Art. 2
2 / 4Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
In vigore dal 5 giu 2015
1. All'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecentottanta a euro centoventinovemilacentodieci, nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari in caso di violazione delle disposizioni previste dagli , paragrafo 1, comma 1, e 5-bis del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito, e delle relative disposizioni attuative.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-05-07;66#art-2