiesta, entro un termine ragionevole e in forma aggregata, le informazioni di cui ai commi 2 e 3.». 119. L'articolo 191 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: «Art. 191. (Potere regolamentare) 1. Fatta salva la potestà regolamentare del Governo e del Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni previste dal presente Codice, l'IVASS, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti delle imprese e degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, con particolare riferimento alla tutela degli assicurati, può adottare regolamenti o altre disposizioni di carattere generale per l'attuazione delle norme contenute nel presente codice e delle disposizioni direttamente applicabili dell'Unione europea, nonché regolamenti per l'attuazione delle raccomandazioni, linee guida e altre disposizioni emanate dalle Autorità di vigilanza europee, aventi ad oggetto le seguenti materie: a) le condizioni di accesso all'attività di assicurazione; b) le condizioni di esercizio dell'attività di assicurazione e riassicurazione, incluso: 1) il sistema di governo societario, incluse le funzioni fondamentali, delle imprese di assicurazione e riassicurazione; 2) l'adeguatezza patrimoniale, ivi compresa la formazione delle riserve tecniche, la copertura e la valutazione delle attività, la composizione dei fondi propri ed il calcolo dei requisiti patrimoniali di solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, con particolare riferimento alla disciplina della formula standard e del modello interno completo o parziale, nonché l'eventuale possibilità di richiedere l'attività di verifica da parte della società di revisione in conformità alla normativa dell'Unione europea; 3) l'informativa e il processo di controllo prudenziale, ivi incluso il contenuto della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria nonché l'eventuale sottoposizione dell'informativa a verifica da parte della società di revisione; c) le condizioni di accesso e di esercizio all'attività di assicurazione delle imprese con sede in uno Stato terzo; d) le condizioni di accesso e di esercizio all'attività di assicurazione delle imprese locali; e) le condizioni di accesso e di esercizio all'attività di riassicurazione, incluse le condizioni per l'accesso e l'esercizio delle società veicolo di cui all'articolo 57-bis; f) la classificazione dei rischi all'interno dei rami di cui all'; g) le procedure relative all'assunzione di partecipazioni e gli assetti proprietari, ivi inclusa la disciplina degli stretti legami; h) gli schemi di bilancio, il piano dei conti, le modalità di calcolo, le forme e le modalità di raccordo fra il sistema contabile ed il piano dei conti, e gli altri modelli di vigilanza derivati dal bilancio di esercizio e consolidato delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; i) l'individuazione dei soggetti non sottoposti agli obblighi di redazione del bilancio consolidato che sono tenuti, ad esclusivi fini di vigilanza, a redigere il bilancio consolidato; l) la costituzione e l'amministrazione dei patrimoni dedicati ad uno specifico affare, nelle forme previste dal codice civile, delle gestioni separate e dei fondi interni delle imprese che esercitano le assicurazioni sulla vita, ivi compresi i limiti e i divieti relativi all'attività di investimento e i principi e gli schemi da adottare per la valutazione dei beni in cui è investito il patrimonio; m) gli obblighi relativi all'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti, ivi incluse le procedure liquidative; n) i contratti di assicurazione, con particolare riferimento all'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti e le particolari operazioni di assicurazione; o) la correttezza della pubblicità, le regole di presentazione e di comportamento delle imprese e degli intermediari nell'offerta di prodotti assicurativi, tenuto conto delle differenti esigenze di protezione degli assicurati; p) la procedura per la presentazione dei reclami per l'accertamento della violazione degli obblighi comportamentali a carico delle imprese e degli intermediari; q) gli obblighi informativi prima della conclusione e durante l'esecuzione del contratto, ivi compresi quelli relativi alla promozione e al collocamento, mediante tecniche di comunicazione a distanza, dei prodotti assicurativi; r) le procedure relative alle operazioni straordinarie; s) la vigilanza sul gruppo assicurativo ivi compresa la verifica delle operazioni infragruppo ed il calcolo della solvibilità di gruppo; t) le procedure per le misure di salvaguardia, di risanamento e di liquidazione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e delle società soggette alla vigilanza sul gruppo; u) i sistemi di indennizzo per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli e dei natanti nonché dell'attività venatoria; v) i procedimenti relativi all'accertamento e alla irrogazione delle sanzioni amministrative. 2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano al principio di proporzionalità per il raggiungimento del fine con il minor sacrificio per i soggetti destinatari. 3. I regolamenti devono risultare coerenti con le finalità della vigilanza di cui agli articoli 3 e 5 e devono tenere conto delle esigenze di competitività e di sviluppo dell'innovazione nello svolgimento delle attività dei soggetti vigilati. 4. I regolamenti sono adottati nel rispetto di procedure di consultazione aperte e trasparenti che consentano la conoscibilità della normativa in preparazione e dei commenti ricevuti anche mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Istituto. All'avvio della consultazione l'IVASS rende noto lo schema del provvedimento ed i risultati dell'analisi relativa all'impatto della regolamentazione, che effettua nel rispetto dei principi enunciati all'articolo 12 della legge 29 luglio 2003, n. 229, e delle disposizioni regolamentari dell'IVASS. 5. L'IVASS può richiedere, in ogni fase del procedimento, il parere del Consiglio di Stato e si esprime pubblicamente sulle osservazioni ricevute, a seguito della procedura di consultazione, e sul parere eventualmente richiesto al Consiglio di Stato. 6. I regolamenti adottati dall'IVASS sono fra loro coordinati e formano un'unica raccolta delle istruzioni di vigilanza.». 