Art. 21 · Controllo dello Stato di approdo e procedure di controllo

Art. 21

21 / 28

Controllo dello Stato di approdo e procedure di controllo

In vigore dal 26 giu 2015
1. Le navi, indipendentemente dalla bandiera che battono ed eccetto i tipi di nave esclusi dall' sono soggette, mentre si trovano nei porti italiani, al controllo da parte degli ispettori di cui all', comma 1, lettera iii), per verificare che i lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo hanno un certificato di competenza o un certificato di addestramento o una prova documentale ai sensi della Convenzione STCW ovvero che ne sono stati debitamente dispensati. 2. Durante le ispezioni a bordo gli ispettori verificano che siano applicate tutte le disposizioni e procedure di cui al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, ed inoltre che: a) i lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo siano in possesso di un certificato di competenza, di un certificato di addestramento o di una prova documentale, rilasciati ai sensi della Convenzione STCW, o ne siano stati validamente dispensati ovvero che siano in possesso di un certificato di convalida di riconoscimento di un certificato di competenza o di riconoscimento di un certificato di addestramento oppure forniscano prova documentale di aver presentato domanda di riconoscimento del certificato all'autorità di cui all', comma 7; b) il numero e le qualifiche dei lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo siano conformi alle norme in materia di sicurezza previste dallo Stato di bandiera della nave. 3. Gli ispettori valutano, in conformità con le norme stabilite nella parte A del codice STCW, l'idoneità dei lavoratori marittimi in servizio sulla nave a svolgere il servizio di guardia, se ci sono fondati motivi per ritenere che tali norme non sono state osservate in una delle seguenti situazioni: a) la nave è stata coinvolta in una collisione, in un arenamento od in un incaglio; b) si è verificato, durante la navigazione o mentre la nave era alla fonda od all'ormeggio, uno scarico illecito di sostanze dalla nave in violazione di convenzioni internazionali; c) la nave è stata condotta in maniera irregolare o pericolosa per la sicurezza, contravvenendo alle disposizioni in materia di manovra adottate dall'Organizzazione marittima internazionale od alle disposizioni concernenti la sicurezza della navigazione e la tutela dell'ambiente marino; d) le condizioni di esercizio della nave sono tali da costituire un pericolo per le persone, le cose, l'ambiente o un rischio per la protezione; e) un certificato è stato ottenuto con la frode od il possessore di un certificato non è la persona a cui questo è stato originariamente rilasciato; f) la nave batte la bandiera di un Paese che non ha ratificato la Convenzione STCW od il comandante, gli ufficiali od i comuni sono in possesso di certificati rilasciati da un Paese terzo che non ha ratificato la Convenzione STCW. 4. Oltre a verificare il possesso dei certificati, l'ispettore valuta se richiedere ai lavoratori marittimi, anche ai fini della valutazione di cui al comma 3, la dimostrazione delle rispettive competenze in relazione alle funzioni assegnate a ciascuno. Tale dimostrazione può includere la verifica dell'osservanza delle prescrizioni operative in materia di guardia e di capacità di ciascun lavoratore marittimo di reagire adeguatamente nei casi di emergenza a livello delle proprie competenze o di adempiere le funzioni vitali ai fini della sicurezza e della prevenzione o del contenimento dell'inquinamento. L'ispettore procede a norma del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, e dei relativi accordi Port State Control, Paris MOU. 5. Gli ispettori verificano che a bordo delle navi siano a disposizione dei comandanti, degli ufficiali e dei radio operatori i testi aggiornati delle normative nazionali ed internazionali in materia di sicurezza della vita umana in mare e di tutela dell'ambiente marino.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-05-12;71#art-21