Art. 5 · Disposizioni generali in materia di addestramento

Art. 5

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Disposizioni generali in materia di addestramento

In vigore dal 15 dic 2021
1. L'addestramento dei lavoratori marittimi è disciplinato ai sensi dell'articolo 123, primo comma, del codice della navigazione ed è oggetto di appositi corsi, il cui svolgimento può essere affidato a istituti, enti e società ritenuti idonei ed autorizzati con provvedimenti dell'autorità competente di cui all', comma 2. 2. Quando lo svolgimento dei corsi è affidato a istituti, enti e società le qualifiche e l'esperienza degli insegnanti e degli esaminatori sono disciplinati ai sensi dell', comma 1. 3. Le autorità competenti di cui all', commi 1, 2, 5 e 6, con uno o più decreti, disciplinano, in conformità con requisiti e le opzioni previste dalla Convenzione STCW: a) i programmi, le procedure e le commissioni d'esame per l'ottenimento del certificato di competenza, del certificato di addestramento e delle prove documentali; b) i programmi, le procedure e le commissioni d'esame per l'addestramento dei lavoratori marittimi che richieda appositi corsi. 4. I decreti di cui al comma 3, lettera b), stabiliscono, altresì: a) i programmi, comprensivi anche della materia sulla sicurezza del lavoro, e le modalità di svolgimento dei corsi, che includono i metodi di insegnamento, le procedure ed il materiale scolastico occorrente per conseguire i livelli di competenza prescritti secondo quanto previsto dall'annesso alla Convenzione STCW e delle corrispondenti sezioni del codice STCW; b) la composizione quantitativa e qualitativa del corpo istruttori che deve essere formato da persone in possesso di conoscenze teoriche e di esperienza professionale pratica ritenute adeguate agli specifici tipi e livelli dell'attività di addestramento. In ogni caso, ogni istruttore deve conoscere il programma e gli obiettivi specifici del particolare tipo di addestramento ed aver ricevuto, se l'addestramento è effettuato con l'ausilio di simulatori, una formazione teorico-pratica adeguata circa l'uso dei simulatori utilizzati; c) la composizione quantitativa e qualitativa delle commissioni innanzi alle quali, al termine del corso, l'allievo sostiene un esame teorico-pratico. In ogni caso, la commissione è composta da persone in grado di valutare il possesso da parte dell'allievo delle conoscenze teoriche e delle abilità pratiche richieste. Prima di assumere le relative funzioni, ogni esaminatore deve ricevere un'istruzione adeguata sui metodi e le pratiche di valutazione, e deve maturare, se l'attività di valutazione è effettuata con l'ausilio di un simulatore, una sufficiente esperienza pratica del simulatore medesimo, come strumento di valutazione. 5. Gli istituti, gli enti e le società di cui al comma 1, rilasciano il certificato di addestramento ovvero la prova documentale a coloro i quali hanno superato l'esame di cui al comma 4, lettera c). 6. L'addestramento svolto a bordo non deve essere di ostacolo alle normali operazioni della nave. 7. Secondo la ripartizione delle competenze di cui all', commi 2, 3, 5 e 6, le autorità competenti controllano che le attività di formazione ed addestramento svolte dagli istituti, enti e società di cui al comma 1 del presente articolo, conseguano gli obiettivi definiti, inclusi quelli riguardanti le qualifiche e l'esperienza di istruttori ed esaminatori. 8. Ai fini di cui al comma 7, con i decreti previsti dal comma 1, per ogni corso e programma di addestramento, sono stabilite anche norme di qualità che identificano gli obiettivi dell'addestramento ed i livelli di cognizione, di apprendimento e di capacità professionale da conseguire. 9. Le spese derivanti dalle attività espletate dall'autorità competente ai fini del rilascio delle autorizzazioni a istituti, enti e società di addestramento sono a carico dei richiedenti, ad eccezione degli enti pubblici, sulla base del costo effettivo della prestazione resa. Sono altresì a carico dei richiedenti le spese connesse con l'attività di controllo. 10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate, secondo il criterio di copertura del costo effettivo del servizio, ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe per le attività autorizzative e di controllo e le relative modalità di versamento. 11. L'addestramento dei lavoratori marittimi nelle materie di cui alla regola VI/4 dell'annesso alla Convenzione STCW e della corrispondente sezione del codice STCW è oggetto di appositi corsi gestiti da strutture sanitarie pubbliche disciplinati ai sensi dell', commi 2, 3 e 4. Le relative spese sono a carico dei richiedenti.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-05-12;71#art-5