Art. 13 · Rinnovo dei certificati di competenza e dei certificati di addestramento

Art. 13

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Rinnovo dei certificati di competenza e dei certificati di addestramento

In vigore dal 15 dic 2021
1. I comandanti e gli ufficiali titolari di un certificato di cui all', comma 1, lettere uu), vv) e zz), rilasciato o riconosciuto ai sensi dei capitoli dell'allegato I, ad esclusione di quelli di cui al capitolo V, regola V/3 e al capitolo VI, che prestano servizio in mare ovvero intendono riprendere servizio in mare dopo un periodo trascorso a terra, ad intervalli non superiori ai cinque anni, rinnovano il certificato dimostrando la permanenza: a) dei requisiti di idoneità fisica di cui all', comma 1, lettera b); b) della competenza professionale necessaria all'assolvimento delle funzioni relative al certificato di competenza o al certificato di addestramento da rinnovare, conformemente alla sezione A-I/11 del codice STCW. 2. I comandanti e gli ufficiali per poter proseguire il servizio di navigazione a bordo di navi cisterna soddisfano i requisiti del comma 1, a intervalli non superiori a cinque anni, dimostrando di continuare a possedere la competenza professionale in materia di navi cisterna conformemente alla sezione A-I/11, paragrafo 3 del codice STCW. 2-bis. I comandanti e gli ufficiali per poter proseguire il servizio di navigazione a bordo di navi che operano nelle acque polari soddisfano i requisiti del comma 1 e, a intervalli non superiori a cinque anni, dimostrano di continuare a possedere la competenza professionale in materia di navi che operano nelle acque polari conformemente alla sezione A-I/11, paragrafo 4 del codice STCW. 3. I radio operatori, titolari di un certificato di competenza rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, che prestano servizio in mare ovvero intendono riprendere servizio in mare dopo un periodo trascorso a terra, per essere ritenuti idonei al servizio in mare, chiedono ad intervalli non superiori a cinque anni, il rinnovo del loro certificato dimostrando la permanenza: a) dei requisiti di idoneità fisica di cui all', comma 1, lettera b); b) della competenza professionale necessaria all'assolvimento delle funzioni relative al certificato di competenza da rinnovare. 4. I comandanti, i direttori di macchina, gli ufficiali di coperta e di macchina ed i radio operatori, per proseguire il servizio a bordo di navi per le quali sono stabiliti a livello internazionale ulteriori requisiti di formazione speciale, devono aver completato la relativa formazione. 5. Con provvedimenti delle autorità competenti di cui all', commi 1, 2, 5 e 6, ciascuno per le materie di propria competenza, sono disciplinati: a) le modalità e le procedure di rinnovo dei certificati di competenza e dei certificati di addestramento di cui all', comma 1, lettere uu) e vv); b) le modalità e le procedure di rinnovo delle prove documentali e del rilascio dell'attestato di addestramento conseguito di cui all', comma 1, lettere zz) e aaa); c) i corsi di aggiornamento e di adeguamento che comprendono le modifiche intervenute nella legislazione internazionale e comunitaria in materia di sicurezza della vita umana in mare e di tutela dell'ambiente marino nonché di qualsiasi aggiornamento dei livelli di competenza richiesti dalle predette normative; d) i corsi di aggiornamento e di adeguamento, ai sensi della regola I/11, sezione A-I/11, della Convenzione STCW.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-05-12;71#art-13