120. All'articolo 192 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'IVASS esercita le funzioni di vigilanza prudenziale, avendo riguardo alla costante verifica della gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa, con particolare riferimento all'adeguatezza dei requisiti patrimoniali e delle riserve tecniche in rapporto all'insieme dell'attività svolta, alla disponibilità di attivi e di fondi propri ammissibili ai fini dell'integrale copertura delle riserve tecniche e dei requisiti patrimoniali di solvibilità, alla valutazione dei rischi emergenti, nonché al governo societario e all'informativa all'IVASS ed ai terzi. Nei confronti delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo assistenza la vigilanza dell'IVASS si estende anche alle verifiche sul personale e sui mezzi tecnici di cui le imprese dispongono per fornire la prestazione.»; b) al comma 4 le parole da: «dispongano» fino ad: «assunti» sono sostituite dalle seguenti: «rispettino le condizioni di esercizio stabilite dal presente codice e dalla normativa attuativa». 121. All'articolo 193 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Qualora l'IVASS abbia motivo di ritenere che le attività dell'impresa di assicurazione di cui al comma 1 possa eventualmente compromettere la solidità finanziaria della stessa, ne informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine di tale impresa.»; b) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'IVASS può rinviare la questione all'AEAP conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010»; c) dopo il comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente: «7-bis, L'impresa di assicurazione è tenuta a presentare tutti i documenti ad essa richiesti ai fini dell'applicazione dei commi da 1 a 7.». 122. All'articolo 195 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «svolta in regime di» sono inserite le seguenti: «stabilimento o di»; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1, l'IVASS esercita le funzioni di vigilanza prudenziale, avendo riguardo alla costante verifica della gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa, con particolare riferimento all'adeguatezza dei requisiti patrimoniali e delle riserve tecniche in rapporto all'insieme dell'attività svolta, alla disponibilità di attivi e di fondi propri ammissibili ai fini dell'integrale copertura delle riserve tecniche e dei requisiti patrimoniali di solvibilità e della valutazione dei rischi emergenti, nonché del governo societario e della informativa all'IVASS ed ai terzi.». 123. All'articolo 195-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Qualora l'IVASS abbia motivo di ritenere che le attività dell'impresa di riassicurazione di cui al comma 1 possa eventualmente compromettere la solidità finanziaria della stessa, ne informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine di tale impresa.»; b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'IVASS può rinviare la questione all'AEAP conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010.». 124. All'articolo 197 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'impresa comunica all'IVASS ogni variazione apportata al programma di attività, nonché ogni variazione intervenuta nelle persone che ricoprono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo, nei responsabili delle funzioni fondamentali nonché nei soggetti che detengono una partecipazione indicata dall'articolo 68 nell'impresa di assicurazione. Le eventuali modifiche del programma di attività sono sottoposte all'approvazione dell'IVASS secondo la procedura stabilita con regolamento.». 125. All'articolo 198 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ai commi 2 e 3, le parole: «del margine di solvibilità richiesto» sono sostituite dalle seguenti: «dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-bis»; b) al comma 5, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) la sede secondaria disponga, tenuto conto del trasferimento, del Requisito Patrimoniale di Solvibilità richiesto.». 126. All'articolo 199 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai commi 2, 3, lettera b), 4, lettera b), e 5, lettera b), le parole: «del margine di solvibilità richiesto» sono sostituite dalle seguenti: «dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-bis.». 127. All'articolo 200 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 4 le parole: «del margine di solvibilità richiesto» sono sostituite dalle seguenti: «dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-bis.». 128. All'articolo 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: «del margine di solvibilità richiesto» sono sostituite dalle seguenti: «dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-bis.»; b) al comma 4, lettera b), le parole: «del margine di solvibilità richiesto, tenuto conto della fusione» sono sostituite dalle seguenti: «dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-bis, tenuto conto della fusione.». 129. All'articolo 202 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 1 le parole: «del margine di solvibilità richiesto» sono sostituite dalle seguenti: «dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 66-quater.». 130. La rubrica del Capo IV del titolo XIV del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituita dalla seguente: «COOPERAZIONE CON LE AUTORITÀ DI VIGILANZA DEGLI ALTRI STATI MEMBRI E COMUNICAZIONI ALLA COMMISSIONE EUROPEA E ALL'AEAP». 131. Prima dell'articolo 203 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserita la seguente Sezione: «Sezione I COOPERAZIONE CON LE AUTORITÀ DI VIGILANZA DEGLI ALTRI STATI MEMBRI PER LA VIGILANZA SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE O DI RIASSICURAZIONE» 132. All'articolo 203 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 3, le parole: «autorità competenti rilevanti» sono sostituite dalle seguenti: «autorità competenti» e la parola: «comunitario» è sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea». 133. Dopo l'articolo 203 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente: «Art. 203-bis (Cooperazione per l'esercizio della vigilanza sulle società veicolo) 1. L'IVASS coopera e scambia informazioni con le Autorità di vigilanza degli altri Stati membri al fine di verificare i contratti conclusi dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi sede nel territorio della Repubblica con società veicolo aventi sede in un altro Stato membro o per verificare i contratti conclusi con società veicolo aventi sede nel territorio della Repubblica da imprese di assicurazione o di riassicurazione di altri Stati membri.». 