Art. 28
28 / 28Disposizioni transitorie
In vigore dal 15 dic 2021
1. Le autorità competenti di cui all', commi 1, 2, 5 e 6, confrontano i livelli di competenza richiesti:
a) ai candidati per i certificati di competenza e i certificati di addestramento emessi fino al 1° gennaio 2017 con quelli indicati per i pertinenti certificati di competenza e di addestramento nella parte A del codice STCW e stabiliscono, se necessario, di richiedere che i titolari di tali certificati di competenza e certificati di addestramento frequentino adeguati corsi per il ripasso e l'aggiornamento dell'addestramento o siano sottoposti a esame per la valutazione della competenza;
b) ai marittimi che prestano servizio su navi alimentate a gas, prima del 1° gennaio 2017 con i livelli di competenza di cui alla sezione A-V/3 del codice STCW e richiedono, se necessario, che tali marittimi aggiornino le proprie qualifiche.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 maggio 2015
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Delrio, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Guidi, Ministro dello sviluppo economico
Poletti, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Lorenzin, Ministro della salute
Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale
Orlando, Ministro della giustizia
Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze
Giannini, Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
Galletti, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-05-12;71#art-28