Art. 10 · Norme di qualità

Art. 10

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Norme di qualità

In vigore dal 15 dic 2021
1. Le autorità competenti di cui all', commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, garantiscono che le attività di formazione, di valutazione delle competenze, di certificazione, incluse quelle mediche, di convalida di riconoscimento e di rinnovo, incluse quelle svolte da enti, istituti o società, sono costantemente controllate attraverso un sistema di gestione della qualità che assicuri il conseguimento degli obiettivi definiti, inclusi quelli riguardanti le qualifiche e l'esperienza di istruttori ed esaminatori, conformemente alla sezione A-I/8 del codice STCW. 2. Le autorità competenti di cui all', commi 1, 2, 4, 5 e 6, garantiscono che gli obiettivi di istruzione e formazione e i relativi livelli qualitativi di competenza da conseguire sono chiaramente definiti e sono identificati i livelli di conoscenza, di apprendimento e di capacità professionali adeguati agli esami e alle valutazioni previsti dalla Convenzione STCW. 3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti opera il Comitato di valutazione indipendente, composto da rappresentanti delle amministrazioni competenti, il quale, ad intervalli non superiori a cinque anni, effettua una valutazione sulle autorità di cui all', relativamente al sistema di valutazione e alla gestione del sistema di abilitazione ed in particolare valuta che: a) le misure interne di verifica e controllo della gestione e le attività conseguenti sono conformi alle disposizioni previste ed alle procedure formali e sono idonee ad assicurare il conseguimento degli obiettivi definiti; b) i risultati di ogni valutazione indipendente sono documentati e sottoposti all'attenzione dei responsabili del settore oggetto della valutazione; c) sono intraprese azioni tempestive per rimediare alle carenze riscontrate. 4. Entro sei mesi dalla valutazione di cui al comma 3, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti coordina e trasmette alla Commissione europea e all'Organizzazione marittima internazionale (IMO) una relazione sull'esito della valutazione stessa, con l'indicazione degli eventuali correttivi adottati.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-05-12;71#art-10