134. All'articolo 204 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'IVASS, nei casi in cui è previsto il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 68, opera in piena consultazione con le Autorità competenti degli altri Stati membri allorchè l'acquisizione o la sottoscrizione di azioni sia effettuata da un acquirente che sia: a) una banca, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento o una società di gestione ai sensi dell', paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE autorizzati in un altro Stato membro; b) un'impresa madre, come definita secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento dell'Unione europea sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario, delle imprese di cui alla lettera a); c) una persona, fisica o giuridica, che controlla una delle imprese di cui alla lettera a).»; b) il comma 2-bis è rinumerato come «1-ter». 135. All'articolo 205 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Qualora l'IVASS abbia informato l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante della propria intenzione di procedere ad ispezioni nei locali della sede secondaria di cui al primo comma e all'IVASS non sia di fatto consentito il diritto di effettuarle, può rinviare la questione all'AEAP ai sensi dell'articolo 19 del regolamento UE n. 1094/2010.»; b) al comma 2, la parola: «assicurazioni» è sostituita dalla seguente: «assicurazione»; c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Qualora l'IVASS sia di fatto impossibilitato ad esercitare il diritto di partecipazione di cui al comma 2, può rinviare la questione all'AEAP ai sensi dell'articolo 19 del regolamento UE n. 1094/2010.». 136. Dopo l'articolo 205 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente: «Art. 205-bis (Vigilanza sulle funzioni e le attività esternalizzate dalle imprese aventi sede nel territorio della Repubblica) 1. L'IVASS può effettuare, direttamente o attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali del fornitore delle attività esternalizzate avente sede in altro Stato membro, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza sulle funzioni e le attività esternalizzate. 2. Prima di procedere all'ispezione l'IVASS informa l'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede il fornitore. Nel caso in cui non sia individuabile un'autorità competente, l'informativa è fornita all'autorità di vigilanza assicurativa dello stesso Stato membro. 3. L'IVASS può delegare l'ispezione di cui al comma 1 all'autorità di vigilanza dello Stato membro in cui ha sede il fornitore. 4. Qualora l'IVASS abbia informato l'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede il fornitore di servizi della propria intenzione di procedere a un'ispezione nei locali del fornitore ai sensi del comma 1 o dell'articolo 30-septies, comma 5, lettera c), e all'IVASS non sia di fatto consentito il diritto di effettuarle, l'IVASS può rinviare la questione all'AEAP ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010. 5. L'autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, il cui fornitore di attività esternalizzate abbia sede nel territorio della Repubblica, può svolgere, direttamente o attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali del fornitore, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza sulle funzioni e le attività esternalizzate. Prima di procedere all'ispezione l'autorità di vigilanza informa l'IVASS. L'IVASS, ove lo richieda, ha diritto di parteciparvi. 6. L'autorità di vigilanza può delegare l'ispezione di cui al comma 5 all'IVASS.». 137. L'articolo 206 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è abrogato. 138. Dopo l'articolo 206 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserita la seguente Sezione: «Sezione II COOPERAZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA VIGILANZA SUL GRUPPO» 139. Dopo l'articolo 206 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti: «Art. 206-bis (Collegio delle autorità di vigilanza) 1. Per agevolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza sul gruppo, le autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo costituiscono il Collegio delle autorità di vigilanza, presieduto dall'autorità di vigilanza sul gruppo. 2. Il Collegio delle autorità di vigilanza garantisce che le procedure di cooperazione, di scambio delle informazioni e di consultazione fra le autorità di vigilanza del Collegio siano effettivamente applicate in conformità al presente titolo al fine di promuovere la convergenza delle rispettive decisioni e attività. 3. Se l'autorità di vigilanza sul gruppo non adempie ai compiti e non assolve ai poteri ad essa assegnati dalle disposizioni di cui al presente codice e dalle relative disposizioni di attuazione o se i membri del Collegio delle autorità di vigilanza non cooperano nella misura richiesta dai commi 1 e 2, ciascuna autorità di vigilanza interessata del gruppo può rinviare la questione all'AEAP conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010. 4. Fanno parte del Collegio delle autorità di vigilanza l'autorità di vigilanza sul gruppo, le autorità di vigilanza degli Stati membri in cui hanno sede le imprese controllate e l'AEAP, conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1094/2010. Al solo fine di agevolare lo scambio di informazioni, partecipano al Collegio delle autorità di vigilanza le autorità di vigilanza sulle imprese partecipate e sulle sedi secondarie di rilievo. 5. Alcune attività possono essere svolte da un numero ridotto di autorità di vigilanza qualora ciò sia necessario per garantire l'efficienza dell'operato del Collegio. Art. 206-ter (Accordi di coordinamento) 1. L'istituzione e il funzionamento del Collegio delle autorità di vigilanza è disciplinato da accordi di coordinamento conclusi dall'autorità di vigilanza sul gruppo e dalle altre autorità di vigilanza interessate. In caso di opinioni divergenti sugli accordi di coordinamento, ciascuna autorità del Collegio può rinviare la questione all'AEAP conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010. 