Art. 27 · Clausola d'invarianza

Art. 27

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Clausola d'invarianza

In vigore dal 26 giu 2015
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Le autorità competenti provvedono all'esecuzione dei compiti affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-05-12;71#art-27