2. L'autorità di vigilanza sul gruppo adegua la sua decisione definitiva a quella dell'AEAP e trasmette la decisione alle altre autorità di vigilanza sulle società del gruppo interessate. 3. Gli accordi di coordinamento di cui ai commi 1 e 2 disciplinano: a) i processi decisionali di vigilanza di gruppo, con particolare riferimento al modello interno di gruppo, alla maggiorazione di capitale a livello di gruppo e all'individuazione dell'autorità di vigilanza sul gruppo; b) le procedure di consultazione tra le autorità di vigilanza interessate previste dalle disposizioni dell'Unione europea. 4. Fatti salvi i diritti e gli obblighi assegnati all'autorità di vigilanza sul gruppo e alle altre autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo, gli accordi di coordinamento possono assegnare ulteriori compiti alle stesse o all'AEAP, purchè tale assegnazione migliori l'efficienza della vigilanza sul gruppo e non pregiudichi le attività delle autorità di vigilanza che compongono il Collegio rispetto alle loro responsabilità individuali. 5. Gli accordi di coordinamento possono altresì prevedere procedure per: a) la consultazione tra le autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo prevista dalle disposizioni dell'Unione europea, con particolare riferimento alle disposizioni relative all'ambito di applicazione della vigilanza di gruppo e alle disposizioni sul governo societario, alle disposizioni relative al calcolo della solvibilità di gruppo, alle disposizioni relative alla vigilanza sulle operazioni infragruppo e sulla concentrazione dei rischi di cui al Titolo XV; b) la cooperazione con le altre autorità di vigilanza.». 140. L'articolo 207 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è abrogato. 141. Dopo l'articolo 207 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti: «Art. 207-bis (Collaborazione e scambio informativo tra le autorità di vigilanza) 1. Le autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo collaborano strettamente, in particolare nei casi in cui un'impresa di assicurazione o di riassicurazione si trovi in difficoltà finanziarie. 2. Le autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo si scambiano reciprocamente le informazioni necessarie a consentire e agevolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza nell'ambito delle proprie competenze, allo scopo di assicurare che dispongano della stessa quantità di informazioni pertinenti. 3. Ai fini di cui al comma 2, le autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo si comunicano senza indugio ogni informazione pertinente non appena ne entrino in possesso oppure, laddove sia richiesto, procedono a uno scambio di informazioni. Le informazioni di cui al presente comma comprendono anche le informazioni in merito alle azioni del gruppo e delle autorità di vigilanza, nonché le informazioni fornite dal gruppo. 4. Se un'autorità di vigilanza non ha comunicato informazioni pertinenti oppure è stata respinta una richiesta di collaborazione, in particolare per lo scambio di informazioni pertinenti, oppure non è stato dato seguito a tale richiesta entro due settimane, le autorità di vigilanza possono rinviare la questione all'EIOPA che può agire conformemente ai poteri di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010. 5. Qualora la società al vertice del gruppo non abbia fornito entro un termine ragionevole all'autorità di vigilanza sul gruppo o ad altre autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo informazioni su una società italiana facente parte del gruppo, l'IVASS collabora con l'autorità richiedente per l'acquisizione di informazioni dalla società italiana. 6. Le autorità responsabili della vigilanza sulle singole imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti a un gruppo e l'autorità di vigilanza sul gruppo convocano senza indugio una riunione di tutte le autorità di vigilanza partecipanti alla vigilanza di gruppo almeno nei seguenti casi, allorchè: a) vengono a conoscenza di una grave violazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità o del Requisito Patrimoniale Minimo di una singola impresa di assicurazione o di riassicurazione; b) vengono a conoscenza di una grave violazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo calcolato in base a dati consolidati, o del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo aggregato in conformità di qualunque metodo di calcolo usato conformemente al Titolo XV, Capo I ter; c) si verificano o si sono verificate altre circostanze eccezionali. Art. 207-ter (Consultazione tra autorità di vigilanza) 1. Fatti salvi gli articoli 206-bis e 206-ter, 207-septies e 212-bis, le autorità di vigilanza interessate, quando una decisione è rilevante per l'espletamento dei compiti di vigilanza di altre autorità di vigilanza, prima di adottare tale decisione si consultano nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza sui seguenti aspetti: a) le modifiche dell'assetto azionario, della struttura organizzativa o decisionale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di un gruppo che richiedono l'autorizzazione delle autorità di vigilanza; b) la decisione sull'estensione del periodo ammesso per il risanamento a norma dell'articolo 222, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater; c) le principali sanzioni e misure eccezionali adottate dalle autorità di vigilanza interessate, ivi compresa l'imposizione di una maggiorazione del requisito patrimoniale di solvibilità ai sensi dell'articolo 47-sexies e l'imposizione di limitazioni nell'uso di un modello interno per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità conformemente agli articoli da 46-bis a 46-quinquiesdecies. Nel caso di cui alle lettere b) e c), l'autorità di vigilanza sul gruppo è sempre consultata. 2. In ogni caso le autorità di vigilanza interessate si consultano prima di adottare decisioni basate su informazioni ricevute da altre autorità di vigilanza. 3. Fatti salvi gli articoli 206-bis, 206-ter, 207-septies e 212-bis, un'autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo può decidere di non consultare le altre autorità di vigilanza in caso di urgenza o quando la consultazione rischi di compromettere l'efficacia della decisione, dandone tempestiva informativa alle altre autorità di vigilanza interessate. Art. 207-quater (Collaborazione con le autorità responsabili per gli enti creditizi e le imprese di investimento) 1. Quando un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e un ente creditizio o un'impresa di investimento, o entrambi sono direttamente o indirettamente legati o hanno un'impresa partecipante comune, le autorità di vigilanza sulle società del gruppo e le autorità responsabili della vigilanza di tali altre società collaborano strettamente. Fatte salve le loro rispettive competenze, tali autorità si scambiano ogni informazione volta a semplificare le proprie funzioni. Art. 207-quinquies (Segreto professionale e riservatezza) 1. L'IVASS può procedere allo scambio di informazioni con le altre autorità di vigilanza interessate e con le altre autorità di vigilanza conformemente alle disposizioni di cui al presente Capo. 2. Le informazioni ricevute nell'ambito dell'esercizio della vigilanza sul gruppo, in particolare le informazioni scambiate tra l'IVASS e le altre autorità di vigilanza interessate o con le altre autorità, sono sottoposte al segreto d'ufficio ai sensi degli articoli 10 e 10-bis. Art. 207-sexies (Autorità di vigilanza sul gruppo) 1. L'IVASS, nel caso in cui sia competente all'esercizio della vigilanza su tutte le imprese di assicurazione o di riassicurazione del gruppo, è designata autorità di vigilanza sul gruppo. In tal caso l'IVASS è responsabile del coordinamento e dell'esercizio della vigilanza sul gruppo. 2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 3, l'IVASS esercita le funzioni di autorità di vigilanza sul gruppo secondo i seguenti criteri: a) se al vertice del gruppo vi è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e l'IVASS ha autorizzato tale impresa; b) se al vertice del gruppo non vi è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'IVASS è considerata autorità di vigilanza sul gruppo sulla base dei seguenti criteri: 1) nel caso in cui l'IVASS ha autorizzato l'impresa di assicurazione o di riassicurazione la cui società controllante sia una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista; 2) nel caso in cui l'IVASS ha autorizzato l'impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede nel territorio della Repubblica, qualora più imprese di assicurazione o di riassicurazione del gruppo con sede in diversi Stati membri abbiano come società controllante la stessa società di partecipazione assicurativa o società di partecipazione finanziaria mista e tale società di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista abbia sede nel territorio della Repubblica; 3) nel caso in cui l'IVASS ha autorizzato l'impresa di assicurazione o di riassicurazione con il totale dello stato patrimoniale più elevato, qualora al vertice del gruppo vi siano più società di partecipazione assicurativa o società di partecipazione finanziaria mista con sede in diversi Stati membri, in ciascuno dei quali si trova un'impresa di assicurazione o di riassicurazione; 4) nel caso in cui l'IVASS ha autorizzato l'impresa di assicurazione o di riassicurazione con il totale dello stato patrimoniale più elevato, qualora più imprese di assicurazione o di riassicurazione del gruppo con sede in diversi Stati membri abbiano come società controllante la stessa società di partecipazione assicurativa o società di partecipazione finanziaria mista e nessuna di tali imprese sia stata autorizzata nello Stato membro nel quale ha sede la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista; 5) nel caso in cui l'IVASS ha autorizzato l'impresa di assicurazione o di riassicurazione con il totale dello stato patrimoniale più elevato, qualora il gruppo non abbia una società controllante, o in qualsiasi altro caso diverso da quelli di cui ai numeri da 1) a 4). 3. Qualora non ricorrano i criteri di cui ai commi 1 e 2, il ruolo di autorità di vigilanza sul gruppo è assunto dall'autorità di vigilanza risultata competente applicando i criteri previsti dall'articolo 247 della direttiva 2009/138/CE. 4. In casi particolari, l'IVASS e le altre autorità di vigilanza interessate sulle imprese del gruppo, su richiesta di una di esse, possono con decisione congiunta derogare ai criteri fissati ai commi 2 e 3, qualora l'applicazione di tali criteri non sia opportuna, avuto riguardo alla struttura del gruppo ed all'importanza relativa delle attività delle imprese di assicurazione e di riassicurazione nei vari Stati membri, e designare un'altra autorità di vigilanza come autorità di vigilanza sul gruppo. A tal fine, l'IVASS, o altra autorità di vigilanza interessata sulle imprese del gruppo, può chiedere che sia avviata una discussione sulla possibilità che siano applicati i criteri di cui ai commi 2 e 3. La discussione si tiene al massimo annualmente. 5. L'IVASS e le altre autorità di vigilanza interessate delle imprese sul gruppo, previa consultazione del gruppo medesimo, adottano la decisione congiunta di cui al comma 3 entro tre mesi dalla richiesta di discussione. L'IVASS trasmette al gruppo la decisione congiunta, pienamente motivata. 6. Durante il periodo di tre mesi di cui al comma 4, ciascuna delle autorità di vigilanza interessate sulle imprese appartenenti al gruppo può rinviare la questione all'AEAP, conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010. In tal caso, l'IVASS e le autorità di vigilanza interessate posticipano la loro decisione congiunta in attesa di una decisione eventualmente adottata dall'AEAP, entro un mese dal rinvio, a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, di tale regolamento, e adeguano la loro decisione congiunta a quella dell'AEAP. Tale decisione congiunta è riconosciuta come determinante e applicata dall'IVASS e dalle autorità di vigilanza interessate. Il periodo di tre mesi è considerato periodo di conciliazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, di tale regolamento. 7. Il rinvio all'AEAP di cui al comma 6 non può essere effettuato dopo la scadenza del periodo di tre mesi o dopo il raggiungimento di una decisione congiunta. L'autorità di vigilanza sul gruppo designata trasmette al gruppo e al collegio delle autorità di vigilanza la decisione congiunta pienamente motivata. 8. In mancanza di una decisione congiunta che deroghi ai criteri di cui al comma 2, l'IVASS esercita le funzioni di autorità di vigilanza sul gruppo qualora sia l'autorità di vigilanza individuata ai sensi del medesimo comma 2. Art. 207-septies (Funzioni dell'IVASS in qualità di Autorità di Vigilanza sul gruppo) 1. L'IVASS, in qualità di Autorità di vigilanza sul gruppo: a) trasmette all'AEAP le informazioni sul funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza e in merito a qualsiasi difficoltà incontrata che possa essere rilevante ai fini dell'esame che l'AEAP effettua, almeno ogni tre anni, sul funzionamento operativo dei collegi, al fine di valutarne i livelli di convergenza; b) trasmette alle autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo e all'AEAP le informazioni concernenti il gruppo con riferimento agli stretti legami e alla relazione sulla solvibilità di gruppo e alla condizione finanziaria, nonché quelle acquisite ai sensi dell'articolo 214-bis, in particolare per quanto concerne la forma giuridica e la struttura di governo societario e organizzativa del gruppo; c) coordina la raccolta e la diffusione delle informazioni rilevanti o essenziali, anche in situazioni di emergenza, e divulga le informazioni importanti per l'esercizio delle funzioni di vigilanza da parte delle autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo; d) pianifica e coordina, in collaborazione con le autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo, le attività di vigilanza sul gruppo, anche in situazioni di emergenza, tramite riunioni regolari organizzate almeno annualmente o con ogni altro mezzo idoneo, tenendo conto della natura, della portata e della complessità dei rischi inerenti all'attività di tutte le imprese che appartengono al gruppo; e) svolge ulteriori compiti, adotta le misure e decisioni assegnate dalle disposizioni legislative, regolamentari e dalle norme europee direttamente applicabili, in particolare espleta la procedura di convalida del modello interno a livello di gruppo e la procedura di autorizzazione ad applicare il regime di vigilanza sulla solvibilità di gruppo con gestione centralizzata dei rischi. 2. L'IVASS può invitare le autorità di vigilanza dello Stato membro in cui ha sede una impresa controllante a richiedere alla società controllante ogni informazione pertinente per l'esercizio delle funzioni di coordinamento di cui al comma 1. 3. Nel caso di informazioni di cui all'articolo 213, commi 2, 3 e 4, già trasmesse ad un'altra autorità di vigilanza, l'IVASS contatta, se possibile, tale autorità per evitare la duplicazione della trasmissione delle informazioni alle diverse autorità che partecipano alla vigilanza. Art. 207-octies (Cooperazione per l'autorizzazione del modello interno di gruppo) 1. Nel caso in cui un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, in qualità di ultima società controllante italiana ai sensi dell'articolo 210, comma 2, e le sue imprese partecipate o controllate o congiuntamente le imprese partecipate o controllate di una società di partecipazione assicurativa, in qualità di ultima società controllante italiana ai sensi dell'articolo 210, comma 2, abbiano presentato la domanda per ottenere l'autorizzazione a calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato e il Requisito Patrimoniale di Solvibilità delle imprese di assicurazione e riassicurazione appartenenti al gruppo sulla base di un modello interno, l'IVASS, in qualità di autorità di vigilanza sul gruppo, e le autorità di vigilanza interessate collaborano al fine di decidere se concedere o meno l'autorizzazione richiesta, prevedendo altresì eventuali termini e condizioni a cui subordinare la stessa. 2. La richiesta di autorizzazione all'utilizzo del modello interno, di cui al comma 1, è presentata all'IVASS che informa gli altri membri del collegio delle autorità di vigilanza e presenta loro immediatamente la domanda completa. 3. L'IVASS e le altre autorità di vigilanza interessate si adoperano per pervenire ad una decisione congiunta sulla domanda entro sei mesi dalla ricezione della domanda completa da parte dell'IVASS. 4. Se nel termine di sei mesi di cui al comma 3, una qualunque delle autorità di vigilanza interessate rinvia la questione all'AEAP, conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010, l'IVASS differisce la sua decisione in attesa della decisione eventualmente adottata dall'AEAP, conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, di tale regolamento e adegua la propria decisione a quella dell'AEAP. 5. La decisione di cui al comma 4, adottata dall'AEAP entro un mese, è riconosciuta come determinante ed è applicata dalle autorità di vigilanza interessate. La questione non può essere rinviata all'AEAP dopo la scadenza del termine di sei mesi o dopo che è stata adottata una decisione congiunta. L'IVASS decide in via definitiva se, conformemente all'articolo 41, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 44, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1094/2010, la decisione proposta dal gruppo di esperti è respinta. Tale decisione è riconosciuta come determinante e applicata dalle autorità di vigilanza interessate. Il periodo di sei mesi è considerato la fase di conciliazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del predetto regolamento. 6. Se le autorità di vigilanza interessate sono pervenute alla decisione congiunta di cui al comma 3, l'IVASS trasmette al richiedente un documento contenente le motivazioni complete. 7. In mancanza di una decisione congiunta delle autorità di vigilanza interessate entro il termine di sei mesi di cui al comma 3, l'IVASS decide autonomamente in merito alla domanda, tenendo in debita considerazione eventuali pareri e riserve delle autorità di vigilanza interessate espressi nel termine di sei mesi. L'IVASS trasmette un documento contenente la decisione pienamente motivata al richiedente e alle altre autorità di vigilanza interessate che la riconoscono come determinante e la applicano. 8. Nell'ipotesi in cui una delle autorità di vigilanza interessate ritenga che il profilo di rischio di un'impresa di assicurazione o riassicurazione soggetta alla sua vigilanza si discosti significativamente dalle ipotesi sottese al modello interno approvato a livello di gruppo e fino a quando l'impresa non affronti adeguatamente le riserve dell'autorità di vigilanza, quest'ultima può, nei casi di cui all'articolo 47-sexies, proporre di: a) imporre una maggiorazione di capitale rispetto al Requisito Patrimoniale di Solvibilità di tale impresa di assicurazione o di riassicurazione risultante dall'applicazione del predetto modello interno; b) in circostanze eccezionali in cui la maggiorazione di capitale di cui alla lettera a) risulti inappropriata, imporre all'impresa di calcolare il suo Requisito Patrimoniale di solvibilità sulla base della formula standard in conformità alle previsioni di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezioni I e II. 9. Secondo quanto previsto dall'articolo 47-sexies, comma 1, lettere a) e c), l'autorità di vigilanza può imporre una maggiorazione del capitale rispetto al Requisito Patrimoniale di Solvibilità di tale impresa di assicurazione o riassicurazione risultante dall'applicazione della formula standard. L'autorità di vigilanza comunica le ragioni delle eventuali decisioni, adottate ai sensi del presente comma e del comma 10, sia all'impresa di assicurazione o riassicurazione, sia agli altri membri del collegio delle autorità di vigilanza. 10. L'IVASS, quando non è Autorità di vigilanza sul gruppo ai sensi del comma 1, collabora con l'Autorità di vigilanza sul gruppo con sede in altro Stato membro al fine di procedere all'autorizzazione del modello interno di gruppo. In ogni caso l'IVASS può avvalersi del potere di imporre una maggiorazione di capitale quando ricorrono le condizioni di cui ai commi 8 e 9.». 142. Prima dell'articolo 208 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserita la seguente Sezione: «Sezione III COMUNICAZIONI ALLA COMMISSIONE EUROPEA E ALL'AEAP». 143. L'articolo 208 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: «Art. 208. (Comunicazioni alla Commissione europea e all'AEAP e alle autorità di vigilanza di altri Stati membri relativamente ad imprese di Stati membri e di Stati terzi) 1. L'IVASS comunica alla Commissione europea, all'AEAP e alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri: a) ogni autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa o riassicurativa rilasciata ad un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di nuova costituzione che sia controllata, direttamente o indirettamente, da imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo; b) ogni autorizzazione all'acquisizione, da parte di imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo, di partecipazioni di controllo in imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica. 1-bis. Se l'autorizzazione è stata rilasciata ad un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che si trovi nella situazione di cui alla lettera a), la struttura dei rapporti di controllo è specificamente indicata nella comunicazione che l'IVASS invia alla Commissione europea, all'AEAP e alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri. 2. L'IVASS informa la Commissione europea e l'AEAP delle difficoltà di carattere generale eventualmente incontrate dalle imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica nell'accesso e nell'esercizio dell'attività in regime di stabilimento in uno Stato terzo.». 144. Dopo l'articolo 208 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti: «Art. 208-bis (Comunicazioni relative alla inosservanza delle disposizioni di legge da parte di un'impresa di assicurazione) 1. L'IVASS comunica alla Commissione e all'AEAP il numero e il tipo di casi che hanno comportato un rifiuto ai sensi degli articoli 17, comma 2 e 19, comma 2 e in cui siano state adottate le misure di cui al comma 4 dell'articolo 193. Art. 208-ter (Cooperazione per l'applicazione delle disposizioni sulla coassicurazione comunitaria) 1. L'IVASS collabora con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri e con la Commissione europea ai fini di esaminare eventuali difficoltà insorte in relazione ai contratti di coassicurazione comunitaria e per verificare che le disposizioni dell'Unione europea siano correttamente applicate.». 145. La rubrica del titolo XV del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituita dalla seguente: «TITOLO XV VIGILANZA SUL GRUPPO». 146. La rubrica del Capo I del titolo XV del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituita dalla seguente: «Capo I Vigilanza sul gruppo» 147. L'articolo 210 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: «Art. 210. (Vigilanza sul gruppo) 1. La vigilanza a livello di gruppo si applica, in base a quanto previsto dal presente Titolo e secondo le disposizioni stabilite da IVASS con regolamento: a) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che siano controllanti o partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, o in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo; b) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che siano controllate da una società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista con sede nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro; c) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che siano controllate da una società di partecipazione assicurativa, una società di partecipazione finanziaria mista o da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo; d) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che siano controllate da una società di partecipazione assicurativa mista; e) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che controllano una società strumentale; f) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica soggette a direzione unitaria ai sensi dell'articolo 96. 2. Fatto salvo quanto previsto dai Capi IV-bis e IV-ter, l'IVASS esercita la vigilanza sul gruppo a livello dell'ultima società controllante italiana, ovvero l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, la società di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con sede nel territorio della Repubblica che, nell'ambito del gruppo, non è a sua volta controllata da una impresa di assicurazione o di riassicurazione, da una società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista con sede nel territorio della Repubblica. 3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 220-octies, comma 4, nel caso in cui non sussiste un'ultima società controllante italiana ai sensi del comma 2, l'IVASS determina le modalità applicative della vigilanza sul gruppo, inclusa l'individuazione della società responsabile degli adempimenti di cui al presente codice in luogo della ultima società controllante italiana. 4. Fatto salvo quanto previsto dal presente Titolo, le disposizioni in materia di vigilanza sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione del presente codice continuano ad applicarsi alle stesse. 5. Ai fini del presente Titolo, le sedi secondarie nel territorio della Repubblica di imprese di assicurazione o riassicurazione con sede in uno Stato terzo sono considerate alla stregua di imprese di assicurazione o riassicurazione italiane.». 148. L'articolo 210-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: «Art. 210-bis (Altre disposizioni applicabili) 1. L'IVASS può individuare, con provvedimenti di carattere generale o specifici, i casi in cui una o più disposizioni adottate ai sensi del presente Titolo, in particolare relative alla concentrazione dei rischi e alle operazioni infragruppo, non si applicano qualora l'ultima società controllante di cui all'articolo 210, comma 2, sia una impresa di assicurazione o riassicurazione, una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista soggetta alla vigilanza a livello di conglomerato finanziario ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142. 2. L'IVASS può individuare, con provvedimenti di carattere generale o specifici, i casi in cui una o più disposizioni adottate ai sensi del presente Titolo non si applicano alla società di partecipazione finanziaria mista in quanto soggetta a disposizioni di vigilanza equivalenti, in particolare in termini di vigilanza basata sul rischio. 3. L'IVASS, in qualità di autorità di vigilanza sul gruppo, informa l'ABE e l'AEAP, delle decisioni adottate a norma dei commi 1 e 2. 4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni di cui agli articoli 210-ter, comma 7, 212-bis, comma 1, lettera c), si applicano alla società di partecipazione finanziaria mista, qualora il settore di maggiori dimensioni all'interno del conglomerato finanziario sia quello assicurativo, determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142. I provvedimenti di cui agli articoli 79, comma 3-bis, e 81, commi 2 e 3, l'approvazione di cui all'articolo 196, l'autorizzazione di cui all'articolo 68 e la decadenza di cui all'articolo 76 sono adottati dall'IVASS d'intesa con Banca d'Italia. 5. I provvedimenti previsti dal titolo XVI, Capo I, II, IV e VII, nonché le misure di cui all'articolo 220-novies, nei confronti della società di partecipazione finanziaria mista sono adottati o proposti dall'IVASS d'intesa con Banca d'Italia.». 149. Dopo l'articolo 210-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti: «Art. 210-ter (Albo delle società capogruppo) 1. L'ultima società controllante italiana, di cui all'articolo 210, comma 2, è iscritta in un apposito albo delle società capogruppo italiane tenuto dall'IVASS. 2. La società capogruppo comunica all'IVASS l'elenco delle imprese di assicurazione o riassicurazione e le società strumentali, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista controllate intermedie. 3. La società capogruppo comunica all'IVASS l'elenco delle imprese di assicurazione o riassicurazione e delle società strumentali partecipate, degli enti creditizi, delle imprese d'investimento e degli enti finanziari partecipati o controllati e delle altre società controllate e partecipate. 4. Le società di cui al comma 2 sono iscritte dall'IVASS nell'albo delle società capogruppo. 5. L'IVASS può procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza del rapporto di controllo di cui al comma 2 e procedere all'iscrizione all'albo della società capogruppo. 6. La struttura del gruppo deve essere tale da assicurare la sana e prudente gestione del gruppo e non ostacolare l'esercizio dei poteri di vigilanza. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 79, nel caso in cui per effetto di una acquisizione la struttura del gruppo non soddisfa i requisiti di cui al presente comma, l'IVASS può esercitare i poteri di cui agli articoli 79, comma 3-bis, e 81. 7. L'IVASS accerta che lo statuto della società capogruppo non contrasti con la sana e prudente gestione del gruppo. 8. All'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, si applicano le disposizioni di cui al Titolo VII, Capo I e III. 9. Le società di cui ai commi 1 e 2 indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo. 10. L'IVASS determina, con regolamento, gli adempimenti connessi alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo. Art. 210-quater (Esclusione dall'area di vigilanza sul gruppo) 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 216-sexies, comma 1, lettera f), l'IVASS può escludere dall'area della vigilanza di gruppo di cui all'articolo 210 la società con sede legale in uno Stato terzo in cui sussistano ostacoli giuridici al trasferimento delle informazioni necessarie. 2. L'IVASS può escludere una società del gruppo dall'area della vigilanza di gruppo quando presenta un interesse trascurabile rispetto alle finalità della vigilanza sul gruppo oppure quando è inopportuno o fuorviante considerare tale società rispetto a detti obiettivi. 3. Le società dello stesso gruppo, che considerate individualmente potrebbero essere escluse ai sensi del comma 2, in quanto presentano un interesse trascurabile rispetto agli obiettivi della vigilanza di gruppo, devono essere comunque incluse se, collettivamente considerate, presentano un interesse non trascurabile. 4. Ai fini dell'esclusione di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione ai sensi del comma 2, l'IVASS consulta le altre autorità di vigilanza interessate prima di adottare una decisione. 5. Nel caso in cui un'impresa di assicurazione o riassicurazione sia stata esclusa dalla vigilanza sul gruppo ai sensi del comma 2, l'autorità di vigilanza dello Stato membro in cui tale impresa è situata può chiedere all'ultima società controllante di cui all'articolo 210, comma 2, di fornire informazioni che possano facilitare la vigilanza dell'impresa interessata.». 150. Gli articoli 211 e 212 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono abrogati.
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